Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2012
Modifiche agli articoli 2 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affida alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante il riordino delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro pro-tempore per l'attuazione del programma di Governo, in data 2 agosto 2011, recante la riorganizzazione del Dipartimento per il programma di Governo, in conformita' all'assetto delle strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delineato all'interno del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 novembre 2011, con il quale il prof. Dino Piero Giarda e' stato nominato Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, con delega, a decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio Ministri in relazione all'attuazione e all'aggiornamento del programma di Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale sono state conferite le funzioni, in via delegata, al Ministro Dino Piero Giarda, ed in particolare, quella concernente il coordinamento dell'azione del Governo in materia di analisi e studio per il riordino della spesa pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2012, con il quale si e' proceduto alla ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 315/2006, ed e' stato previsto che l'attivita' di supporto alle funzioni svolte dal predetto Comitato e' affidata alle cure della segreteria tecnica, istituita dall'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2011 di riorganizzazione del Dipartimento per il programma di Governo;
Ravvisata la necessita', nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di realizzare risparmi di spesa anche attraverso il riordino delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata l'opportunita', in particolare, di rivedere l'organizzazione della struttura generale di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo di cui all'art. 2, comma 2, lettera o) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevedendone il ridimensionamento da Dipartimento ad Ufficio autonomo;
Considerato che, in coerenza con le ragioni sopra indicate, occorre modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;
Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, la lettera g) e' cosi' sostituita:
«g) Ufficio per il programma di Governo».
2. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Ufficio per il programma di Governo). - 1. L'Ufficio per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative.
2. L'Ufficio in particolare: cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonche' dal conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attivita' e delle iniziative di Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
3. L'Ufficio provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.».
 
Art. 2

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, sara' adottato il decreto attuativo di organizzazione interna dell'Ufficio per il programma di Governo.
2. Dalla data di emanazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami al «Dipartimento per il programma di Governo» contenuti in disposizioni di legge o regolamentari, si intendono riferiti all'«Ufficio per il programma di Governo» della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 3

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 226
 
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