Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2012
Soppressione dei trasferimenti erariali alle province.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta del
MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE, IL MINISTRO PER GLI
AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT E IL MINISTRO PER LA
COESIONE TERRITORIALE
Visto l'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che indica i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento di funzioni di comuni, province e citta' metropolitane;
Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
Vista la relazione predisposta della Commissione tecnica paretica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 8 giugno 2010;
Visto il Capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'articolo 16, l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali, individuando, altresi', le fonti di finanziamento delle spese;
Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 con il quale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'autonomia di entrata delle province ubicate nei territori delle regioni a statuto ordinario, e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale, alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef;
Visto il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in base al quale l'aliquota della predetta compartecipazione Irpef e' stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, nonche' alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la relazione tecnica di accompagnamento al predetto decreto legislativo n. 68 del 2011;
Visto i commi 8 e 10 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riducono il fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali dovuti alle province delle regioni Sicilia e Sardegna dell'importo di 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi, in modo proporzionale;
Visto il decreto del Ministro dell'interno con il quale sono state disposte le riduzioni di risorse alle province, a decorrere dall'anno 2012, in applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
Visti altresi' i commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 con i quali e' stata, conseguentemente, prevista per le province ubicate nelle regioni a statuto ordinario l'individuazione e la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale aventi carattere di generalita' e permanenza, sulla base della valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff);
Dato atto che la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non e' ancora effettivamente istituita;
Visto l'esito dei lavori effettuati in sede di Copaff ed approvati in data 22 febbraio 2012, con cui si e' pervenuti all'individuazione dei singoli trasferimenti statali che rientrano nella previsione di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed, in generale, alle risorse finanziarie da fiscalizzare, ossia da attribuire a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012;
Considerato, per quanto sopra riportato, che l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio viene a comprendere sia le risorse provenienti dai trasferimenti soppressi e da individuare con il presente provvedimento, che le complessive entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
Considerato, quindi, che i trasferimenti da sopprimere sono identificabili nella natura e che il relativo importo e' stato oggetto di riduzione unitamente alle entrate complessive derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta con il richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, nonche' per effetto della riduzione di risorse applicata ai sensi del richiamato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1


1. Sono individuati e soppressi i trasferimenti statali di parte corrente, nonche' quelli in conto capitale aventi carattere di generalita' e permanenza non finanziati tramite ricorso ad indebitamento delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario, secondo le risultanze specifiche contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paretica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.
2. Il totale delle risorse che va ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio e' determinato nell'importo di euro 1.039.917.823,00 ed e' costituito dalla componente dei trasferimenti soppressi a cui si aggiunge la componente derivante dalle risorse attribuite in conseguenza della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al netto di tutte le riduzioni applicate nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 2


1. I trasferimenti statali che non sono oggetto di soppressione, in quanto non aventi carattere di generalita' e permanenza, sono individuati e quantificati nell'importo di euro 13.423.687,00 come da risultanze del documento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale indicato all'articolo 1.
 
Art. 3

1. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 sono disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Monti
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi
Il Ministro per la coesione territoriale
Barca
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 259
 
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