Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 aprile 2012, n. 75
Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e, in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21, che fissa in quindici anni la validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura CE apposti sui contatori del gas con portata fino a 10 m³/h;
Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunita' europee;
Visto, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso ed al commercio degli stessi;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo19, concernente la segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;
Eseguita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e
50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali):
«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e
dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e
alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1.
(Omissis).».
«Art. 47(Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
(Omissis).
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e
standard di qualita' per prodotti e servizi, di
caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni
generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni,
ivi comprese le strutture ricettive.
(Omissis).».
«Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture
amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
- 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici
periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione
dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere
dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
stralcio.
2.
3.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici
metrici provinciali e degli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.».
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni):
«Art. 29 (Ordinamento). - (Omissis).
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale
degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base
di apposite convenzioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999,
concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di
commercio:
«Art. 5 (Regioni a statuto speciale e province
autonome). - (Omissis).
2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico
provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle
d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo
provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che
all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle
d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti
della camera di commercio.».
- Il decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello
Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle
d'Aosta di alcuni servizi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1947, n. 10.
- Il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, concernente il trasferimento alle
Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli
uffici provinciali metrici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2000, n. 216.
- Il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige, concernente, tra l'altro, il
trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2001, n. 86.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione
siciliana, concernente il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94.
- La legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei
servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni -
Chambre valdotaine des entreprises et des activites
liberales), e' pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 11 giugno
2002, n. 25.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna
per il trasferimento alle Camere di commercio delle
funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e
degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 2003, n. 159.
- La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
luglio 2006, n. 164.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura):
«Art. 19 (Aggiornamento e controlli successivi). - 1.
All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli
allegati si provvede con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con
uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura
disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione
in servizio.».
- La direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa agli strumenti di misura, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135. Entrata in vigore
il 20 maggio 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 22 del 2007:
«Art. 14 (Vigilanza sul mercato). - 1. I soggetti
individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da
quelli di cui all'art. 9, svolgono attivita' di vigilanza
sul mercato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita'
competente per lo scambio di informazioni con gli altri
Stati membri e con la Commissione europea.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.
- La citata direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile
2006, n. L 114. Entrata in vigore il 17 maggio 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 21, della
legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O.:
«Art. 30 (Misure per l'efficienza del settore
energetico). - (Omissis).
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della
marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata
massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni,
decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione o accertamento della conformita' prima della
loro immissione in commercio.».
- La legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
Giustizia delle Comunita' europee), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, S.O.
- Si riporta l'art. 7 del citato decreto-legge n. 135
del 2009:
«Art. 7 (Disposizioni per i sistemi di misura
installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di
trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al
commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n.
2007/4915). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli
scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas
naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le
immissioni di gas naturale nella rete nazionale di
trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete
nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti
appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto
con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas
naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non
sono soggetti all'applicazione della normativa di
metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle
norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto
funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti
di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la
gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di
misura della produzione nazionale di idrocarburi, con
decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994,
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali
direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di
trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas, stabilisce, con uno o piu' decreti da adottare
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli
metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di
riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi
di misura in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in
materia di metrologia legale entro il termine di un anno da
tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma
sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai
sistemi di misura di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo
di cui all'art. 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in
coerenza con quanto definito dall'art. 2, lettera l), della
medesima direttiva, al comma 19 dell'art. 27 della legge 23
luglio 2009, n. 99, le parole: "dall'anno 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2012".
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' competenti per l'esecuzione dei
controlli provvedono con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma
dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che sostituisce
l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580):
«Art. 1 (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n.
580). - (Omissis).
2. L'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di
commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di supporto e di
promozione degli interessi generali delle imprese e delle
economie locali, nonche', fatte salve le competenze
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato
alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti
locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche
relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio,
singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le
funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni,
nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni
internazionali, informando la loro azione al principio di
sussidiarieta'.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti
relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della
presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti
alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per
l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al
fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso
al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai
consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e
diffusione di informazione economica;
e) supporto all'internazionalizzazione per la
promozione del sistema italiano delle imprese all'estero,
raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero
dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico per le imprese, anche attraverso la
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e
telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
l'orientamento al lavoro e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle
imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese,
esercitano le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e l)
obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di
equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in
forma singola o associata, e secondo le disposizioni del
codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme
del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di
commercio sono organismi strumentali dotati di
soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare
le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali e del proprio programma di
attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e
strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del
programma pluriennale di attivita' di cui all'art. 11,
comma 1, lettera c), formulata in coerenza con la
programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle
regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi',
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono
formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che
comunque interessano le imprese della circoscrizione
territoriale di competenza.".».
- Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri
di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. [Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'art. 20].
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE
recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998,
n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
(Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
strumenti di misura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 2007, n. 64, S.O.
- Per i riferimenti alla direttiva 2004/22/CE relativa
agli strumenti di misura, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) «allegato MI-002», l'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantita' di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso;
d) «dispositivo di conversione», dispositivo che costituisce una sottounita' secondo l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantita' misurata alle condizioni di misurazione in una quantita' alle condizioni di base;
e) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali;
f) «verificazione periodica dei contatori del gas», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h dopo la loro messa in servizio, secondo periodicita' definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
g) «verificazione periodica dei dispositivi di conversione», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicita' definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
h) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui alle lettere f) e g), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
i) «titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilita';
l) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione internazionale pubblicata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
m) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
n) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
o) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformita', e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione italiana delle Camere di Commercio, e dalle stesse Camere durante il periodo transitoria di cui all'articolo 20;
p) «libretto metrologico», il libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;
q) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
r) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;
s) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti alla direttiva 98/34/CE, vedasi
nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 Del Parlamento
europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E.
13 agosto 2008, n. L 218.
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241
del 1990, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Controlli successivi

1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
2. I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m³/h sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica di cui al comma 1, lettera a).
3. In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.
4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione.
 
