Gazzetta n. 135 del 12 giugno 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI GENOVA
DECRETO RETTORALE 23 maggio 2012
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" e, in particolare, l'art. 6 comma 9;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto rettorale n. 140 del 1° marzo 2011 con cui e' stato costituito l'organo deputato alla predisposizione dello Statuto ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 240/2010;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29 giugno 2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2011, con la quale e' stato adottato il testo del nuovo Statuto di Ateneo proposto dall'organo di cui alla premessa precedente;
Vista la nota prot. n. 16555 del 30 giugno 2011 con la quale il nuovo Statuto di Ateneo e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al fine di consentire il controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010 e dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. n. 4663 del 26 ottobre 2011, assunta al prot. dell'Ateneo n. 24945 del 4 novembre 2011, con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto di Ateneo;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 6 dicembre 2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data, con la quale e' stato approvato in via definitiva lo Statuto di Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 490 del 7 dicembre 2011 con cui e' stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 serie generale del 14 dicembre 2011 ed entrato in vigore il 29 dicembre 2011;
Vista la nota prot. n. 517 del 27 gennaio 2012, assunta al prot. dell'Ateneo n. 2671 del 30 gennaio 2012 con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha fatto pervenire ulteriori osservazioni riguardanti alcuni articoli del nuovo Statuto di Ateneo;
Visto il ricorso notificato all'Ateneo in data 13 febbraio 2012 presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al TAR Liguria per l'annullamento delle disposizioni oggetto delle osservazioni di cui alla nota prot. n. 517 del 27 gennaio 2012;
Visti la delibera assunta in via preliminare dal Senato Accademico nella seduta del 29 febbraio 2012, il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data e la delibera assunta dal Senato Accademico in data 2 aprile 2012 con la quale sono state approvate in via definitiva le modifiche apportate allo Statuto di Ateneo in parziale accoglimento dei rilievi ministeriali ad esclusione di quelli relativi all'art. 19 comma 4;
Vista la nota prot. n. 2351 dell'11 maggio 2012, assunta al prot. dell'Ateneo n. 12266 del 14 maggio 2012 con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni riguardanti le modifiche apportate al nuovo Statuto di Ateneo;
Vista la sentenza favorevole del TAR Liguria n. 718 del 17 maggio 2012, depositata in data 22 maggio 2012, con la quale il giudice amministrativo ha in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere e in parte rigettato il sopravisto ricorso ministeriale;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per la modifica di Statuto ai sensi dell'art. 2 dello Statuto medesimo;
Visto l'art. 3 comma 9 dello Statuto e considerata l'esigenza di dare continuita' all'attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo, con conseguente necessita' di prevedere una rapida entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le modifiche allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova secondo il testo di cui all'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
 
Art. 3

L'originale del presente decreto e' depositato presso il Dipartimento Affari Generali e Legali, Servizio Affari Legali e Normazione, ed e' altresi' pubblicato nell'Albo-Web di Ateneo.
Genova, 23 maggio 2012

