Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 maggio 2012 |
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflutrin, approvata con regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 - Adeguamento di prima fase dei prodotti fitosanitari post approvazione della sostanza attiva. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa; Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, che stabilisce i tempi e le modalita' per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflutrin alle nuove disposizioni in esso riportate; Considerato altresi', che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa, consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse; Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento e' previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflutrin, siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi; Considerato inoltre, che l'allegato al regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, stabilisce, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva teflutrin, puo' essere autorizzata solo per gli impieghi come insetticida e, nel caso in cui, venga utilizzata nel trattamento delle sementi, e' specificato che la copertura del tegumento deve essere effettuata solo in strutture specializzate applicando le migliori tecniche disponibili di concia al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione; Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari, a base di teflutrin, utilizzati per la concia delle sementi, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal suddetto regolamento, adeguando le etichette alle nuove disposizione in esso stabilite; Considerato pertanto, che solo per questi prodotti viene allegata l'etichetta al presente decreto, mentre, in generale, per tutti i prodotti fitosanitari, riportati in elenco al presente decreto, contenenti la sostanza attiva in questione ed autorizzati per impieghi diversi dalla concia, le imprese hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite alle prescrizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento; Considerato altresi', che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva teflutrin, fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa; Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 dicembre 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva teflutrin, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, pena la revoca dell'autorizzazione; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
1. I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva teflutrin, approvata con regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa. 2. Per i prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto ed autorizzati per la concia delle sementi e' allegata l'etichetta adeguata alle nuove «disposizioni specifiche» riportate nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 800/2011. Dette disposizioni prevedono, nel caso in cui la sostanza attiva teflutrin venga utilizzata nel trattamento delle sementi, che la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate applicando le migliori tecniche disponibili di concia al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione. 3. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive. Detto dossier deve essere conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva teflutrin. 4. I titolari delle autorizzazioni, scaduti i termini concessi per lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, sono tenuti a rietichettare i prodotti fitosanitari alle nuove condizioni d'impiego e, ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2012
Il direttore generale: Borrello |
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Parte di provvedimento in formato grafico |
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