Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 maggio 2012
Riconoscimento, al sig. Arghir Cosmin Cristinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Arghir Cosmin Cristinel nato a Panciu (Romania) il 30 maggio 1985, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di inginer mediului ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale - sez. A in Italia;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di inginer diplomat in inginieria mediului, specializarea ingineria si protectia mediului in agricultura conseguito presso l'«Universitatea de stiinte agronomice si medicina veterinara Bucuresti» nella sessione giugno 2009;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale - sez. A, e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 15 marzo 2012;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali in atti allegato;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Arghir Cosmin Cristinel nato a Panciu (Romania) il 30 maggio 1985, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta del richiedente vertera' sulla seguente materia orale: 1) estimo.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sez. A.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente , e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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