Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2012
Determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012);
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, recante "Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010";
Rilevata la necessita' di definire, in attuazione del richiamato articolo 23, comma 46, del decreto legge n. 98 del 2011, le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme destinate in base alla scelta del contribuente alle finalita' di finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1

Ulteriore finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il
cinque per mille a partire dall'anno finanziario 2012

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle quali puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con il presente decreto sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme destinate, in base alla scelta del contribuente, alla predetta finalita' di finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
 
Art. 2
Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, si intendono gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalita' principali definite per legge o per statuto, attivita' di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni rispetto all'anno finanziario di riferimento e che abbiano realizzato, nel suddetto periodo, attivita' di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica fruizione, di valore complessivamente almeno pari a euro 150.000,00.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di "beni culturali", "beni paesaggistici" e "attivita' di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici" contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1 che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito: "Ministero". L'iscrizione si effettua previa domanda da inoltrare esclusivamente per via telematica, mediante l'apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere inviati, in formato PDF, esclusivamente attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata sul sito del Ministero.
4. Alla domanda presentata ai sensi del comma 3 e' allegata, con le medesime modalita' telematiche, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1. Alla domanda e' allegata altresi', sempre con le medesime modalita' telematiche, una relazione sintetica descrittiva dell'attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio nonche', in caso di interventi di restauro, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.
5. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere inviate al Ministero entro il 31 maggio di ciascun anno al fine di concorrere al riparto delle risorse relative al periodo d'imposta corrispondente all'annualita' precedente. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali redige, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'elenco degli enti di cui al comma 1 che hanno presentato istanza di iscrizione all'elenco, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
6. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno sul sito web del Ministero. Eventuali errori relativi all'iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il successivo 15 luglio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, attivando la apposita funzionalita' presente nella procedura telematica. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, il Ministero redige una versione aggiornata dell'elenco, da pubblicare sul sito sopra indicato entro il 31 luglio.
7. Entro il 31 agosto, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 6 sottoscrivono e spediscono, attraverso la medesima procedura telematica di cui al comma 3, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 1 come dichiarati nella domanda di iscrizione all'elenco. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui all'articolo 1.
8. Il Ministero procede, entro il 30 ottobre, ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 4 e 7, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono cancellati dall'elenco con provvedimento formale del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero.
9. Entro il 15 novembre il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonche' quello dei soggetti esclusi dal riparto.
 
Art. 3
Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente puo' destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche alla finalita' di cui all'articolo 1 apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalita' di cui all'articolo 1 il contribuente appone esclusivamente la propria firma.
 
Art. 4
Riparto del cinque per mille

1. La quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dei contribuenti che hanno apposto la firma nel riquadro destinato al sostegno alle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e' assegnata al Ministero, che provvede al riparto tra i soggetti inclusi nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille di cui all'articolo 2.
2. Al fine di partecipare al riparto, ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco presenta, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno finanziario per il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 9, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita area resa disponibile sul sito web del Ministero, il programma delle attivita' e degli interventi che intende realizzare con il contributo proveniente dalla quota del cinque per mille, con l'indicazione, nel caso che il programma preveda anche interventi di restauro, degli estremi della prescritta autorizzazione rilasciata dai competenti organi periferici del Ministero ovvero allegando copia della stessa, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ciascun iscritto puo' presentare un unico programma, il quale puo', peraltro, anche consistere nella realizzazione di un insieme coordinato di attivita' e/o interventi, anche aventi ad oggetto beni diversi. A tal fine, per "interventi" si intendono i lavori finalizzati alla conservazione o al miglioramento della pubblica fruizione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici ovvero aperti alla pubblica fruizione; per "attivita'" si intendono le iniziative di raccolta di fondi per la realizzazione degli interventi come sopra descritti, nonche' le iniziative, non consistenti nell'effettuazione di lavori, comunque preordinate e funzionali alla tutela o al miglioramento della pubblica fruizione dei beni suddetti, ovvero aventi ad oggetto la loro gestione finalizzata all'apertura al pubblico. Il programma dovra' contenere l'indicazione del valore degli interventi previsti, che deve essere almeno pari a euro 30.000,00. Nel caso in cui siano previsti anche interventi di restauro, il programma medesimo deve essere debitamente validato dalle competenti soprintendenze in sede di rilascio delle relative autorizzazioni. Dovra' altresi', in ogni caso, dimostrarsi la disponibilita', da parte del soggetto proponente, di risorse finanziarie sufficienti ad integrare l'importo eventualmente non coperto dal contributo.
3. Nel caso in cui, per gli eventuali interventi di restauro inclusi nel programma, l'autorizzazione alla realizzazione, corredata dalla validazione del valore finanziario del programma, non sia stata ancora rilasciata dalla competente soprintendenza alla data di presentazione del programma, il soggetto istante ha facolta' di produrre copia, dichiarata conforme all'originale, della relativa domanda di autorizzazione.
4. Ai fini del riparto della quota di cui al comma 1, i programmi sono suddivisi in tre fasce, in base al relativo valore finanziario. Ai programmi di valore da euro 30.000,00 fino a euro 100.000,00 e' assegnato il trenta per cento delle risorse disponibili; ai programmi di valore maggiore di euro 100.000,00 e fino a euro 300.000,00 e' assegnato il trenta per cento delle risorse disponibili; ai programmi di valore maggiore di euro 300.000,00 e' assegnato il quaranta per cento delle risorse disponibili. Per ciascuna fascia, le risorse disponibili sono ripartite in misura proporzionale al valore dei programmi ammessi.
5. Le risorse eventualmente eccedenti sono ripartite tra le fasce in modo da rispettare il relativo peso proporzionale.
6. Il riparto e' operato, ai sensi dei commi 4 e 5, con decreto del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale entro il 15 aprile dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferisce la procedura.
7. L'elenco dei progetti presentati, con l'indicazione, per i progetti ammessi, delle somme assegnate a seguito del riparto e' pubblicato sul sito web del Ministero.
 
Art. 5
Corresponsione del cinque per mille

1. La corresponsione della quota del cinque per mille di cui all'articolo 1 avviene a cura del Ministero, dopo la pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, ed entro sei mesi dalla disponibilita' effettiva delle relative somme. A tal fine, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, richiamato in premessa, e' emanato sentito anche il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
2. I soggetti destinatari delle somme sono tenuti a redigere un apposito rendiconto. I termini e le modalita' di presentazione del rendiconto sono indicati nel decreto di riparto di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto conto della tipologia e della specificita' dei programmi di interventi finanziati.
 
Art. 6
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, richiamato in premessa.
Roma, 30 maggio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze:
Monti Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali:
Ornaghi

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 154
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone