Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 maggio 2012 |
Dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi al rilascio, alla sig.ra Tomashevskaya Nelli Vitalievna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Tomashevskaya Nelli Vitalievna, nata a Mosca il 4 agosto 1985, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale russo di "Avvocato" ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Giurista specializzazione in Giurisprudenza", conseguito presso l'"Accademia di Economia e Giurisprudenza" di Mosca in data 31 maggio 2006; Considerato che l'istante risulta iscritta alla "Camera degli Avvocati della citta' di Mosca" dall'anno 2007; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 15 marzo 2012 in cui si esprimeva parere favorevole; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;
Decreta che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Tomashevskaya Nelli Vitalievna, nata a Mosca il 4 agosto 1985, cittadina russa, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Tomashevskaya Nelli Vitalievna, potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale russo di avvocato ai fini dell'iscrizione all'albo dei avvocati in Italia. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 18 maggio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
|
|
|