Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012
Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0003).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001;
Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticita' causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, senza soluzione di continuita', all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonche' all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', anche con riferimento all'evoluzione dei fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse;
Rilevato, altresi', che permane la necessita' di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire soccorso e assistenza alla popolazione;
Ritenuto di dover provvedere alla opportuna riarticolazione del modello organizzativo di gestione dell'emergenza al fine di ottimizzare la tempestiva ed efficace realizzazione in loco delle attivita' e degli interventi necessari, in relazione all'aggravamento della situazione in atto, anche tenendo conto della diversificazione degli effetti riscontrati sul territorio;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, nonche' della realizzazione degli interventi provvisionali strettamente connessi alle prime necessita', e' istituita, in loco, la Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attivita' del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
2. Nell'ambito della DI.COMA.C. e' costituito un Comitato composto dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia- Romagna, dal Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia e dal Dirigente Regionale dell'Unita' di progetto protezione civile della regione Veneto, al fine assicurare la direzione unitaria degli interventi sui territori interessati dagli eventi calamitosi;
3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e' nominato il Coordinatore della DI.COMA.C. e sono disciplinate la composizione ed il funzionamento della stessa;
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C. relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, opera, per il tramite delle strutture della regione, che costituiscono parte integrante della DI.COMA.C. stessa, nonche' dei centri di coordinamento provinciali e dei sindaci interessati.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Lombardia, opera per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, che esercita le funzioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Veneto, opera per il tramite del Dirigente Regionale dell'Unita' di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto, che viene nominato soggetto responsabile ai fini dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione per la provincia di Rovigo. A tal fine il predetto Dirigente puo' operare anche per il tramite dei sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale.
7. L'attivita' di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico e privato, nelle misure provvisionali strettamente necessarie per consentire la continuita' dei servizi pubblici, nelle verifiche di agibilita' degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e di altre strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumita', nonche' interventi provvisionali non strutturali su attivita' economiche i cui prodotti sono destinati alla tutela della salute pubblica.
8. Per garantire le attivita' di cui alla presenta ordinanza i Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, sulla base delle indicazioni impartite dalla DI.COMA.C., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, alla stipula di contratti di locazione provvisori e all'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione.
9. I Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, provvedono inoltre all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione.
 
Art. 2

1. Le spese derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 1, nonche' dalle eventuali attivita' di concorso ai soccorsi di cui all'articolo 1, comma 4, poste in essere dalle componenti non statuali realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso del 29 maggio 2012 sono poste a carico delle risorse di cui all'articolo 7 della presente ordinanza, e liquidate dai Dirigenti di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, nonche' dal dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.
2. Successivamente al termine di cui al comma 1 saranno liquidate dai Dirigenti di cui al comma 1 le sole spese autorizzate dalla DI.COMA.C., sulla base di apposite richieste formulate dai centri di coordinamento provinciali per la regione Emilia-Romagna e dai dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 per i rispettivi territori, corredate da adeguata motivazione e dall'indicazione della previsione di spesa massima.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, dalla data di emanazione della presente ordinanza, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
4. Per le attivita' di cui all'articolo 1 realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso del 29 maggio 2012 dalle componenti statuali, gli oneri di natura straordinaria sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile, previa rendicontazione delle spese sostenute. Successivamente a detto termine il rimborso viene corrisposto solo per gli interventi richiesti dai Centri di coordinamento provinciali per la regione Emilia-Romagna e dai dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 per i rispettivi territori, preventivamente autorizzati dalla DI.COMA.C.. Le richieste di cui al presente comma devono essere corredate da adeguata motivazione e dall'indicazione della previsione di spesa massima.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, dalla data di emanazione della presente ordinanza, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
6. Per le acquisizioni straordinarie di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori disposti in via d'urgenza ai sensi della presente ordinanza e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, le amministrazioni di cui all'articolo 1 provvedono ad inserire nei relativi atti negoziali apposite clausole volte all'accertamento della congruita' della spesa, ove non preventivamente acquisita, anche ex post da parte dei propri uffici tecnici. In tale caso gli atti negoziali relativi dovranno contemplare la preventiva accettazione da parte dell'operatore economico della congruita' ex post, che deve tenere conto della straordinaria circostanza di modo, tempo e luogo in cui la prestazione e' stata eseguita.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori sono autorizzate a fare ricorso alle procedure di gara gia' espletate, anche oltre il limite di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' alle relative norme regionali attuative e, se necessario, a fare ricorso ad operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicita' della spesa.
 
Art. 3

1. Relativamente alla regione Veneto il Dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, provvede ad assicurare le attivita' previste dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa relativa all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 la DI.COMA.C. stabilisce le modalita' di acquisizione periodica del numero dei nuclei familiari beneficiari del contributo, del numero totale degli assistiti afferenti a tali nuclei e dell'importo complessivo della spesa relativamente alle regioni interessate.
 
Art. 4

1. L'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 trova applicazione anche per l'evento sismico del 29 maggio 2012.
2. Relativamente alla regione Veneto il dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, provvede ad assicurare le attivita' previste dall'articolo 4, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
3. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o, comunque, a disposizione della Struttura, puo' essere impiegato, in sede, ovvero nei territori interessati dall'emergenza, anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
4. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile puo' essere impiegato in attivita' di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall'emergenza. Al predetto personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, e' riconosciuta per i giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un'indennita' mensile pari al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.
 
Art. 5

1. Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' tecnico - scientifiche finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria. A questi ultimi e' riconosciuto a cura dei dirigenti titolari delle contabilita' speciali di cui all'articolo 7, il rimborso delle documentate spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, in misura corrispondente a quanto previsto per il personale appartenente al livello D della Regione di impiego.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato allo svolgimento, anche attraverso i centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011 n. 3593, di attivita' tecnico scientifiche di analisi delle fenomenologie in corso, finalizzate all'adozione di eventuali misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile.
3. Dalla data di emanazione della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo.
 
Art. 6

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, sono autorizzati ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
 
Art. 7

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza ed all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, per fronteggiare l'emergenza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di euro 30.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti non statuali e' autorizzata l'apertura, ove non gia' disposta ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, di apposite contabilita' speciali in favore dei Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti statuali il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle relative spese a valere sui fondi di cui al comma 1.
4. Il trasferimento delle risorse alle contabilita' speciali di cui al comma 2 avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 e dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione Emilia Romagna. Al fine di velocizzare l'attivita' di liquidazione della spesa, in fase di prima applicazione puo' essere trasferito sulle contabilita' medesime un acconto in misura determinata dal Dipartimento della Protezione Civile, il cui utilizzo da parte dei Dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilita' speciali e' comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa.
5. Dalla data di emanazione della presente ordinanza non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
 
Art. 8

1. A decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza i compiti e le attribuzioni assegnati al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile dell'Emilia-Romagna, quale soggetto responsabile degli interventi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, diversi da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, sono posti in capo alla DI.COMA.C., in considerazione della gestione unitaria da parte del Dipartimento della protezione civile e della Regione Emilia-Romagna delle attivita' sul territorio medesima regione. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dal suddetto Direttore ai sensi della citata ordinanza e le disposizioni concernenti la contabilita' speciale, che rimane in capo allo stesso Direttore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: Gabrielli
 
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