Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE |
DECRETO RETTORALE 18 maggio 2012 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2, comma 1 che recita: «Le universita' statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione ai sensi dell'art. 6 della legge 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo ...»; Visto il decreto rettorale n. 646 del 25 maggio 2011 con cui e' stato istituito l'organo con il compito di predisporre le modifiche allo statuto di autonomia in ottemperanza alla legge n. 240/2010; Vista la delibera n. 305 del 2 novembre 2011 con cui il consiglio di amministrazione esprime parere favorevole alla revisione dello statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche, secondo le modifiche apportate ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la propria delibera n. 213 del 3 novembre 2011 con cui e' stata approvata la revisione dello statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche, secondo le modifiche apportate ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la nota del Direttore generale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca prot. n. 1171 del 2 marzo 2012 relativa alle osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo trasmesso al MIUR con nota prot. n. 27105 del 3 novembre 2011; Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la delibera del senato accademico n. 339 dell'8 maggio 2012, adottata all'unanimita', con la quale e' stato approvato lo statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche riformulato in adeguamento ai rilievi di legittimita' e di merito mossi dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con la sola eccezione del rilievo di legittimita' concernente la disposizione di cui all'art. 16 «Composizione del consiglio di amministrazione» che e' stato mantenuto nella formulazione gia' approvata in data 3 novembre 2011 dal senato accademico; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 472 del 11 maggio 2012 che a voti unanimi esprime parere conforme a quanto deliberato dal senato accademico in data 8 maggio 2012 anche con riferimento al mantenimento della disposizione di cui all'art. 16 dello statuto di autonomia «Composizione del consiglio di amministrazione» nella versione iniziale;
Decreta:
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. a) Di emanare lo statuto di autonomia adottato ai sensi e per gli effetti della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 2, comma 1, secondo il testo allegato (allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto). b) Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dello stesso. Ancona, 18 maggio 2012
Il rettore: Pacetti |
| Allegato
TITOLO I Principi
Art. 1. Principi generali
1. L'Universita' Politecnica delle Marche, di seguito detta Universita' o Ateneo, e' ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacita' di diritto pubblico e privato. Opera secondo i principi di trasparenza e responsabilita' e in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, della Magna Charta sottoscritta da Universita' di tutto il mondo ed alle previsioni della Carta europea dei ricercatori; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico. 2. L'Universita' a vocazione prevalentemente tecnico scientifica, con sede in Ancona, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento, ove puo' istituire anche sedi decentrate, e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento sia in grado di promuovere la conoscenza scientifica e lo sviluppo del capitale umano. 3. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione, di assemblea e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica della comunita' universitaria. 4. L'Universita' riconosce per le discipline mediche l'inscindibilita' delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali. L'Universita' riconosce come proprio compito quello di partecipare direttamente e indirettamente alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi. 5. L'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale e secondo criteri di valutazione e valorizzazione del merito. 6. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza, l'integrazione e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di tutte le componenti della comunita' universitaria. 7. L'Universita' favorisce l'interazione con istituzioni pubbliche e private, imprese e altre forze produttive per la realizzazione delle proprie missioni. 8. Nel pieno riconoscimento del valore strategico del capitale umano per lo sviluppo della societa', l'Universita' promuove iniziative per l'educazione lungo tutto l'arco della vita. 9. L'Universita' si impegna a promuovere il rispetto delle pari opportunita' in ogni attivita' della comunita' universitaria. 10. L'Universita' garantisce la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutte le sue componenti.
Art. 2. Liberta' di ricerca
1. L'Universita' garantisce liberta' di ricerca ai singoli ed alle strutture scientifiche, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano, nel rispetto dei programmi di ricerca predisposti dalle strutture, devono essere garantiti ai singoli l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. 2. La valutazione sull'attivita' individuale di ricerca e' riservata ad organismi scientifici competenti. 3. L'Universita' favorisce la diffusione dei risultati dell'attivita' scientifica dei singoli, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
Art. 3. Liberta' di insegnamento
1. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli docenti, nonche' autonomia alle strutture didattiche. 2. La liberta' di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attivita' didattica, fatto salvo l'obbligo di coordinamento nell'ambito dei curricula didattici. 3. L'organizzazione dell'attivita' didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita' didattica, e' riservata alle strutture didattiche competenti. 4. Le attivita' didattiche sono soggette a valutazione anche da parte degli studenti secondo modalita' definite dagli organi di governo.
Art. 4. Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario. 2. L'Universita' presta particolare attenzione agli studenti diversamente abili e ai meno abbienti e prevede forme di premialita' e sostegno per i piu' capaci e meritevoli. 3. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie. 4. L'Universita' si dota di una carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.
Art. 5. Corsi e titoli
1. L'Universita' oltre a conferire tutti i titoli universitari previsti dalla legge, puo' rilasciare attestati relativi ai corsi e ad ogni altra attivita' di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente. 2. I corsi di studio dell'Universita' sono definiti e disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 6. Cooperazione didattica e scientifica
1. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita' puo' stipulare accordi di cooperazione con universita', istituti di istruzione, fondazioni, autorita' indipendenti e agenzie governative, accademie e altre istituzioni a carattere universitario o di ricerca, nazionali ed internazionali. 2. Gli accordi relativi a programmi di attivita' scientifica e didattica devono essere accompagnati da un giudizio di compatibilita' da parte delle strutture scientifiche e didattiche interessate. 3. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Universita' puo' avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di studiosi di universita' nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali. 4. Nel programmare la cooperazione nel campo della ricerca e della didattica, l'Universita' puo' predisporre strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.
Art. 7. Conferimenti e partecipazioni
1. In relazione all'esclusivo perseguimento delle proprie finalita', l'Universita' puo' istituire o partecipare a centri interuniversitari, consorzi o societa' di capitali, O.N.L.U.S. e fondazioni, previe deliberazioni degli organi competenti. 2. Gli atti istitutivi devono indicare la misura degli eventuali apporti di capitale.
Art. 8. Iniziative formative e culturali
1. L'Universita' promuove iniziative volte a favorire la crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione sociale, l'attivita' sportiva e ricreativa. 2. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei propri fini istituzionali. 3. L'Universita', anche attraverso appositi accordi con le associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni dei propri laureati e dottori di ricerca, con i quali mantiene rapporti di collaborazione. 4. L'Universita' concorre all'attivita' autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
Art. 9. Principi di organizzazione
1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle proprie strutture, in modo da assicurare il piu' adeguato perseguimento delle finalita' istituzionali. 2. Le strutture dell'Universita' sono organizzate in modo da valorizzare le competenze nel quadro degli obiettivi di qualita'; evitare la duplicazione di ruoli e funzioni; osservare i principi di collaborazione, flessibilita', responsabilita' e sussidiarieta'.
TITOLO II Organi dell'Universita'
Art. 10. Organi
1. Gli organi dell'Ateneo sono: il Rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione; il direttore generale; il nucleo di valutazione; il collegio dei revisori dei conti. 2. Sono inoltre istituiti: il consiglio studentesco; il comitato unico di garanzia per le pari opportunita'; il collegio di disciplina; la conferenza territoriale e dei sostenitori; la commissione etica.
Sezione I
Art. 11. Il Rettore
1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' e a lui competono le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche e la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Spetta inoltre al Rettore: a) la funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico; b) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; c) la funzione di proposta del direttore generale ai sensi dei successivi articoli 14 e 17; d) il potere di irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura e il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori, ricercatori e studenti, secondo le modalita' previste dal successivo art. 22; e) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. 3. Il Rettore convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno; ne coordina le attivita' e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere. 4. Il Rettore convoca il senato accademico e il consiglio di amministrazione anche su richiesta di almeno 1/3 dei rispettivi componenti. 5. Il Rettore inoltre: a) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva; b) emana lo statuto e i regolamenti dell'Ateneo nonche' i regolamenti delle strutture e dei corsi di studio; c) nomina, con proprio decreto, i professori e i ricercatori dell'Universita'; d) propone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico; e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; f) stipula contratti e convenzioni di sua competenza, stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale. 6. La durata della carica del Rettore e' per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 7. Il Rettore sceglie, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno nell'assumere la carica, il Pro-Rettore vicario, il quale supplisce il Rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. 8. Il Rettore puo' nominare altri pro rettori con delega su materie di propria competenza, scegliendoli tra i professori e i ricercatori.
Art. 12. Elezione
1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, in servizio presso le universita' italiane. 2. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e che risultano regolarmente candidati secondo le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo ed ai quali dovra' essere garantita pari opportunita' ai fini della piu' ampia diffusione dei programmi. 3. L'elettorato attivo e' costituito: a) da professori e ricercatori di ruolo; b) dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione e da sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti; d) dal personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 15% dei professori e ricercatori di cui alle precedenti lettere a) e b). 4. Il Rettore e' nominato con decreto ministeriale. 5. A sua richiesta, il Rettore e' esentato, anche parzialmente, dall'attivita' didattica per la durata della carica. L'esenzione e' disposta con decreto del Pro-Rettore vicario. 6. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il Pro-Rettore vicario assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno.
Art. 13. Senato accademico
1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' organo di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo; ad esso compete inoltre formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo. 2.Il senato accademico in particolare: a) approva le modifiche allo statuto di autonomia dell'Universita' secondo le procedure previste nel successivo art. 54; b) approva, con la procedura stabilita nel successivo art. 48, il regolamento generale di Ateneo e il regolamento didattico; c) esprime parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti interni dei dipartimenti e delle facolta', ove costituite; e) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di ricerca; f) approva il codice etico e le relative modifiche; g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; h) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni al codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina; i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le facolta', ove costituite; l) propone al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; m) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e dai regolamenti e dirime i conflitti fra le strutture; n) delibera in merito alle questioni di afferenza dei professori e ricercatori alle strutture didattico-scientifiche; o) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione e alla allocazione delle contribuzioni studentesche; p) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine all'attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonche' di sedi distaccate; q) esprime pareri su costituzioni, modifica e soppressione di dipartimenti, sulla istituzione delle facolta' e sulla creazione di centri di servizio di Ateneo; r) esprime parere al consiglio di amministrazione per l'istituzione di centri di ricerca e Servizio su proposta delle strutture interessate; s) designa i membri del nucleo di valutazione, ad eccezione dei membri rappresentanti degli studenti; t) esprime parere al consiglio di amministrazione sulla programmazione annuale e triennale, definendo in particolare gli obiettivi didattici e di ricerca anche sulla base del rapporto annuale del nucleo di valutazione; u) esprime parere sulla proposta da parte del Rettore dell'incarico di direttore generale.
Art. 14. Composizione del senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da: a) il Rettore; b) cinque direttori di dipartimento; c) tre rappresentanti dei professori associati; d) tre rappresentanti dei ricercatori compresi i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; e) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici; f) tre rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco al suo interno. 2. Per l'elezione dei cinque direttori di dipartimento, l'elettorato passivo coincide con i direttori di dipartimento regolarmente candidati ed in numero di uno per ogni area culturale di cui all'allegato A; l'elettorato attivo per ciascuna area culturale spetta a tutti i professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti all'area medesima. L'elezione delle rappresentanze c), d) ed e) avviene all'interno di ogni categoria/componente rappresentata, con elettorato attivo e passivo coincidente. I membri del senato accademico sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici. Il mandato dei membri eletti in senato accademico e' rinnovabile una sola volta. 3. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto, il Pro-Rettore vicario e il direttore generale. 4. In caso di parita' prevale il voto del Rettore. 5. I componenti del senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche nell'Universita' fatta eccezione per il Rettore e per i direttori di dipartimento; essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo del consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore/coordinatore delle scuole di specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Art. 15. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Ateneo, svolge funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' funzioni di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' attuando gli orientamenti di politica accademica indicati dal senato accademico. 2. Al consiglio di amministrazione compete in particolare: a) approvare il documento di programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico in ordine alle priorita' nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica e sulla base dei rapporti del nucleo di valutazione; b) approvare, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico, il bilancio annuale e triennale di previsione e il conto consuntivo annuale, che vanno trasmessi ai ministeri competenti; c) adottare i regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del senato accademico; d) conferire l'incarico di direttore generale su proposta del Rettore, sentito il senato accademico; e) approvare le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti; f) approvare le proposte di attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio e delle facolta' su parere del senato accademico e del nucleo di valutazione; g) approvare, previo parere del senato accademico l'istituzione dei centri di servizio di Ateneo e l'attivazione o la soppressione delle sedi decentrate nonche' l'istituzione di centri di ricerca e servizio; h) deliberare, senza la rappresentanza degli studenti, le sanzioni disciplinari per i professori e ricercatori dell'Universita', ovvero disporre l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina; i) determinare l'ammontare delle contribuzioni studentesche tenuto conto delle proposte del senato accademico e del parere obbligatorio del consiglio studentesco; l) deliberare in merito ad accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e deliberare sulla costituzione/adesione da parte dell'Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi ed altri organismi pubblici e privati; m) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, su progetti e modalita' di attivazione delle fondazioni e fusioni ex art. 3 legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio e conforme del senato accademico; n) deliberare, previo parere del senato accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo ed in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare; o) deliberare sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico; p) fornire al direttore generale gli indirizzi della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo; q) deliberare, per quanto di competenza, in materia di liti attive e passive, di cui e' parte l'Universita' e autorizzare a conciliare e transigere; r) approvare le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Ateneo e che non siano di competenza del direttore generale o di altri soggetti, ai sensi della normativa vigente, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo; s) approvare, previo parere del senato accademico, i protocolli di intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il Servizio sanitario nazionale e regionale ai fini della gestione dell'attivita' assistenziale clinica; t) adottare gli altri atti ed esercitare altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Per quanto riguarda le iniziative di didattica e di ricerca proposte dal senato accademico, in caso di delibera non positiva, questa viene sottoposta per il riesame al senato stesso che delibera entro quindici giorni e la rinvia al consiglio di amministrazione.