Art. 4
Criteri per la verificazione periodica

1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno una validita' temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.
3. La periodicita' della verificazione periodica dei contatori del gas diversi da quelli di cui al comma 1 e dei dispositivi di conversione e' riportata nell'allegato I.
4. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.
5. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli riportati nell'allegato MI-002, rispettivamente ai punti 2 e 8.
6. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i contatori del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per il titolare degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico contenente le informazioni di cui all'allegato II.
7. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione che e' stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.
8. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.
9. Nel caso di strumenti gia' in uso, il libretto metrologico di cui al comma 6 e' fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 5
Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicita' e senza preavviso. Sono altresi' eseguiti controlli casuali in contraddittorio ove il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.
2. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 9.
3. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati dal presente regolamento, detti errori in sede di controlli casuali sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti nell'allegato MI-002.
4. I contatori del gas ed i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per usi fiscali in impianti destinati alla produzione di energia elettrica, possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali su richiesta dell'Agenzia delle Dogane.
5. Le Camere di commercio sono incaricate di svolgere funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente regolamento.
 
Art. 6
Soggetti incaricati dell'esecuzione
della verificazione periodica

1. La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione e' effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
 
Art. 7
Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono effettuati dalle Camere di commercio.
2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
 
Art. 8
Generalita'

1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, ed i dispositivi di conversione, utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicita' previste all'allegato I, che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
3. L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all'allegato III, punto 2. ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo e' attestato dal contrassegno di cui al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.
4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste all'allegato II.
5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e' riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.
6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.
 
Art. 9
Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 4 dell'articolo 3, la verificazione periodica e' eseguita tenendo conto dei principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.
2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione.
3. Gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la verificazione periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare.
4. Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidita' ogni 2 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione e' utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni.
5. Nel caso in cui la verificazione del contatore del gas in servizio e' effettuata con un contatore di controllo (master meter) questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e' destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.
6. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione del contatore del gas anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 5.
7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.
8. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove e' riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e' rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.



Note all'art. 9:
- Per il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio, vedasi nelle note
all'art. 2.



 
Art. 10
Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.
2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attivita' di verificazione periodica;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
e) tipi di strumenti dei quali esegue la verificazione periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione;
h) eventuale pubblicazione delle violazioni accertate.
 
Art. 11
Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione nel luogo dell'attivita' purche' muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b), e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avviene contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verificazione periodica.
2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti che comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli del riparatore, applicati a richiesta del predetto titolare, fino all'esecuzione della verificazione periodica.
3. La verificazione periodica e' eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.
 
Art. 12
Obblighi del titolare del contatore del gas
e del dispositivo di conversione

1. I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti all'articolo 13, comma 2, del contatore del gas e del dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori del gas e dei dispositivi di conversione, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che contiene almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;
c) mantengono l'integrita' dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d) curano l'integrita' dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
 
Art. 13
Elenco titolari di contatori del gas
e dei dispositivi di conversione

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore e, se presente, del dispositivo di conversione;
b) indirizzo presso cui il contatore del gas e, se presente, il dispositivo di conversione e' in servizio qualora diverso dal precedente;
c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
d) tipo del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;
e) marca e modello del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;
f) anno della marcatura CE del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;
g) portata minima e portata massima del contatore del gas;
h) numero di serie del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;
i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;
l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente.
 
Art. 14
Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia la riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.
2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione), e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.
3. Se l'organismo non e' gia' accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attivita' inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo e' accreditato come organismo che esercita l'attivita' di ispezione in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti di autorizzazione connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 90 giorni, sono revocati.
4. Gli organismi di cui al comma 1. nominano un responsabile per l'attivita' di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.
 
Art. 15
Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo' eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, puo' eseguire solo la verificazione periodica.
2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
3. I sigilli applicati sui contatori di gas e sui dispositivi di conversione in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformita'.
4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.
 
Art. 16
Modalita' di segnalazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attivita' di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:
a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento e' stata accettata;
b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori di gas e convertitori di volume sui quali effettua la verificazione periodica;
c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;
d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;
f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;
g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni.
2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica.
4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.
5. Gli organismi operano su tutto il territorio nazionale.
 
Art. 17
Divieto di prosecuzione dell'attivita'
e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita', salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato da Unioncamere stessa.
2. Decorso detto termine di 60 giorni, l'Unioncamere puo' incidere sul provvedimento consolidatosi solo:
a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 purche' sia verificato che sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta', false e mendaci.
3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione adottata nonche', l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
4. Le verifiche gia' programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione entro 60 giorni lavorativi con un altro organismo.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 21-quinquies e
21-octies della citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
(Omissis).».
«Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). -
1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato
in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.».



 
Art. 18
Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;
b) indirizzo presso cui il contatore del gas e il dispositivo di conversione, se presente, e' in servizio se diverso dal precedente;
c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
d) tipo del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;
e) marca, modello e categoria, del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;
f) numero di serie del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;
g) portata minima e portata massima del contatore del gas;
h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;
i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;
l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.
 
Art. 19
Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
2. Unioncamere, in qualita' di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facolta' di effettuare controlli, purche' non sovrapponibili nello specifico rispetto a quanto gia' verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.
3. La vigilanza sulle verifiche effettuate, sugli strumenti in servizio, dagli organismi e' svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1 per cento degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui l'organismo comunica alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.
 
Art. 20
Periodo transitorio

1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le Camere di commercio continuano ad effettuare la verificazione periodica dei dispositivi di conversione di cui al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 328
 
Allegato I
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Allegato II
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Allegato III
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