Gazzetta n. 134 del 11 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 giugno 2012, n. 76
Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012;
Considerata la necessita' di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuto altresi' di definire i criteri e le modalita' mediante le quali e' accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche della ricerca;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per commissione: la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
i) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;
l) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
p) per mediana: il valore di un indicatore o altra modalita' prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali;
q) per eta' accademica: il periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per maternita', di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, nonche' di interruzioni dell'attivita' scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato;
r) per indice h di Hirsch: l'indice h, definito da Jorge E. Hirsch (Universita' della California, San Diego - USA);
s) per ISSN: l'International Standard Serial Number, ossia il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
t) per ISBN: l'International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
"Art. 16. Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale
(Omissis).
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attivita' di
ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione;
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicita'
degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni
giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un
commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita';
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in
servizio all'estero di un compenso determinato con decreto
non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che
della commissione faccia parte almeno un commissario per
ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel
settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono
pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per
l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240):
"Art. 4 . Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN,
l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri
differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo
presente la specificita' delle aree, ai fini della
valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4.
Con lo stesso decreto puo' essere previsto un numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo'
presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione,
anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In
ogni caso tale numero non puo' essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La
revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta con
decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati
della valutazione delle politiche di reclutamento di cui
all'articolo 5, comma 5, della legge.
(Omissis).".
"Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia
(Omissis).
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e
parametri di qualificazione scientifica, coerenti con
quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo
4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima
fascia nel settore concorsuale per il quale e' stata
presentata domanda.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti
commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascuna area
disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(Omissis).".
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 33, sesto comma,
della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 33.
(Omissis).
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
(Omissis).".
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Per il testo dell'articolo 16, comma 3 della citata
legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo.
Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note al titolo.
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica) e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
S.O.
Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (
Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica) e tecnologica e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
Il testo della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n.
258.
Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla legge n. 240 del 2010, si vedano
le note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, e
dell'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 240 del
2010:
"Art. 15. Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali
si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali.
Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in
settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18,
22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo
17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
(Omissis).".
"Art. 16. Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale
1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. a),
della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale):
"Art. 1. Composizione
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo
elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e'
composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di
aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
numero non superiore a quattordici, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore;
(Omissis).".



 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attivita' scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area, che ciascun candidato puo' presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e parametri e indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.



Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b)
e c) della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note
al titolo. Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222
del 2011, si vedano le note al titolo.



 
Art. 3
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di
abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e
di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
3. L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri piu' selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'universita' sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.
 
Art. 4
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione
alle funzioni di professore di prima fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' volta ad accertare la piena maturita' scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualita' e originalita', tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacita' di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacita' di attrarre finanziamenti competitivi in qualita' di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacita' di promuovere attivita' di trasferimento tecnologico. La commissione puo' stabilire, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o piu' di tali ulteriori criteri in relazione alla specificita' del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalita', del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternita' e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'eta' accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B;
b) responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attivita' scientifica;
i) nei settori concorsuali in cui e' appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del
2011:
"Art. 3. Abilitazione scientifica nazionale
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con
decreto del competente Direttore generale del Ministero,
per ciascun settore concorsuale e distintamente per la
prima e la seconda fascia dei professori universitari.
(Omissis).".



 
Art. 5
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione
alle funzioni di professore di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' volta ad accertare la maturita' scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualita' e originalita' dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacita' di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacita' di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualita' di responsabile locale e la capacita' di promuovere attivita' di trasferimento tecnologico. La commissione puo' stabilire, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o piu' di tali ulteriori criteri in relazione alla specificita' del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalita', del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternita' e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'eta' accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B;
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attivita' scientifica;
g) nei settori concorsuali in cui e' appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.



Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note all'articolo 4.



 
Art. 6
Indicatori di attivita' scientifica

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi e' tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all'allegato B, definiti secondo modalita' stabilite con propria delibera.
 
Art. 7
Pubblicazioni presentate dai candidati

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato C.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.
 
Art. 8
Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero.
2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato dall'allegato F, evidenziando in particolare le attivita' svolte nell'ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda devono attestare:
a) la continuita' della produzione scientifica, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternita' e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.
3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), e' assicurato dall'appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell'attivita' svolta di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza e' accertata, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento, appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso e' valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero, di seguito denominato Direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il proprio curriculum, redatto ai sensi del comma 2;
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge;
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.
6. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale comunica all'interessato entro dieci giorni i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l'ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione all'interessato con apposito provvedimento del Direttore generale.
7. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.
8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge.



