Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticita' in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 4022).





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, con cui e' stata affidata al Presidente della regione Campania pro-tempore - Commissario delegato, la progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione degli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce regi Lagni e Cuma, al fine di garantire la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative e di assicurarne la conformita' ai criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli scarichi nei corpi idrici superficiali;
Considerato che in virtu' dei poteri conferiti dalla sopra citata ordinanza il Commissario delegato ha provveduto, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica, all'affidamento in concessione quindicennale con il sistema della finanza di progetto alla Hydrogest Campania S.p.A. dei lavori per l'adeguamento e/o realizzazione degli impianti di depurazione in argomento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 1 febbraio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone in ordine all'espletamento, in regime ordinario, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento della situazione di criticita' nel settore delle bonifiche e delle acque in Campania, con contestuale trasferimento delle opere e degli interventi alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti;
Considerato che in attuazione del predetto provvedimento, il Commissario delegato, attesa la durata quindicennale della concessione ha provveduto a trasferire la concessione di cui trattasi alla regione Campania, quale proprietaria delle strutture e degli impianti;
Considerato che a seguito del contenzioso instauratosi tra la regione Campania e la Hydrogest S.p.A. a causa delle reciproche contestazioni relative ad inadempimenti contrattuali, la concessionaria ha ottenuto dal Tribunale di Napoli l'emanazione dell'ordinanza n. 4339/11 che ha imposto all'Amministrazione regionale di riprendere in consegna le opere affidate in gestione, e dell'ordinanza del 21 dicembre 2011 recante la nomina di un ausiliario e l'indicazione delle modalita' di subentro della Regione nella gestione degli impianti;
Considerata l'insussistenza, allo stato, delle condizioni per il subentro della regione Campania nella gestione diretta degli impianti, attesa da un lato la carenza di una struttura tecnico gestionale interna idonea ad assolvere a tali funzioni, dall'altro la giuridica impossibilita', stante i vincoli di bilancio per il contenimento della spesa pubblica, di procedere all'assunzione di personale da adibire al funzionamento ed alla messa a norma degli impianti medesimi;
Considerato altresi' che l'attuale condizione strutturale in cui versano gli impianti, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e normative non rendono possibile l'affidamento della sola gestione attraverso l'espletamento delle procedure di gara in via d'urgenza;
Considerata quindi la grave situazione di pericolo per la tutela dell'ambiente, della salute ed igiene pubblica, per la sicurezza delle persone e delle cose determinata dalle possibili interruzioni o disfunzioni nella gestione degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma;
Ravvisata quindi, la necessita' di consentire l'espletamento, in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuita' della gestione ed adeguamento ambientale dei predetti impianti;
Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano i presupposti di necessita' ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza non derogatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della citata legge n. 225/1992;
Vista la nota del Presidente della Giunta regionale della Campania del 13 febbraio 1992;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


Dispone:


Art. 1


1. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza l'Ing. Luigi Bosso subentra alla regione Campania in qualita' di Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma.
2. Il Commissario delegato provvede altresi', in termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa vigente in materia degli impianti di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Campania provvede all'immediato trasferimento al Commissario delegato degli impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente documentazione tecnica e contabile, e puo' avvalersi delle unita' di personale attualmente in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013.
4. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, e' riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo pari ad euro 4.694,04.
5. Il Commissario delegato, per l'espletamento degli adempimenti di cui alla presente ordinanza, puo' avvalersi di societa' a totale partecipazione pubblica, nonche' della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, che operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi, in posizione di comando, del personale delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 5 nel limite complessivo di otto unita', di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale e sei alla carriera direttiva, ovvero, nell'ipotesi in cui dette figure professionali non siano disponibili presso le medesime amministrazioni od enti, a stipulare corrispondenti contratti di collaborazione a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013.
7. Agli oneri di personale derivanti dal comma 3 e, nel limite di euro 700.000,00, dai commi 4 e 6 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.
8. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in 65 milioni di euro, si provvede, prioritariamente, mediante il versamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 9 dei canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti di cui al comma 1. La regione Campania, ferme restando le proprie attribuzioni in merito alla gestione degli adempimenti relativi alla riscossione dei predetti canoni, impartira' le conseguenti direttive ai soggetti tenuti. La regione Campania provvede, altresi', a trasferire sulla predetta contabilita' speciale l'eventuale differenza tra le somme versate ai sensi del presente comma, fino a concorrenza di quelle necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, con le risorse stanziate nel bilancio regionale, capitoli 1657, 1662 e 1663.
9. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 8 e' autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
10. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2


1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3


1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2012


Il Presidente: Monti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone