Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 maggio 2012 |
Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (gia' articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea); Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, concernente il regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonche' il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione dei citati Regolamenti CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5, concernenti la determinazione del pro rata di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi che non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte sui redditi; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'art. 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» dal Regolamento (CE) n. 800/2008; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche i al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011; Vista la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 70/2011; Visti i decreti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina e il conferimento degli incarichi ai Ministri e ai Ministri senza portafoglio; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali; Considerato che, ai sensi del comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il quale sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 2 del citato art. 2, nonche' le disposizioni di attuazione anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, acquisita nella seduta del 10 maggio 2012;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le modalita' di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativo all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualita' di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui all'art. 1. 2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa ne' arti e professioni. |
| Art. 3
Incremento della base occupazionale
1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni di cui all'art. 1 nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unita' di lavoro-annuo ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008. 2. L'art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce: 1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta'; d) adulti che vivono soli con una o piu' persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessita' di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 2) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; 3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore e' impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro. 4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. |
| Art. 4
Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta
1. Nel rispetto dei massimali di intensita' di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, e' concesso, per ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato dal comma 1 dell'art. 2, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. 2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari. 3. Il credito d'imposta spetta per ogni unita' lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3. 4. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. |
| Art. 5
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all'art. 1, secondo le modalita', i criteri e i termini di cui al comma 2. 2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il pertinente provvedimento con cui stabilisce le modalita' e le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei seguenti criteri: a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera e); b) l'istanza e' presentata alla Regione nel cui territorio e' svolta l'attivita' per la quale si e' verificato l'incremento occupazionale; c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del presente decreto nonche' gli altri elementi utili alla formazione della graduatoria di cui alla lettera e); d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma; e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera a), la Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari. 3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regione individua le ulteriori modalita' da attivare per la ripartizione delle risorse residue, previa fissazione di nuovi termini per la presentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri indicati alle lettere da b) a e) del medesimo comma 2, tenendo conto della durata complessiva del periodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 4. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalita' e i termini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4 ed entro due anni dalla data di assunzione ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso. 6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Art. 6
Cause di decadenza
1. Il diritto al credito d'imposta decade: a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese; c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a). 3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, e' considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni. |
| Art. 7
Divieto di cumulo
1 Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ne' con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unita' lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita' di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'art. 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. 2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta. |
| Art. 8
Recupero del credito per indebito utilizzo
1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attivita' di controllo, i relativi dati sono trasmessi tempestivamente in via telematica alla Regione competente per il recupero.. 3. Le eventuali somme recuperate dalle Regioni a causa della decadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei beneficiari, sono restituite dalle Regioni stesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE. |
| Art. 9
Individuazione Regioni ed importi - flusso finanziario
1. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta di cui al presente decreto, sono individuate come di seguito: POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000; POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000; POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000; POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000; POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000; POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000; POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000; POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000. 2. L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all'attuazione del credito d'imposta, attualmente assicurato nel Piano di Azione Coesione definito di intesa con la Commissione europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale europeo per un importo di 142 milioni di euro, potra' essere coperto dalle eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate in applicazione delle «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012. 3. Al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorse riguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle Entrate comunica tempestivamente alle Regioni interessate gli importi del credito d'imposta utilizzati. 4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle entrate, che costituiscono attestazione delle compensazioni effettuate, provvedono alla tempestiva certificazione alla Commissione europea degli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 1. Contestualmente, comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE gli importi rendicontati a titolo di credito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale. 5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Regioni e degli accrediti comunitari pervenuti a valere sulle rendicontazioni presentate dalle Regioni alla Commissione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito d'imposta, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi individuati nell'ambito di ciascun programma regionale. 6. Le risorse versate dall'IGRUE all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere destinate alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», allo scopo di permettere la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto, avviene utilizzando i fondi disponibili sulla predetta contabilita' speciale n. 1778, senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria. 7. Il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di credito d'imposta dei programmi operativi regionali viene assicurato nell'ambito del sistema unitario di monitoraggio degli interventi ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale - Italia 2007-2013. Roma, 24 maggio 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero
Il Ministro per la coesione territoriale Barca
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