Note all'art. 8:
Per il testo dell'articolo 16, comma 3, lettera h),
della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al
titolo.
Per il testo dell'articolo 6, commi 4 e 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note al titolo.
Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 2, 3 e 6,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222
del 2011:
"Art. 6 - Commissione nazionale per l'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia
(Omissis).
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del
Ministero costituisce un'apposita lista composta per
ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori
ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno
presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri
della commissione sono individuati mediante sorteggio
all'interno della lista medesima. Ai membri delle
Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed
indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano
esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero,
attestando il possesso della positiva valutazione di cui
all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il
curriculum e la documentazione concernente la complessiva
attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento
all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento
nella lista i professori ordinari di universita' italiane.
(Omissis).
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di
cui al comma 2 e' inferiore a otto, si provvede
all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il
predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti
commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda
ai sensi del comma 2, non hanno manifestato
l'indisponibilita' a fare parte di commissioni relative a
settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il
sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non
consente comunque di raggiungere il numero di otto unita'
occorrente per la formazione della lista, la stessa e'
integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante
sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore
concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore
concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al
sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari
o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I
professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del
secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi
requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del
comma 3, e il medesimo livello di qualificazione
scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio
dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista
cosi' integrata.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 6. Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo
(Omissis).
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi' la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
(Omissis).".



 
Art. 9
Revisione dei criteri e parametri

1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5, nonche' del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, e relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge, nonche' delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.
2. Al termine della seconda tornata delle procedure di abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica l'adeguatezza e congruita' degli indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne dispone con proprio decreto l'eventuale revisione.



Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 5. Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario
(Omissis).
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
(Omissis).".



 
Art. 10
Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 giugno 2012

Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN. LAVORO, registro n. 8, foglio n. 51



Note all'art. 10:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), e' stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.



 
Allegato A.

Indicatori bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano.

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:
a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.
2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questo indicatore la normalizzazione per l'eta' accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni;
b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva normalizzato per l'eta' accademica;
c) l'indice h di Hirsch normalizzato per l'eta' accademica.
3. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2.
4. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane e' effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.
5. Gli indicatori bibliometrici al fine della valutazione degli aspiranti commissari sono i seguenti:
a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva;
c) l'indice h di Hirsch.
6. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 5 sono le seguenti:
a) per ciascuno dei tre indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 5.
7. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane e' effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.
 
Allegato B.

Indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici
e settori concorsuali cui si applicano.

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici sono i seguenti: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia e i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
2. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1 l'ANVUR, anche avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualita' della Ricerca (VQR) e delle societa' scientifiche nazionali, effettua una suddivisione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito:
a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunita' degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali;
b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazione presso la comunita' scientifica di riferimento e hanno diffusione almeno nazionale;
c) tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C.
3. Gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) il numero di libri nonche' il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questi indicatori la normalizzazione per l'eta' accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2, pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento, normalizzato per l'eta' accademica.
4. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 3 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 3.
5. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio sito web e su quello del Ministero.
6. Gli indicatori di attivita' scientifica non bibliometrici al fine della valutazione della qualificazione degli aspiranti commissari sono i seguenti:
a) il numero di libri nonche' il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2 pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento.
7. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui al numero 6 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 6.
8. La classificazione delle riviste e il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane sono effettuati dall'ANVUR e pubblicati sul proprio sito web e su quello del Ministero.
 
Allegato C

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per la prima fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 7.


1. Matematica: 20

2. Fisica: 20

3. Chimica: 20

4. Scienze della Terra: 20

5. Scienze biologiche: 20

6. Scienze mediche: 20

7. Scienze agrarie e veterinarie: 20

8. Ingegneria civile e architettura: 16

9. Ingegneria industriale e
dell'informazione: 20

10. Scienze dell'antichita', filologiche,
letterarie e storico-artistiche: 18

11. Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche: 18

12. Scienze giuridiche: 18

13. Scienze economiche e statistiche: 18

14. Scienze politiche e sociali: 18


 
Allegato D

Classificazione di merito delle pubblicazioni.

1. Le pubblicazioni di livello eccellente sono quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per originalita', rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelle che hanno innovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale.
2. Le pubblicazioni di livello buono sono quelle di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalita' dei risultati e rigore metodologico.
3. Le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza.
4. Le pubblicazioni di livello limitato sono quelle a diffusione nazionale o locale, oppure in sede internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.
 
Allegato E

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per le funzioni di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 7.


1. Matematica: 12

2. Fisica: 12

3. Chimica: 12

4. Scienze della Terra: 12

5. Scienze biologiche: 12

6. Scienze mediche: 14

7. Scienze agrarie e veterinarie: 14

8. Ingegneria civile e architettura: 12

9. Ingegneria industriale e
dell'informazione: 14

10. Scienze dell'antichita', filologiche,
letterarie e storico-artistiche: 12

11. Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche: 12

12. Scienze giuridiche: 12

13. Scienze economiche e statistiche: 12

14. Scienze politiche e sociali: 12


 
Allegato F

Modello di curriculum ai fini della formazione
delle liste degli aspiranti commissari.

1. Posizione accademica:
a) settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare (segnalare eventuali variazioni);
b) anzianita' in ruolo;
c) sede universitaria e dipartimento;
d) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri.
2. Pubblicazioni scientifiche:
a) elenco complessivo delle pubblicazioni, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
b) principali pubblicazioni.
3. Titoli:
a) responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
f) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attivita' scientifica;
h) nei settori concorsuali in cui e' appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
i) altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone