Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 maggio 2012
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione e la qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;
Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il sisma del 20 maggio 2012 che ha coinvolto il territorio di 3 province (Ferrara, Modena, Mantova) che rientrano nella zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano DOP, danneggiando gravemente oltre dieci stabilimenti di maturazione del prodotto;
Visto il provvedimento della Direzione Generale sanita' e politiche sociali - Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2012, prot. n. 130073, che ha accertato l'impossibilita' di mantenere le forme nell'attuale collocazione per motivi igienico-sanitari ed ha imposto lo spostamento urgente in locali idonei;
Considerato che, dalle prime stime dei danni e dalle segnalazioni degli operatori coinvolti, non sembra possibile assicurare il collocamento a tutto il formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP in strutture idonee ubicate all'interno della zona di produzione individuata dal disciplinare della DOP;
Visto l'art. 9, par. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP ai sensi del citato art. 9, par. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede
alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano» e' temporanea e non puo' estendersi oltre i 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stesa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 24 maggio 2012

Il direttore generale: Sanna
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano ai sensi
dell'art. 9 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 510/2006

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 229 del 1° ottobre 2011 e' integrato dal seguente articolo.
«Art. 12 (Disposizioni urgenti per la maturazione del formaggio Parmigiano Reggiano DOP a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2012). - 1. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP "Parmigiano Reggiano" i cui stabilimenti di maturazione sono stati colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano", possono effettuare la maturazione anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:
siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle forme;
sia garantito il rispetto delle procedure definite agli articoli 5, 6, 7, 8 del regolamento di marchiatura parte del disciplinare di produzione.
2. Le diposizioni di cui al precedente comma non si applicano oltre i 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente modifica sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
 
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