Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 aprile 2012 |
Modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante: «Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, e successive modifiche, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS; Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalita' attuative del citato art. 50, comma 5-bis; Visto l'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, il quale prevede per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata; Visto il decreto 26 febbraio 2010 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono state definite le modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema centrale di accoglienza (SAC); Visto l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l'applicazione per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, delle disposizioni di cui al citato art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche; Visto l'art. 42, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che, nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, derivante da responsabilita' di terzi, il medico e' tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia; Considerato che, a seguito di specifiche richieste formulate dalle regioni in data 21 settembre 2010 nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto amministrazioni centrali interessate - regioni, istituito preso la conferenza Stato-regioni, sono stati costituiti presso il Ministero della salute tre gruppi tecnici ristretti di lavoro composti dei rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e Dipartimento della funzione pubblica, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, I.N.P.S. e Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e dai referenti regionali, con il compito di approfondire e individuare le soluzioni per le problematiche inerenti a: 1) aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione on-line dei certificati; 2) aspetti tecnici del sistema, ivi compreso monitoraggio e soluzioni delle problematiche legate al territorio; 3) aspetti giuridico-amministrativi per l'applicazione delle sanzioni; Considerato che in data 8 febbraio 2011 sono state presentate al suddetto tavolo tecnico, istituito presso la conferenza Stato-regioni, le conclusioni dei lavori dei predetti gruppi tecnici, che hanno individuato le azioni necessarie al superamento delle criticita' inerenti la piena messa a regime del sistema di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e che alcune di tali soluzioni richiedevano interventi risolutivi realizzabili in tempi brevi, mentre altre azioni comportavano necessariamente un'evoluzione del sistema di trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, con conseguenti modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010; Considerato che i predetti gruppi di lavoro tecnici, pur avendo esaurito il proprio mandato, hanno ritenuto utile e opportuno, in considerazione della composizione interistituzionale degli stessi, proseguire congiuntamente nelle attivita' volte a individuare i necessari interventi di evoluzione del sistema, anche in considerazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia; Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dei lavori dei suddetti gruppi tecnici, di dover procedere alle modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010 e di prevedere, in relazione alle esigenze rappresentate nel corso dei tavoli sia dall'INPS sia dalle regioni, un'adeguata tempistica che consenta alle strutture centrali del SAC e dell'INPS nonche' alle regioni, di adeguare i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel nuovo disciplinare; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Sentito l'INPS;
Decreta:
Art. 1 Modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse. 2. Le strutture centrali del SAC e dell'INPS, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le regioni, entro i successivi nove mesi, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1. 4. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si applica il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2012
Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Il vice Ministro delegato Grilli |
| Allegato 1
DISCIPLINARE TECNICO Modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS 1 Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di definire le modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, nonche' le modalita' di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS. 2 Modalita' di accesso al SAC e trattamento dei dati
Per quanto riguarda le modalita' di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008. Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM 26 marzo 2008. 3 Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall'INPS
Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni di malattia all'INPS e dei servizi erogati dall'INPS per la messa a disposizione dell'attestazione di malattia al datore di lavoro: 1. servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore 2. servizio per l'invio del certificato all'INPS 3. servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS 4. servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS 5. servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia 6. servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione del proprio certificato e attestato di malattia 7. servizio per la comunicazione di inizio ricovero 8. servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione 3.1 Servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore
Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso. L'operazione e' propedeutica ma non vincolante alla predisposizione e all'invio dei dati del certificato e permette di verificare, attraverso il SAC, la validita' del codice fiscale e di accedere ai dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati degli assistiti. Il medico riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore (cognome, nome) In caso di esito negativo circa la validita' del codice fiscale il SAC emette un apposito diagnostico. 3.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS
Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di diagnosi, prognosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilita'), di trasmettere al SAC le informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), e' possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore. Tale servizio e' utilizzato anche per l'invio del certificato di malattia rilasciato dal Pronto soccorso. 3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia gia' inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi. L'operazione e' consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato. 3.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di annullamento di un certificato gia' inviato. L'operazione e' consentita esclusivamente entro il giorno successivo alla data di rilascio. 3.5 Servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia
L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di malattia relativi ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita': - mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC), e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia; - mediante il Contact Center dell'INPS (803.164), fornendo il codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC) e' possibile ricevere le informazioni relative all'attestato di malattia; - mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo; - mediante invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro. 3.6 Servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione del proprio certificato e attestato di malattia
L'INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati e gli attestati di malattia ricevuti, attraverso le seguenti modalita': - mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC), e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia; - mediante il servizio reso disponibile sul sito web dell'INPS, tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS medesimo, il lavoratore potra' visualizzare la lista dei propri certificati e attestati di malattia; - mediante invio dei certificati e degli attestati di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata; - mediante invio di copia degli attestati di malattia presso una casella di posta elettronica semplice indicata dal lavoratore. Il lavoratore, tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS o inoltrando la richiesta via CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), potra' inoltre attivare un sevizio per ricevere via SMS il numero di protocollo univoco del certificato (PUC). 3.7 Servizio per la comunicazione di inizio ricovero
Il servizio consente alla azienda sanitaria, attraverso l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le informazioni relative al lavoratore e trasmettere al SAC la comunicazione di inizio ricovero. L'operatore, tramite SAC, riceve conferma dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), e puo', su richiesta del lavoratore, procedere alla stampa di una copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero. Le informazioni della comunicazione di inizio ricovero saranno messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro con le stesse modalita' del certificato di malattia telematico. 3.8 Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione
In fase di dimissione il servizio consente al medico ospedaliero di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), e' possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore. 4 Modalita' di fruizione dei servizi del SAC
Il medico puo' usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalita' multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti paragrafi. Il SAC, inoltre, consente al medico di dichiarare il ruolo (Medico SSN/Libero professionista) in cui opera al momento del rilascio del certificato. 4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria
Il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria puo' essere integrato a cura del fornitore del software con le funzionalita' necessarie al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalita' web services. Il SAC rende inoltre disponibili segnalazioni specifiche, per permettere al medico o azienda sanitaria di verificare le eventuali anomalie riscontrate nell'interazione con il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria la cui responsabilita' ricade sul medico o azienda sanitaria. Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti internet MEF e INPS, secondo quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008. Il servizio e' implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali e' poi generata un'interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML. Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1. Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o i valori possibili per ognuno di loro. 4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB.
Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati relativi alla comunicazione di inizio ricovero, dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni di stampa della copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero, del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB. Il sistema WEB consentira' anche di inviare copia in formato pdf della comunicazione di inizio ricovero, del certificato di malattia e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica, indicata dal lavoratore. L'accesso al sistema WEB e' possibile attraverso link che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell' INPS. I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati secondo le modalita' previste al punto 4.1. 4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi
Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati, anche per il tramite del "risponditore automatico" messo a disposizione del SAC e raggiungibile attraverso un apposito numero verde. La disponibilita' di ulteriori canali e le relative modalita' di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS 5 Specifiche tecniche dei servizi
Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS secondo le modalita' previste dal DPCM 26.3.2008. Parte di provvedimento in formato grafico
6 Stampe delle copie cartacee delle certificazioni
Dopo l'accettazione da parte dell'INPS del certificato di malattia e del certificato di malattia in sede di dimissione con la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), il sistema software gestionale del medico o della struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea del certificato per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e " IdCertificato", e di copia cartacea dell'attestato per il datore di lavoro I fac-simili della copia cartacea dei certificati di malattia e degli attestati di malattia sono allegati al presente disciplinare tecnico (allegati A,B,C e D). Dopo l'accettazione da parte dell'INPS della comunicazione di inizio ricovero con la restituzione del numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), il sistema software gestionale della struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e "IdInizioRicovero". Il fac-simile della copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero e' allegato al presente disciplinare tecnico (allegato E). Nel caso in cui il medico utilizzi l'interfaccia web di cui al punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte direttamente dal sistema WEB in formato pdf. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico
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