Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012 |
Procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilita' sismica degli edifici ad uso produttivo in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0002). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012; Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticita' causate dal precedente evento del 20 maggio 2012; Considerato che, nell'ambito delle attivita' di assistenza alla popolazione riveste primaria rilevanza l'esigenza di provvedere tempestivamente alla verifica di agibilita' degli edifici; Considerata la fenomenologia sismica in atto; Ritenuto necessario disporre misure utili al piu' rapido svolgimento delle verifiche necessarie anche con riferimento agli edifici ospitanti attivita' produttive, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza stabiliti nella normativa vigente, ma velocizzando i procedimenti amministrativi, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai Soggetti Responsabili per le attivita' di assistenza alla popolazione nominati con le richiamate Ordinanze, dai centri di coordinamento istituiti a livello territoriale e dai Comuni interessati, che hanno congiuntamente rappresentato l'urgenza di consentire un pronta ripresa delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza; Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 individuati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 2012
Il Capo del dipartimento: Gabrielli |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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