Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2012
Modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante: «Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC».


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, e successive modifiche, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS;
Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalita' attuative del citato art. 50, comma 5-bis;
Visto l'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, il quale prevede per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata;
Visto il decreto 26 febbraio 2010 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono state definite le modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema centrale di accoglienza (SAC);
Visto l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l'applicazione per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, delle disposizioni di cui al citato art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche;
Visto l'art. 42, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che, nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, derivante da responsabilita' di terzi, il medico e' tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia;
Considerato che, a seguito di specifiche richieste formulate dalle regioni in data 21 settembre 2010 nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto amministrazioni centrali interessate - regioni, istituito preso la conferenza Stato-regioni, sono stati costituiti presso il Ministero della salute tre gruppi tecnici ristretti di lavoro composti dei rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e Dipartimento della funzione pubblica, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, I.N.P.S. e Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e dai referenti regionali, con il compito di approfondire e individuare le soluzioni per le problematiche inerenti a:
1) aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione on-line dei certificati;
2) aspetti tecnici del sistema, ivi compreso monitoraggio e soluzioni delle problematiche legate al territorio;
3) aspetti giuridico-amministrativi per l'applicazione delle sanzioni;
Considerato che in data 8 febbraio 2011 sono state presentate al suddetto tavolo tecnico, istituito presso la conferenza Stato-regioni, le conclusioni dei lavori dei predetti gruppi tecnici, che hanno individuato le azioni necessarie al superamento delle criticita' inerenti la piena messa a regime del sistema di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e che alcune di tali soluzioni richiedevano interventi risolutivi realizzabili in tempi brevi, mentre altre azioni comportavano necessariamente un'evoluzione del sistema di trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, con conseguenti modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010;
Considerato che i predetti gruppi di lavoro tecnici, pur avendo esaurito il proprio mandato, hanno ritenuto utile e opportuno, in considerazione della composizione interistituzionale degli stessi, proseguire congiuntamente nelle attivita' volte a individuare i necessari interventi di evoluzione del sistema, anche in considerazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia;
Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dei lavori dei suddetti gruppi tecnici, di dover procedere alle modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010 e di prevedere, in relazione alle esigenze rappresentate nel corso dei tavoli sia dall'INPS sia dalle regioni, un'adeguata tempistica che consenta alle strutture centrali del SAC e dell'INPS nonche' alle regioni, di adeguare i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel nuovo disciplinare;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Sentito l'INPS;

Decreta:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico
allegato al decreto 26 febbraio 2010

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.
2. Le strutture centrali del SAC e dell'INPS, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le regioni, entro i successivi nove mesi, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1.
4. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si applica il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
 
Allegato 1

DISCIPLINARE TECNICO
Modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei
dati delle certificazioni di malattia all'INPS
1 Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalita' tecniche
per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia al SAC, nonche' le modalita' di messa a
disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato
dal medico curante all'INPS.
2 Modalita' di accesso al SAC e trattamento dei dati

Per quanto riguarda le modalita' di accesso al SAC, si rimanda a
quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di
riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM
26 marzo 2008.
3 Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall'INPS

Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la
predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni di
malattia all'INPS e dei servizi erogati dall'INPS per la messa a
disposizione dell'attestazione di malattia al datore di lavoro:
1. servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati
anagrafici del lavoratore
2. servizio per l'invio del certificato all'INPS
3. servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
4. servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
5. servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore
di lavoro dell'attestato di malattia
6. servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la
consultazione del proprio certificato e attestato di malattia
7. servizio per la comunicazione di inizio ricovero
8. servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di
dimissione
3.1 Servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore

Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle
informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da
parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso.
L'operazione e' propedeutica ma non vincolante alla predisposizione
e all'invio dei dati del certificato e permette di verificare,
attraverso il SAC, la validita' del codice fiscale e di accedere ai
dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati
degli assistiti.
Il medico riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore
(cognome, nome)
In caso di esito negativo circa la validita' del codice fiscale il
SAC emette un apposito diagnostico.
3.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS

Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore
e il completamento delle informazioni relative al certificato con i
dati di diagnosi, prognosi ed eventuali integrazioni dei dati del
lavoratore (indirizzo di reperibilita'), di trasmettere al SAC le
informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione,
tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte
dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC),
e' possibile procedere alla stampa della copia cartacea del
certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da
consegnare al lavoratore.
Tale servizio e' utilizzato anche per l'invio del certificato di
malattia rilasciato dal Pronto soccorso.
3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di
malattia gia' inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del
periodo di prognosi.
L'operazione e' consentita esclusivamente entro il termine del
periodo di prognosi indicato dal certificato.
3.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di
annullamento di un certificato gia' inviato.
L'operazione e' consentita esclusivamente entro il giorno
successivo alla data di rilascio.
3.5 Servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia

L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di
malattia relativi ai certificati ricevuti, secondo le seguenti
modalita':
- mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice
fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC),
e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;
- mediante il Contact Center dell'INPS (803.164), fornendo il
codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato
(PUC) e' possibile ricevere le informazioni relative
all'attestato di malattia;
- mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo;
- mediante invio alla casella di Posta Elettronica Certificata
indicata dal datore di lavoro.
3.6 Servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione del proprio certificato e attestato di malattia

L'INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati e gli
attestati di malattia ricevuti, attraverso le seguenti modalita':
- mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice
fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato (PUC),
e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;
- mediante il servizio reso disponibile sul sito web dell'INPS,
tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS medesimo, il
lavoratore potra' visualizzare la lista dei propri certificati e
attestati di malattia;
- mediante invio dei certificati e degli attestati di malattia
alla casella di Posta Elettronica Certificata;
- mediante invio di copia degli attestati di malattia presso una
casella di posta elettronica semplice indicata dal lavoratore.
Il lavoratore, tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS o
inoltrando la richiesta via CEC PAC (Comunicazione Elettronica
Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), potra'
inoltre attivare un sevizio per ricevere via SMS il numero di
protocollo univoco del certificato (PUC).
3.7 Servizio per la comunicazione di inizio ricovero

Il servizio consente alla azienda sanitaria, attraverso
l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le
informazioni relative al lavoratore e trasmettere al SAC la
comunicazione di inizio ricovero.
L'operatore, tramite SAC, riceve conferma dell'accettazione
dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di
protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR),
e puo', su richiesta del lavoratore, procedere alla stampa di una
copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero. Le
informazioni della comunicazione di inizio ricovero saranno messe a
disposizione del lavoratore e del datore di lavoro con le stesse
modalita' del certificato di malattia telematico.
3.8 Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione

In fase di dimissione il servizio consente al medico ospedaliero di
richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il
numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero
(PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura
sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la
diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. Dopo la
ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e
l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco
del certificato (PUC), e' possibile procedere alla stampa della
copia cartacea del certificato di malattia telematico e
dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.
4 Modalita' di fruizione dei servizi del SAC

Il medico puo' usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalita'
multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti
paragrafi.
Il SAC, inoltre, consente al medico di dichiarare il ruolo (Medico
SSN/Libero professionista) in cui opera al momento del rilascio del
certificato.
4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria

Il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria puo'
essere integrato a cura del fornitore del software con le
funzionalita' necessarie al fine di poter usufruire dei servizi
erogati dal SAC in modalita' web services.
Il SAC rende inoltre disponibili segnalazioni specifiche, per
permettere al medico o azienda sanitaria di verificare le eventuali
anomalie riscontrate nell'interazione con il sistema software
gestionale del medico o azienda sanitaria la cui responsabilita'
ricade sul medico o azienda sanitaria.
Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti
internet MEF e INPS, secondo quanto previsto dal DPCM 26 marzo
2008.
Il servizio e' implementato utilizzando linguaggi e tecnologie
differenti, per le quali e' poi generata un'interfaccia WSDL e
altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento
necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante
protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML.
Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono
redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando
l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la
codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non
supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.
Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei
file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o
i valori possibili per ognuno di loro.
4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB.

Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di
invio dei dati relativi alla comunicazione di inizio ricovero, dei
certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e
annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni
di stampa della copia cartacea della comunicazione di inizio
ricovero, del certificato di malattia e dell'attestato di malattia,
attraverso apposito sistema WEB.
Il sistema WEB consentira' anche di inviare copia in formato pdf
della comunicazione di inizio ricovero, del certificato di malattia
e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica,
indicata dal lavoratore.
L'accesso al sistema WEB e' possibile attraverso link che saranno
pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell' INPS. I servizi erogati
tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di
quelli erogati secondo le modalita' previste al punto 4.1.
4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi

Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di
invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di
rettifica e annullamento di certificati, anche per il tramite del
"risponditore automatico" messo a disposizione del SAC e
raggiungibile attraverso un apposito numero verde. La
disponibilita' di ulteriori canali e le relative modalita' di
fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della
salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS
5 Specifiche tecniche dei servizi

Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi
previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del
messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli
sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'INPS secondo le modalita'
previste dal DPCM 26.3.2008.
Parte di provvedimento in formato grafico

6 Stampe delle copie cartacee delle certificazioni

Dopo l'accettazione da parte dell'INPS del certificato di malattia
e del certificato di malattia in sede di dimissione con la
restituzione del numero di protocollo univoco del certificato
(PUC), il sistema software gestionale del medico o della struttura
sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per
il rilascio di una copia cartacea del certificato per il
lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori
degli elementi "DataRicezione" e " IdCertificato", e di copia
cartacea dell'attestato per il datore di lavoro
I fac-simili della copia cartacea dei certificati di malattia e
degli attestati di malattia sono allegati al presente disciplinare
tecnico (allegati A,B,C e D).
Dopo l'accettazione da parte dell'INPS della comunicazione di
inizio ricovero con la restituzione del numero di protocollo
univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), il sistema
software gestionale della struttura sanitaria deve rendere
disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio di una
copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero per il
lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori
degli elementi "DataRicezione" e "IdInizioRicovero".
Il fac-simile della copia cartacea della comunicazione di inizio
ricovero e' allegato al presente disciplinare tecnico (allegato E).
Nel caso in cui il medico utilizzi l'interfaccia web di cui al
punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte direttamente dal
sistema WEB in formato pdf.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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