Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 12 marzo 2012
Accordo sindacale sull'assetto degli impianti in caso di sciopero, sottoscritto in data 23 dicembre 2011 fra la societa' Stogit S.p.A., esercente attivita' di stoccaggio e, quindi, di approvvigionamento di energie, ed il Coordinamento Esecutivo delle Rsu Stogit S.p.A. (rel. Boria) (Pos. 218/12). (Deliberazione n. 12/119).



La Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimita' la seguente delibera di valutazione dell'accordo:

LA COMMISSIONE
Premesso che

la Societa' «Stoccaggi Gas Italia S.p.A.» (di seguito denominata «STOGIT S.p.A»), esercita attivita' di stoccaggio di idrocarburi e di altri prodotti gassosi in giacimenti, unita' geologiche o strutture artificiali;
l'attivita' di stoccaggio consiste, in termini generali, nell'immagazzinare del gas precedentemente immesso in rete (via produzione nazionale od importazioni dall'estero) e nel posticiparne, o dilazionarne nel tempo, l'utilizzo. La funzione svolta dallo stoccaggio consiste, quindi, nello svincolare la fruizione del gas dai tempi e dalle modalita' dell'approvvigionamento, ed a conferirgli flessibilita', rappresentando, dunque, un'attivita' strategica per garantire continuita' di fornitura;
la STOGIT S.p.A. esercita la propria attivita' in regime di concessione, e si avvale di un sistema integrato di infrastrutture composto da giacimenti, pozzi, condotte, impianti di trattamento, centrali di compressione e di un sistema di dispacciamento operativo;
in data 23 dicembre 2011, la STOGIT S.p.A. di San Donato Milanese (Milano) ed il Coordinamento Esecutivo delle RSU aziendali hanno sottoscritto un accordo sull'assetto degli impianti e, conseguentemente, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero;
con nota dell'11 gennaio 2012, Confindustria Energia ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto accordo per il prescritto giudizio di idoneita' ;
con nota del 31 gennaio 2012, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998,
per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
con nota del 15 febbraio 2012, l'associazione dei consumatori ADICONSUM ha espresso il proprio parere positivo in merito al predetto accordo.

Considerato

che l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda agli accordi nazionali di compatto l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonche' le modalita' e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei lavoratori interessati;
tali accordi possono demandare l'applicazione delle suddette modalita', nonche' la definizione del contingente del personale, alla negoziazione decentrata, sulla base di appositi accordi stipulati tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
che l'accordo concluso tra la STOGIT S.p.A. ed il Coordinamento esecutivo delle RSU aziendali individua, in maniera analitica, l'assetto degli impianti e le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero.

Rilevato

che l'accordo sull'assetto degli impianti del 23 dicembre 2011 e' conforme alle previsioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Precisato

che, per tutti gli ulteriori profili non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le disposizioni stabilite dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, richiamate dal CCNL Energia e Petrolio - Parte I sezione D - Applicazione della legge 11 aprile 2000, n. 83.

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale STOGIT S.p.A., concluso in data 23 dicembre 2011 tra la STOGIT S.p.A. di San Donato Milanese (Milano) ed il Coordinamento Esecutivo delle RSU aziendali.

Dispone

la trasmissione della presente delibera alla Societa' STOGIT S.p.A., al Coordinamento Esecutivo delle RSU STOGIT S.p.A., a Confindustria Energia, e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Roma, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 marzo 2012

Il presidente: Alesse
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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