Il rettore: Deferrari
 
Allegato 1

Modifiche allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova

Art. 18 - Attribuzioni [Senato Accademico]
Il comma 5 dell'articolo e' cosi' riformulato:
5. Delibera l'istituzione dei corsi di studio e ne affida ciascuno alla responsabilita' di uno o piu' dipartimenti. Esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alla attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonche' di sedi distaccate.
Art. 19 - Composizione [Consiglio di Amministrazione]
I commi 4 e 5 dell'articolo sono cosi' riformulati:
4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono eletti in due collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.
5. I componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono designati dal senato accademico.
Art. 28 - Il comitato per le pari opportunita'
Il comma 6 dell'articolo e' cosi' riformulato:
6. Il comitato collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunita' a livello locale e nazionale, nonche' con il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito nell'Ateneo secondo le previsioni della legge n. 183/2010. Il presidente del comitato unico di garanzia partecipa alle sedute del comitato per le pari opportunita', senza diritto di voto
Dopo l'art. 28 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 28-bis - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale tecnico-amministrativo a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. Il comitato promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto, alla valorizzazione, e all'attuazione dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Svolge attivita' di carattere propositivo, consultivo e di verifica su tutte le materie di competenza. Collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunita' a livello locale e nazionale nonche' con il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 28, con il quale puo' concordare proposte e azioni comuni da sottoporre agli organi.
3. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. I rappresentanti dell'amministrazione sono nominati dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione dotati di requisiti di professionalita', esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi. Il presidente e' nominato dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione in possesso di elevate capacita' organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. Le modalita' di designazione dei componenti e del presidente sono definite nel regolamento generale.
4. Il comitato adotta un suo regolamento interno.
Art. 34 - Costituzione e composizione dei dipartimenti
I commi 3 e 5 sono cosi' riformulati:
3. Nessun dipartimento puo' contare meno di quaranta docenti, inclusi i ricercatori a tempo determinato.
5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica la scuola di afferenza, la relativa ripartizione dei docenti tra le scuole in caso di dipartimenti interscuola, i componenti, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i quali il dipartimento e' autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e proporre l'avvio di procedure di valutazione comparativa, nonche' le risorse assegnate.
Art. 35 - Attribuzioni dei dipartimenti
Il comma 5 e' cosi' riformulato:
5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. E' responsabile dei corsi di studio e delle convenzioni relative alle attivita' didattiche dei corsi attribuiti fatte salve le specificita' relative all'area medica. Approva il manifesto degli studi deliberato dai consigli dei corsi di studio di cui e' responsabile, sentita la scuola.
Art. 39 - Il consiglio del dipartimento: composizione
Il comma 3 e' cosi' riformulato:
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in seno al personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti nel loro seno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio di cui e' responsabile il dipartimento.
Il testo dell'art. 44 e' cosi' riformulato:
Art. 44 - Attribuzioni delle scuole
1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche delle strutture ad esse afferenti nonche' di gestione dei servizi comuni.
2. Ciascuna scuola esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai dipartimenti ad essa afferenti, e le sottopone agli organi di governo.
3. Ciascuna scuola formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti e dai consigli dei corsi di studio, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attivita' didattiche elaborati dalle commissione paritetiche della scuola e dei dipartimenti.
4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. Formula osservazioni sul manifesto degli studi deliberato dai consigli di corso di studio.
5. Ciascuna scuola, anche su istanza dei consigli dei corsi di studio interessati, verifica che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 35, comma 3. La scuola puo' chiedere ai dipartimenti un riesame degli affidamenti.
6. Ciascuna scuola sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attivita' formative.
6-bis. La scuola e' responsabile dei servizi per gli studenti di riferimento secondo le direttive dell'Ateneo.
6-ter. La scuola provvede, di concerto con i dipartimenti interessati, alla attivita' di informazione e di orientamento relativamente ai corsi di studio attivati.
7. Ciascuna scuola puo' proporre l'istituzione di scuole di dottorato o di specializzazione.
8. Ciascuna scuola, presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente e delle motivate proposte di copertura di posti presentate dai dipartimenti, le trasmette integralmente al consiglio di amministrazione accompagnate da un parere espresso sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' didattica e di sviluppo della ricerca.
9. Ciascuna scuola e' dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. E' altresi' dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate.