Art. 16. Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal Rettore che lo presiede; b) da due studenti designati dal consiglio studentesco al proprio interno; c) da quattro docenti eletti tra professori e ricercatori afferenti alle cinque aree culturali dell'Universita' Politecnica delle Marche, individuate nell'allegato A al presente statuto. Per ciascuna area votano i componenti della stessa indifferentemente dalla categoria di appartenenza, eccezion fatta per le aree «D» ed «E» i cui componenti votano congiuntamente, per un solo eligendo, indifferentemente dalla categoria di appartenenza; d) da tre membri in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, scelti attraverso avviso pubblico e nominati dal Rettore su deliberazione del senato accademico, assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto; e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo regolarmente candidato ed eletto dal personale medesimo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici. 2. I profili delle candidature delle rappresentanze di cui alle lettere c) ed e), pari almeno al triplo degli eleggibili, devono essere previamente validati dal senato accademico. 3. I componenti esterni non devono essere stati nei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per la tutta la durata dell'incarico. I componenti interni, eccetto quello appartenente al personale tecnico amministrativo, sono professori o ricercatori in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno. 4. Partecipano al consiglio di amministrazione senza diritto di voto il Pro-Rettore Vicario e il direttore generale. 5. Il giudizio preventivo di ammissibilita' delle candidature dei componenti interni deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne. 6. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Rettore. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta. 7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il Rettore che presiede il consiglio stesso; essere componenti di altri organi dell'Universita' salvo del consiglio di dipartimento; rivestire il ruolo di direttore/coordinatore delle scuole di specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del consiglio di amministrazione , del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Sezione II
Art. 17. Direttore generale
1. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo d'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente statuto in conformita' all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. In particolare il direttore generale: a) sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa, formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo relativamente alle materie di propria competenza; b) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unita' organizzative; c) propone agli organi di governo il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 per quanto di competenza e ne cura l'attuazione; d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Ateneo; e) indirizza, coordina e verifica l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle unita' organizzative ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessita' e urgenza; f) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ed ha responsabilita' della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, esplicando un'attivita' generale di direzione, coordinamento e controllo; g) sovrintende alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; h) adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente statuto o nei regolamenti d'Ateneo; i) ai fini della gestione e dell'organizzazione dei servizi previsti nel presente statuto o nei regolamenti, stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie; l) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro riguardanti il personale tecnico-amministrativo, con il potere di conciliare e di transigere; m) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico; n) esercita ogni altro compito che gli e' demandato dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Ai fini della valutazione, il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo e sulla base delle risorse. 4. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, su proposta del Rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 5. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed e' rinnovabile. 6. Il direttore generale puo' essere revocato dall'incarico con delibera motivata del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei componenti, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.
Art. 18. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dell'efficacia dell'azione amministrativa. In particolare il nucleo svolge: a) la verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti dei dipartimenti o delle facolta' di cui agli articoli 32 e 38; b) la verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010; c) le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale; d) le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformita' alle disposizioni ivi contenute. 2. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'Ateneo e risponde direttamente agli organi di governo dell'Universita'. 3. Il nucleo e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri in prevalenza esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di valutazione, anche non accademica, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. 4. I componenti sono designati dal senato accademico ad eccezione della componente studentesca, costituita dal presidente del consiglio studentesco che vi fa parte di diritto; tutti i componenti sono nominati con decreto del Rettore. Il coordinatore del nucleo viene designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Ateneo. Qualora il numero dei componenti il nucleo di valutazione sia superiore a sette, il nucleo medesimo sara' integrato da una ulteriore componente studentesca designata dal consiglio studentesco al suo interno. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni accademici, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
Art. 19. Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. In particolare esercita il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, assicurando, in conformita' ai principi di contabilita' pubblica, la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. 3. Il collegio svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che ne stabilisce anche le modalita' di funzionamento. 4. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 5. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta.
Sezione III
Art. 20. Consiglio studentesco
1. Il consiglio studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti. 2. E' composto da trenta componenti: venti componenti eletti e due rappresentanti per ciascuna facolta' o dipartimenti non coinvolti in una facolta', designati tra gli studenti eletti nei consigli di facolta' o nei dipartimenti non coinvolti in una facolta'. 3 Il consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nei consigli di amministrazione dell'Universita' e dell'E.R.S.U. e nel comitato tecnico scientifico dei centri di servizio di Ateneo. 4. Il consiglio studentesco elegge al proprio interno il presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 5. Le modalita' di designazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 6. Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie: a) piani di sviluppo; b) bilancio di previsione di Ateneo; c) regolamento didattico di Ateneo; d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) bando delle attivita' culturali studentesche; f) interventi di attuazione del diritto allo studio; g) carta dei diritti delle studentesse e degli studenti; h) offerta formativa; i) regolamento generale di Ateneo; l) revisione dello statuto. 7. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. 8. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro quindici giorni. 9. Sui suddetti pareri espressi dal consiglio studentesco gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire risposta scritta. 10. Il consiglio studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 11. L'Universita', compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al consiglio studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.
Art. 21. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'
1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi e consultivi; promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Il comitato vigila altresi' che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'Universita'. 2. Il comitato, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, e' composto da: a) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; b) quattro rappresentanti del personale docente; c) due rappresentanti della componente studentesca, designati dal consiglio studentesco al proprio interno. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti a suffragio universale dagli appartenenti alle rispettive categorie come disciplinato dal regolamento generale di Ateneo. 3. Il comitato disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento, approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del senato accademico. 4. Le funzioni del comitato previste dal comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresi', ove prescritto dalla legge, la denominazione dell'organo. 5. La durata in carica e' di tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale.
Art. 22. Collegio di disciplina
1. E' istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante. 2. Il collegio, che opera secondo il principio del giudizio tra pari, e' composto da tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori a tempo indeterminato e da altrettanti membri supplenti, designati dal senato accademico, in regime di impegno a tempo pieno. 3. I componenti, nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Al suo interno il collegio elegge il presidente a maggioranza dei suoi componenti. 4. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
Art. 23. Conferenza territoriale e dei sostenitori
1. La conferenza territoriale e dei sostenitori e' l'organismo costituito dai soggetti e dalle istituzioni che concorrono a promuovere e sviluppare le attivita' scientifiche, formative e di trasferimento delle conoscenze nei diversi ambiti culturali, sociali ed economici e nei territori in cui l'Ateneo opera. 2. La conferenza formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nel panorama internazionale e nelle diverse sedi, acquisire risorse esterne, facilitare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e verificare gli effetti culturali e sociali delle attivita' istituzionali dell'Ateneo. 3. La conferenza e' presieduta dal Rettore ed e' composta da: a) il presidente della regione Marche; b) i sindaci dei comuni ove insistono le sedi dell'Ateneo; c) i presidenti delle province; d) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale; f) il presidente del consiglio studentesco; g) i coordinatori della associazioni degli alunni; h) i rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni, fondazioni che operano nel territorio, istituzioni e accademie culturali e del terzo settore e delle imprese ed altre realta' associative e istituzionali. 4. La conferenza e' presieduta dal Rettore e viene convocata non meno di una volta l'anno. Partecipa alla conferenza il direttore generale o suo delegato, che ne assicura la segreteria.
Art. 24. Commissione etica
1. Sulle violazioni al codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina decide su proposta del Rettore il senato accademico che si avvale del parere di un'apposita commissione, denominata commissione etica, composta dal Rettore, o suo delegato, che la presiede, da un professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore, da un tecnico amministrativo, designati dal senato accademico tra una rosa di nomi proposta dal Rettore e da un rappresentante degli studenti designato dal consiglio studentesco. 2. L'accertamento di violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualita' e di proporzionalita' all'entita' del fatto, di sanzioni che potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. E' comunque fatta salva l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti volti specificamente, laddove e' possibile, alla rimozione degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico. 3. La commissione etica dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente. 4. La commissione etica opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione e i suoi compiti sono definiti dal codice etico. Essa e' tenuta a doveri di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e sui procedimenti in corso. 5. Il procedimento dinnanzi alla commissione etica e' disciplinato da apposito regolamento adottato dalla commissione medesima e approvato dal senato accademico. 6. Le attivita' della commissione etica devono raccordarsi con i compiti e le attribuzioni del collegio di disciplina.
TITOLO III Strutture didattiche e di ricerca
Sezione I
Art. 25. Strutture fondamentali
1. L'Ateneo si articola in dipartimenti e facolta'. 2. L'Ateneo, nel rispetto dei principi di semplificazione dell'articolazione interna, di integrazione tra ricerca e didattica, proporzionalita' e sostenibilita', si organizza in dipartimenti che costituiscono le strutture per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 3. Le facolta' sono strutture di raccordo tra piu' dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare e funzionalita' organizzativa, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. L'istituzione delle facolta' e' proposta dai consigli dei dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti ad eccezione delle facolta' di cui all'elenco riportato nell'allegato B. L'istituzione della facolta' e' deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.
Art. 26. Dipartimenti
1. I dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo. Sono strutture organizzative autonome preposte allo svolgimento della ricerca scientifica e dell'attivita' didattica e formativa, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate e accessorie. 2. I dipartimenti sono elencati nell'allegato C al presente statuto. 3. A ciascun dipartimento afferiscono stabilmente non meno di trentacinque tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico disciplinari o ad aree scientifiche omogenei, integrati e/o convergenti dal punto di vista delle linee di ricerca o dell'offerta formativa. 4. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo dipartimento. 5. La richiesta di costituzione di un dipartimento deve essere avanzata da almeno trentacinque tra professori di ruolo e ricercatori e deve essere corredata da un progetto didattico scientifico e dagli elementi per valutare la sostenibilita' della nuova struttura; la richiesta viene approvata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico e del nucleo di valutazione. 6. Alla deliberazione di istituzione o di modifica e' allegato l'elenco dei corsi di studio alle cui attivita' didattiche e formative sono finalizzate le funzioni del dipartimento stesso in funzione dei settori scientifici prevalenti, dei settori scientifico-disciplinari e dei settori concorsuali per i quali il dipartimento e' autorizzato a proporre la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato. Con la stessa procedura si procede all'aggiornamento e all'integrazione dei suddetti elenchi, in casi di sopravvenute e comprovate ragioni scientifiche e didattiche. 7. Nel caso in cui il numero degli afferenti al dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato, il senato accademico propone al consiglio di amministrazione la disattivazione del dipartimento che viene statuita con decreto rettorale, oppure una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti. In quest'ultimo caso, trascorso inutilmente tale periodo, il dipartimento viene dichiarato disattivato con decreto rettorale senza necessita' di ulteriore deliberazione degli organi competenti. 8. Ai dipartimenti viene inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario al suo funzionamento, sulla base di richieste motivate formulate dal consiglio di dipartimento. Fanno infine riferimento ai dipartimenti gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratto di insegnamento di cui all'art. 23 della legge n. 240/2010, le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico disciplinari pertinenti o affini ai dipartimenti stessi, nonche' i visiting professors. 9. I dipartimenti hanno autonomia scientifica e didattica, conformemente agli indirizzi del senato accademico e al coordinamento delle facolta', ove costituite. Hanno altresi' autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto, dei regolamenti e degli indirizzi del consiglio di amministrazione e sono dotati di risorse finanziarie specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni e di personale. 10. I dipartimenti adottano il sistema di contabilita' e di bilancio, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e secondo le modalita' definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 11. I dipartimenti, nel rispetto del regolamento generale di Ateneo, disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento di funzionamento che e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 12. Ciascun dipartimento puo' essere articolato al suo interno in sezioni (composte da almeno dieci docenti), centri e laboratori di ricerca. 13. I dipartimenti possono costituire, d'intesa tra loro, centri interdipartimentali di ricerca e servizio. 14. A ciascun dipartimento e' assegnato un responsabile amministrativo che, sulla base delle direttive degli organi di governo del dipartimento, collabora con il direttore per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla segreteria amministrativo-contabile e ne coordina le attivita' assumendo la responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti.
