Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 maggio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Fraga Costa Railda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;
Visto l'art. 22 del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;
Vista la domanda con la quale la Sig.ra Fraga Costa Railda, nata a Aracaju (Brasile) il 11 giugno 1978, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Enfermeiro" conseguito presso il "Universidad de Federal de Sergipe" di Aracaju (Brasile), nell'anno 2003 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessata;
Visto la comunicazione di attribuzione di misura compensativa trasmessa con nota prot. DGRUPS/IV n. 13159 del 18 marzo 2010, con il quale il riconoscimento di cui trattasi e' stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;
Vista la relazione datata 15 marzo 2012 da parte del responsabile del Servizio Professioni Sanitarie "Azienda ULSS n. 6 di Vicenza", il quale al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneita' della Sig.ra Fraga Costa Railda;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo di "Enfermeiro" conseguito nell'anno 2003 presso "Universidad de Federal de Sergipe" di Aracaju (Brasile) dalla Sig.ra Fraga Costa Railda, nata a Aracaju (Brasile) il giorno 11 giugno 1978, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.
 
Art. 2

2. La Sig.ra Fraga Costa Railda e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani
 
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