Gazzetta n. 135 del 12 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 maggio 2012
Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, concernente: Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 17 maggio 2011 concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 giugno 2011;
Visto il documento «Valutazione dei profili di contaminazione da diossine e PCB nelle anguille e sedimenti del lago di Garda» del 5 novembre 2011, elaborato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale - Teramo, Laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano, presentato alle regioni Lombardia e Veneto e alla Provincia autonoma di Trento, in data 4 maggio 2012, nel corso della riunione avente ad oggetto «Composti organici clorurarti persistenti - Piano di accertamenti lago di Garda»;
Considerato che il documento di valutazione appena citato, predisposto sulla base dei risultati dei controlli analitici effettuati su campioni di pescato e di sedimenti prelevati nell'anno 2011, evidenzia che la contaminazione delle anguille e dei sedimenti del lago di Garda risulta essere diffusa e omogeneamente distribuita lungo tutto il perimetro del lago e che, alla luce dei profili dei congeneri rilevati, i PCB osservati potrebbero derivare da contaminazioni pregresse al loro divieto di produzione e dall'inadeguato smaltimento di dispositivi contenenti tali sostanze;
Considerato che nel corso della riunione del 4 maggio 2012 con le regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, e' emersa la necessita' di effettuare un piano di monitoraggio biennale di controllo sui residui riconducibili a PCB e diossine nelle anguille del lago di Garda;
Ritenuto pertanto di dover prorogare l'ordinanza del Ministro della salute del 17 maggio 2011 che ha introdotto disposizioni contingibili ed urgenti per la gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute del 17 maggio 2011 e' prorogato di dodici mesi.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 18 maggio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 277
 
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