Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 |
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficolta' di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in considerazione della piena operativita', a decorrere dall' 8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l'operativita' del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' di affidamento delle grandi opere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni. 2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalita' semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino |
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