Art. 27. Attribuzioni del dipartimento
1. I dipartimenti hanno il compito primario di promuovere, organizzare e disciplinare l'attivita' di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Hanno altresi' il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali e collaborando tra loro, i corsi di studio dell'Ateneo, garantendone qualita' ed efficacia attraverso l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nonche' le attivita' culturali, formative e di orientamento, previste dall'ordinamento. 2. Il dipartimento e' tenuto a soddisfare, compatibilmente con le proprie risorse di docenti, le esigenze dei corsi di studio dell'Ateneo. 3. Il dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati e con il coordinamento delle facolta' ove costituite, nel rispetto della congruita' e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. 4. Il dipartimento contribuisce con il coordinamento delle facolta', ove costituite, e per quanto di sua competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio. 5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal presente statuto all'art. 39. Approva il manifesto degli studi avendo acquisito il parere del consiglio del corso di studio e su proposta della facolta', ove costituita. 6. Qualora i dipartimenti coordinati in facolta' non istituiscano la commissione paritetica docenti-studenti per la didattica e il diritto allo studio, essa e' istituita presso la facolta' secondo quanto stabilito nel successivo art. 33, comma 5. Le attribuzioni della commissione, secondo quanto disposto dal regolamento di dipartimento, sono stabilite nel successivo art. 32. 7. Nei dipartimenti coordinati in facolta', la competenza per le attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' per le attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori e la formulazione di pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio e' della commissione paritetica docenti-studenti di facolta'. 8. Sono di competenza del dipartimento la proposta di attivazione e di disattivazione delle strutture di ricerca e servizio di sua pertinenza. 9. Ciascun dipartimento elabora annualmente e sottopone al parere consultivo della facolta', ove costituita, le sue linee programmatiche in materia di didattica, nonche' le proposte di reclutamento. I piani annuali sono accompagnati dal rapporto annuale di autovalutazione di cui al comma successivo. 10. Ciascun dipartimento elabora un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal nucleo di valutazione ed eventualmente integrati dal consiglio della facolta'. 11. E' di competenza di ciascun dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari e nei settori concorsuali ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso riferite, la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa e la chiamata di docenti, come pure la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato. Le proposte di chiamata e di attivazione di procedure di valutazione comparativa sono approvate dal consiglio di amministrazione. 12. In relazione ai procedimenti di chiamata dei professori nonche' al conferimento degli assegni di ricerca e alla stipulazione dei contratti per attivita' di insegnamento o con ricercatori a tempo determinato deve tenersi conto del divieto imposto dall'art. 18, comma 1, lettera b) ultimo periodo della legge n. 240/2010 nei confronti di coloro che abbiano un grado di parentela, un vincolo di coniugio o di affinita' fino al quarto grado compreso. Uguale divieto vale anche per i contratti a qualsiasi titolo stipulati dal dipartimento.
Art. 28. Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento: a) il consiglio; b) il direttore; c) la giunta, ove costituita; d) la commissione paritetica nei casi previsti dall'articolo precedente.
Art. 29. Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento e' organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare il consiglio: a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento; b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento; c) approva, su proposta del direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'amministrazione o acquisite da terzi; d) propone, in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di dipartimento che viene approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; e) propone la selezione e la chiamata dei docenti da sottoporre al parere del senato accademico e alla delibera del consiglio di amministrazione; f) approva il piano dell'offerta formativa del dipartimento e il manifesto degli studi, previa proposta della facolta', ove costituita; g) delibera sulla attribuzione di responsabilita' didattiche ai docenti del dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati con il coordinamento della facolta', ove costituta; h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca; i) approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica ed esprime parere sull'attivita' didattica dei docenti da sottoporre al coordinamento della facolta' ove costituita; l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica; m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca; n) cura la gestione dei locali per quanto riguarda le parti non strutturali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalita' ed economicita' e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilita' di delega alla facolta'. 2. Fanno parte del consiglio di dipartimento: a) il direttore; b) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento; c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui alle precedenti lettere a) e b); d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, afferenti al dipartimento, nel numero indicato dal regolamento generale di Ateneo; e) i rappresentanti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento, nel numero indicato dal regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo di cui alle lettera d) ed e) riguarda esclusivamente gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione e al dottorato di ricerca, afferenti al dipartimento. Le modalita' di elezione sono stabilite nel medesimo regolamento; f) il responsabile amministrativo che svolge funzioni anche di segretario verbalizzante; g) un rappresentante dei docenti a contratto e un rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto e individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. 3. La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al consiglio di dipartimento e' pari ad un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato e' biennale. Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta. 4. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attivita' del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere e) ed i), del comma 1 del presente articolo, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalita' di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento di funzionamento di ciascun dipartimento, nei limiti previsti dallo statuto. 5. Il consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore non meno di tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 6. I verbali del consiglio di dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del responsabile amministrativo del dipartimento.
Art. 30. Direttore di dipartimento
1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne promuove le attivita' ed e' responsabile del suo funzionamento. 2. Spetta in particolare al direttore: a) convocare e presiedere il consiglio e la giunta, ove costituita e dare esecuzione alle relative delibere; b) adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima seduta successiva; c) assicurare, nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo; d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalita' ed economicita' e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilita' di delega per quanto previsto dalla legge; e) disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestivita' ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo; f) autorizzare le missioni del personale del dipartimento; g) formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' didattiche; h) promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attivita' didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati, nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; i) predisporre annualmente un rapporto di autovalutazione sulle attivita' di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la giunta, ove costituita; l) predisporre annualmente, sentita la giunta, ove costituita, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; m) nominare, su proposta della facolta' ove costituita, i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali dei corsi di studio afferenti al dipartimento. 3. Il direttore di dipartimento e' responsabile del controllo della qualita' e dell'efficacia della funzione didattica anche ai fini delle certificazioni di qualita' e dell'accreditamento dei corsi di studio. A tal fine predispone una relazione annuale da inviare al Rettore che ne cura l'inoltro agli organi competenti. 4. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 5. Per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile il direttore e' coadiuvato dal responsabile amministrativo. 6. Il direttore e' eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio di dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, salvo, in questo ultimo caso, la partecipazione al voto di almeno 1/3 degli aventi diritto. 7. In caso di indisponibilita' di professori di I fascia, la carica di direttore del dipartimento puo' essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno. 8. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' giovane di eta'. 9. Il direttore e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rinnovabile una sola volta. 10. Il direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno un vice direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice direttore e' nominato con decreto del Rettore.
Art. 31. Giunta di dipartimento
1. La giunta, ove costituita, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attivita' istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio di dipartimento. Nel caso in cui il dipartimento sia articolato in sezioni, la costituzione della giunta e' obbligatoria. 2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio di dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non puo' comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. 3. La giunta di dipartimento e' composta dal direttore, dal responsabile amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletto all'interno della stessa componente in consiglio di dipartimento, da due rappresentanti degli studenti eletti all'interno della medesima componente in consiglio di dipartimento e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico tra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, nonche' dai responsabili delle sezioni, se costituite. 4. La giunta viene eletta secondo modalita' definite nel regolamento del dipartimento. 5. Le modalita' di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento di dipartimento.
Art. 32. Commissione paritetica di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio
1. Presso ogni dipartimento che non e' coinvolto in una facolta' e' istituita la commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio. 2. La commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica e delle attivita' di servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal nucleo di valutazione, al quale puo' proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al nucleo di valutazione, nonche' ai consigli di corso di studio, ove previsti, e al consiglio di dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al consiglio di dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonche' pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei corsi di studio. 3. La commissione paritetica e' presieduta e convocata dal direttore del dipartimento almeno due volte l'anno ed e' composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento e da un pari numero di docenti nominati dal consiglio stesso. La componente docente resta in carica tre anni accademici mentre quella studentesca due anni. I suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.
Art. 33. Facolta'
1. Per il coordinamento dell'attivita' didattica e' possibile istituire strutture di coordinamento denominate facolta', che hanno il compito di gestire i servizi comuni, il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' didattiche, la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, l'espressione di pareri in merito alle proposte di selezione dei professori e ricercatori formulate da ciascun dipartimento e l'espressione di pareri sull'offerta formativa di ciascun dipartimento. In base al presente statuto sono istituite le facolta' di cui all'allegato B. 2. La facolta' che coordina dipartimenti nei quali alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, svolge i propri compiti con le modalita' e nei limiti concertati con la regione Marche, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. La facolta' inoltre esprime parere obbligatorio sui protocolli d'intesa ed ogni altro atto convenzionale con il Servizio Sanitario. Il Preside di facolta' o suo delegato e' il referente per tutte le problematiche riguardanti i rapporti con il sistema sanitario, fatte salve in merito le competenze degli organi di governo dell'Universita'. 3. Ciascuna facolta' e' dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. E' altresi' dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, e la contabilita'. Ciascuna facolta' dispone delle risorse finanziarie e strutturali e di personale ad essa destinate. 4. Ciascuna facolta' si dota di un proprio regolamento interno che tiene conto delle sue specifiche esigenze culturali e organizzative. 5. Qualora non costituita presso i dipartimenti, e' istituita nella facolta' la commissione paritetica docenti-studenti per la didattica e il diritto allo studio, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'art. 32, comma 2, del presente statuto. 6. Ciascuna facolta' sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attivita' formative. 7. Ciascuna facolta' puo' proporre l'istituzione di scuole di dottorato e di specializzazione. 8. L'assemblea di facolta', presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente, esprime parere sulle proposte di copertura di posti presentate dai dipartimenti. 9. La facolta' coordina e razionalizza le attivita' didattiche dei dipartimenti coinvolti e formula proposte sui corsi di studio, sulle convenzioni e sui contratti di insegnamento relativi alle attivita' didattiche dei corsi. Formula proposte sul manifesto degli studi approvato dai dipartimenti.
Art. 34. Organizzazione della facolta'
1. La facolta' e' articolata in: a) il Preside; b) il consiglio; c) l'assemblea; d) la commissione paritetica.
Art. 35. Preside della facolta'
1. Il Preside e' nominato dal Rettore a seguito di elezione dall'assemblea di facolta'. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti dell'assemblea; l'elettorato passivo spetta ai professori di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ad eccezione dei direttori di dipartimento e dei direttori/coordinatori dei corsi di studio nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla legge. 2. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rinnovabile una sola volta. 3. Il Preside rappresenta la facolta', presiede il consiglio e l'assemblea e ne predispone l'ordine del giorno. Da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' della facolta'. 4. Il Preside coordina l'attivita' di controllo della qualita' e dell'efficacia della funzione didattica sia ai fini delle certificazioni di qualita' che dell'accreditamento dei corsi di studio. A tal fine predispone una relazione annuale da inviare al Rettore che ne cura l'inoltro agli organi competenti. 5. Il Preside avuta nozione delle proposte dei dipartimenti sull'impiego delle risorse per il reclutamento del personale docente, relaziona all'assemblea al fine di fornire il prescritto parere della facolta', da inviare agli organi competenti. 6. Il Preside designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno del consiglio della facolta' che non siano direttori di dipartimento, coordinatori di corso di studio o di dottorato, un Vice Preside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 7. Il Vice Preside resta in carica per la durata del mandato del Preside.
Art. 36. Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' dura in carica tre anni accademici ed e' cosi' costituito: a) dal Preside; b) dai direttori dei dipartimenti coinvolti; c) da rappresentanti del corpo docente nella misura del 10% dei componenti dei consigli di dipartimento coinvolti, con elettorato passivo costituito dai professori e ricercatori membri della giunta, ove costituita, dai coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione; ove la giunta non sia costituita l'elettorato passivo si estende a tutti i docenti fino al raggiungimento del 10% dei componenti del consiglio stesso, fermo restando l'elettorato passivo dei coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione; l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento; d) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei consigli di dipartimento coordinati dalla facolta' nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio di facolta'. 2. Il consiglio esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai dipartimenti ad essa coinvolti e le sottopone agli organi di governo. 3. Il consiglio formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attivita' didattiche elaborati dalla commissione paritetica di facolta' ed eventualmente dai dipartimenti. 4. Al consiglio competono tutte le altre funzioni stabilite dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
Art. 37. Assemblea di facolta'
1. L'assemblea di facolta' e' composta da tutti i componenti dei consigli di dipartimento coinvolti nella facolta' medesima. Viene convocata almeno due volte l'anno, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e l'internazionalizzazione della facolta'. 2. Il Preside relaziona all'assemblea entro il mese di febbraio sull'andamento dell'attivita' didattica del precedente anno accademico. 3. Il Preside avuta nozione delle proposte dei dipartimenti sull'impiego delle risorse per il reclutamento del personale docente, relaziona all'assemblea al fine di acquisire un parere da inviare agli organi competenti.
Art. 38. Commissione paritetica di facolta' per la didattica e il diritto allo studio
1. In ogni facolta', qualora non costituita presso il dipartimento, e' istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito commissione paritetica. 2. La commissione paritetica e' composta da un ugual numero di docenti e di studenti. La composizione, le regole di funzionamento e le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento di facolta', in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni consiglio di corso di studio. 3. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente e il vice presidente nella persona di uno studente. 4. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facolta': a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica; b) redige e trasmette alla facolta' una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla stessa, avvalendosi di strumenti di valutazione; la relazione e' altresi' trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate; c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; d) segnala al coordinatore del consiglio di corso di studi e al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attivita' didattiche; e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche; f) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.
Art. 39. Corsi di studio
1. Ciascun corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti. 2. L'afferenza del corso di studio e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e del dipartimento, su proposta del consiglio della facolta', se costituita. 3. I corsi di studio organizzano l'attivita' didattica corrispondente all'offerta formativa proposta. All'attivita' dei corsi di studio sovrintende il consiglio, la cui composizione e competenze sono definite dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e infine dai regolamenti di dipartimento. 4. I consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto, nonche' da una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei docenti. 5. I presidenti dei consigli di corso di studio sono eletti dai rispettivi consigli fra i docenti di ruolo. 6. I consigli dei corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio individuali e alla determinazione delle modalita' di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per l'espletamento delle attivita' didattiche. Svolgono altresi' tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di dipartimento. 7. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, puo' disporre, a seguito della proposta del dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che piu' corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio.
Sezione II
Art. 40. Centri di ricerca e servizio
1. Il consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico, puo' istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, centri di ricerca e servizio. 2. I centri di ricerca e servizio sono strutture finalizzate allo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario e/o ad attivita' di servizio di interesse comune di piu' strutture. 3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione ed alla conduzione ordinaria del centro sono garantite dalle strutture interessate. 4. Sono organi di ciascun centro: il consiglio; il direttore. Gli organi del centro durano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili. 5. I componenti del consiglio sono designati dai consigli delle strutture che partecipano al centro, tra i professori e ricercatori interessati allo stesso. Partecipa al consiglio il responsabile amministrativo della struttura cui e' affidata la gestione del centro con funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il centro e' retto dal direttore eletto tra i docenti di ruolo dell'Universita' dal consiglio al proprio interno. Il direttore e' nominato con decreto rettorale. 7. I regolamenti dei centri proposti dal consiglio del centro sono approvati dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 8. La durata delle attivita' del centro e' precisata nella proposta di costituzione. La proposta e il decreto rettorale di istituzione del centro precisano altresi' a quale struttura e' affidata la gestione del centro stesso. 9. L'azienda agraria didattico-sperimentale e' un centro di ricerca e servizio le cui peculiari caratteristiche e il livello di autonomia sono disciplinati dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
Art. 41. Comitato per lo sport universitario
1. E' costituito presso l'Universita' Politecnica delle Marche il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario, sovraintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attivita'. 2. Compongono il comitato: il Rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente; due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; un docente designato dal senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal senato accademico; due studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno; il direttore generale o un suo delegato, anche con funzioni di segretario. 3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attivita' sportive deliberati dal comitato, nonche' la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, all'ente nazionale denominato centro Universitario sportivo italiano - CUSI e alle associazioni periferiche denominate Centri universitari sportivi - CUS, che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'. 4. Ai fini della gestione il comitato per lo sport universitario e' equiparato ad un centro di ricerca e servizio ai sensi dell'art. 40.
Art. 42. Centri di servizio di Ateneo
1. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti e con parere del senato accademico, puo' istituire centri di servizio di Ateneo. 2. Sono organi dei centri di servizio di Ateneo: il comitato tecnico scientifico il direttore. 3. Il comitato tecnico scientifico e' composto dai rappresentanti dei dipartimenti o delle facolta', ove costituite, di riferimento. Il comitato tecnico scientifico e' composto anche da una rappresentanza degli studenti pari ad almeno il 15% degli altri componenti il comitato, che saranno designati ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del consiglio studentesco. 4. Il comitato tecnico scientifico elegge al proprio interno il presidente. 5. Il direttore che partecipa alle sedute del comitato tecnico scientifico e' nominato, su proposta del Rettore, dal direttore generale tra il personale appartenente al ruolo tecnico, tecnico scientifico e delle biblioteche, di elevata professionalita' e puo' essere coadiuvato da responsabili operativi.
Art. 43. Biblioteche
1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali. 2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti. 3. Le biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica. 4. Il sistema bibliotecario di Ateneo puo' essere articolato in piu' sedi. L'Ateneo favorisce il coordinamento tra le sedi al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L'Ateneo favorisce altresi' la collaborazione tra le biblioteche dell'Ateneo e quelle di altri atenei o di altre istituzioni. 5. Il regolamento d'Ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna biblioteca deve fornire. 6. Ai fini della composizione e della gestione le biblioteche, organizzate nel centro di documentazione di Ateneo, sono centro di servizio di Ateneo ai sensi dell'art. 42, con i medesimi organi, rappresentanze e compiti.
Art. 44. Sistema museale
1. Il sistema museale di Ateneo ha la funzione di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse storico scientifico, anche a supporto della ricerca, della didattica e della formazione, adottando tutte le iniziative atte a valorizzarle presso l'esterno anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, con enti culturali locali, nazionali e internazionali. 2. La struttura e le modalita' di funzionamento del sistema museale di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.
TITOLO IV Disposizioni comuni
Art. 45. Incompatibilita' e decadenza
1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte; b) essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del consiglio di dipartimento; c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita', anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; f) ricoprire ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente. 2. Il Pro-Rettore vicario non puo' ricoprire altra carica accademica. 3. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, nonche' la carica di direttore di dipartimento e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di Ateneo. 4. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti non puo' essere conferita al personale dipendente dell'Universita'. 5. La carica di componente del collegio di disciplina e' compatibile con altre cariche accademiche. 6. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, o a coloro che dichiarano di optare per tale impegno al momento della presentazione della candidatura o al momento dell'elezione. 7. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute dell'organo di appartenenza, vengono dichiarati decaduti previa diffida, da parte del Rettore, dopo la seconda assenza.