10. Ciascuna scuola, di concerto con i servizi centrali di Ateneo, vigila sul patrimonio edilizio attribuito alla scuola stessa, ai dipartimenti ad essa afferenti ed ai servizi bibliotecari, nei modi definiti dal proprio regolamento interno.
11. Ciascuna scuola si dota di un proprio regolamento interno che tiene conto delle sue specifiche esigenze culturali e organizzative.
11-bis. La scuola medico-farmaceutica svolge, in aggiunta alle generali funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche riportate nei commi precedenti, i seguenti compiti:
a) garantisce l'inscindibilita' delle funzioni didattiche e scientifiche da quelle assistenziali in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale;
b) favorisce l'accesso dei docenti allo svolgimento dell'attivita' assistenziale allo scopo di salvaguardare l'espletamento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca;
c) esprime al rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonche' sulla istituzione o soppressione di unita' operative universitarie.
Il testo dell'art. 46 e' cosi' riformulato:
Art. 46 - Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni
1. Il consiglio della scuola e' composto da:
(a) il preside;
(b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o loro delegati nel caso di dipartimenti interscuola;
(c) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla scuola, eletti dai componenti dei consigli dei dipartimenti, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola appartenenti alla scuola, riuniti in un unico collegio; sono eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i coordinatori dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e i direttori di unita' operative complesse ove esistenti;
(d) una rappresentanza degli studenti, incluso un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in numero pari al numero dei dipartimenti anche interscuola e comunque non inferiore al 15% dei componenti del consiglio.
2. Il regolamento della scuola puo' modificare la composizione del consiglio, le modalita' di elezione dei docenti, e le percentuali di cui al comma 1 nel rispetto dei minimi di rappresentanza stabiliti.
3. I rappresentanti dei docenti sono rinnovati ogni tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. Il sistema per la elezione dei rappresentanti dei docenti deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie di docenti e di tutti i dipartimenti, ove possibile.
4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.
Art. 50 - Istituzione di nuovi corsi di studio
Il comma 2 e' cosi' riformulato:
2. L'istituzione di un nuovo corso di studio e' deliberata dal senato accademico, su proposta di una scuola sentiti i dipartimenti interessati, la consulta di Ateneo ovvero le consulte di scuola, ove istituite. La proposta di istituzione e' corredata dall'ordinamento didattico del corso e dall'indicazione della scuola e dei dipartimenti di riferimento.
Art. 51 - Attivazione e disattivazione di corsi di studio
Il comma 1 e' cosi' riformulato:
1. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta della scuola sentiti i dipartimenti interessati, previo parere favorevole del senato accademico, del nucleo di valutazione e della commissione paritetica di scuola.
Art. 52 - Organi del corso di studio
Il comma 4 e' cosi' riformulato:
4. Il consiglio del corso di studio e' composto da tutti i docenti, ivi compresi i professori a contratto, che prestano attivita' didattica nel corso stesso, da una rappresentanza degli studenti, nonche' da altre rappresentanze secondo quando previsto dal regolamento generale di Ateneo. I dipartimenti cui e' attribuita la responsabilita' dei relativi corsi di studio possono deliberare la confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio.
Il testo dell'art. 55 e' cosi' riformulato:
Art. 55 - Scuole di specializzazione
1. Su proposta di uno o piu' dipartimenti, sentita la scuola di riferimento, e con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sono istituite scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Ciascuna scuola e' disciplinata da specifici regolamenti interni. Ciascuna scuola puo' attivare anche specifici percorsi di ricerca.
Art. 74 - Elezione degli altri organi monocratici
Il comma 2 e' cosi' riformulato:
2. Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti del consiglio della scuola.
II - Disposizione transitoria e finale
Il comma 3 e' cosi' riformulato:
3. Entro trenta giorni dalla costituzione dei dipartimenti, sulla base dei relativi decreti costitutivi, viene definita con decreto del rettore la composizione delle scuole previste nell'allegato A. Tale decreto determina per ciascuna scuola i dipartimenti e le eventuali sezioni dei dipartimenti interscuola di appartenenza, i corsi di studio ad essi affidati, nonche' le risorse assegnate.
Il testo della V disposizione e' cosi' riformulato:
V - Disposizione transitoria e finale
1. Entro e non oltre quindici giorni dalla elezione dei direttori e delle giunte dei dipartimenti afferenti alle scuole, i decani delle scuole convocano il corpo elettorale per l'elezione dei consigli delle scuole.
2. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo sono designati con decreto rettorale tra i rispettivi rappresentanti gia' componenti dei consigli delle preesistenti facolta'.
3. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.
Il testo della VI disposizione e' cosi' riformulato:
VI - Disposizione transitoria e finale
1. Entro e non oltre i quindici giorni successivi all'elezione di cui alla disposizione precedente, i decani convocano le elezioni dei presidi delle scuole. Le elezioni hanno luogo entro e non oltre i quindici giorni successivi.
 
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