Art. 46. Attivita' per conto di terzi
1. Allo scopo di offrire agli studenti un insegnamento maggiormente finalizzato anche riguardo alla preparazione professionale, necessaria ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, l'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonche' le attivita' per conto di terzi comprese le attivita' professionali intramurarie esercitate dai docenti a tempo pieno. 2. Una quota non superiore al 60% del corrispettivo derivante da ogni attivita' per conto di terzi puo' essere erogata al personale partecipante alla attivita'. 3. Tale quota e' elevata all'80% quando trattasi di attivita' di puro carattere intellettuale. 4. A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attivita' per conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda. 5. Il regolamento delle attivita' per conto terzi deve contenere norme, valutazione costi diretti e indiretti, nonche' le quote del finanziamento alle strutture ed al fondo di Ateneo.
Art. 47. Copertura assicurativa e patrocinio legale
1. L'Universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo ad esclusione della responsabilita' amministrativo-contabile derivante da dolo o colpa grave. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce i limiti e le modalita' di detta copertura assicurativa. 2. L'Universita' puo' assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il regolamento dovra' comunque prevedere l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
Art. 48. Regolamenti
1. In attuazione del presente statuto, espressione fondamentale dell'autonomia universitaria, l'Universita' adotta i seguenti regolamenti di Ateneo: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) regolamento didattico. 2. Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative all'organizzazione dell'Universita', in particolare per quanto riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresi' le modalita' di elezione degli organi centrali di governo nonche' i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso e' approvato dal senato accademico, a maggioranza dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco con le medesime maggioranze. 3. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Universita' rilascia titoli accademici. E' approvato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i consigli di dipartimento o facolta' e il consiglio studentesco con le medesime maggioranze. 4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio. E' approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il senato accademico, le facolta' ed i dipartimenti con le medesime maggioranze. 5. L'Universita' inoltre, in attuazione di specifiche disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo o in esecuzione degli stessi, adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali regolamenti sono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze. 6. Tutti i regolamenti adottati dall'Universita' vengono emanati con decreto rettorale. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche, ai regolamenti del presente articolo, sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione. 7. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, compatibilmente con le norme immediatamente applicabili di rango superiore. 8. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro centottanta giorni dall'emanazione dello statuto.
Art. 49. Durata cariche elettive
1. Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni accademici a meno che non sia diversamente disposto e ad eccezione delle rappresentanze elettive degli studenti che durano due anni accademici. 2. Per le rappresentanze degli studenti si applica quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010 con riguardo all'attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca dell'Universita'. 3. Le cariche accademiche sono rinnovabili una sola volta a meno che non sia diversamente disposto dal presente statuto.
Art. 50. Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
1. Per la validita' delle sedute degli organi collegiali e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 3. Per il computo del quorum strutturale e/o deliberativo in caso di frazione di numero inferiore a cinque, il risultato si arrotonda per difetto; in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque il risultato si arrotonda per eccesso. Tale computo vale anche per la determinazione del numero delle rappresentanze degli organi collegiali stabilite dal presente statuto in termini percentuali. 4. I componenti del collegio non partecipano alla seduta sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado. 5. I verbali delle sedute degli organi sono pubblici. Il regolamento generale di Ateneo fissera' i criteri per la piu' ampia diffusione.
Art. 51. Indennita'
1. L'indennita' di funzione determinata con delibera del consiglio di amministrazione spetta al Rettore e alle seguenti cariche: Pro-Rettore vicario; direttori di dipartimento con oneri a carico del dipartimento; componenti del nucleo di valutazione; revisori dei conti. 2. L'indennita' di funzione spettante al Rettore viene fissata dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore generale. 3. Al personale impiegato nelle attivita' didattiche dei corsi di studio aventi sede decentrata, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere riconosciute specifiche indennita'.
Art. 52. Trasferimento tecnologico ed invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
1. Per la piena realizzazione dei propri fini istituzionali l'Ateneo promuove il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi e favorisce la nascita di imprese finalizzate all'impiego dei risultati della ricerca. 2. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Universita', la stessa disciplina attraverso apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti. 3. Il medesimo regolamento disciplinera' i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
Art. 53. Calendario accademico
L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del senato accademico puo' essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attivita' didattica.
Art. 54. Modifiche dello statuto
1. Il senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza. 2. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervengano due terzi dei componenti in ambedue gli organi.
Art. 55. Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo e salva espressa previsione, si intendono: a) per professori: i professori ordinari, straordinari e associati confermati e non confermati dell'Ateneo, professori di I fascia, professori di II fascia; b) per ricercatori: i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni; c) per docenti: il personale di cui alle precedenti lettere a) e b); d) per personale tecnico e amministrativo: il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario e i collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo; e) per studenti: le iscritte e gli iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo (ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca).
Art. 56. Norme transitorie e finali
1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari. 3. Fino alla ricostituzione dei nuovi organi, previsti dal presente statuto, gli attuali organi collegiali e monocratici mantengono la loro composizione e le relative funzioni. 4. I mandati anche parziali sono rilevanti ai fini del computo della durata massima delle cariche. 5. La costituzione dei nuovi organi deve essere avviata entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
| Allegato A
AREE CULTURALI
Area «A»: professori e ricercatori afferenti ai quattro dipartimenti cosi' denominati: dipartimento di ingegneria dell'informazione: dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell'ambiente ed urbanistica; dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche; dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura. Area «B»: professori e ricercatori afferenti ai quattro dipartimenti cosi' denominati: dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed odontostomatologiche; dipartimento di scienze biomediche e sanita' pubblica; dipartimento di medicina sperimentale e clinica; dipartimento di scienze cliniche e molecolare. Area «C»: professori e ricercatori afferenti ai due dipartimenti cosi' denominati: dipartimento di scienze economiche e sociali; dipartimento di management. Area «D»: professori e ricercatori afferenti al dipartimento cosi' denominato: dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali. Area «E»: professori e ricercatori afferenti al dipartimento cosi' denominato: dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente. |
| Allegato B
FACOLTA'
Facolta' di ingegneria: dipartimento di ingegneria dell'informazione; dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell'ambiente ed urbanistica; dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche; dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura. Facolta' di medicina e chirurgia: dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed odontostomatologiche; dipartimento di scienze biomediche e sanita' pubblica; dipartimento di medicina sperimentale e clinica; dipartimento di scienze cliniche e molecolare. Facolta' di economia «Giorgio Fua'»: dipartimento di scienze economiche e sociali; dipartimento di management. |
| Allegato C
DIPARTIMENTI
Dipartimento di ingegneria dell'informazione. Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell'ambiente ed urbanistica. Dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche. Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura. Dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed odontostomatologiche. Dipartimento di scienze biomediche e sanita' pubblica. Dipartimento di medicina sperimentale e clinica. Dipartimento di scienze cliniche e molecolare. Dipartimento di scienze economiche e sociali. Dipartimento di management. Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali. Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente. |
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