Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 maggio 2012
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' «PRIMA SRL». (Decreto n. 65874).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto il decreto n. 53251, del 12 luglio 2010, con cui e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 febbraio 2010, per il periodo dal 18 gennaio 2010 al 17 gennaio 2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, della societa' Prima S.r.l., dipendenti presso le sedi di:
Taranto (TA) - 1 lavoratore;
Genova (GE) - 6 lavoratori.
Visto il decreto n. 64114, del 1° febbraio 2012, con cui e' stata autorizzata la proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 marzo 2011, per il periodo dal 18 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, della societa' Prima S.r.l., dipendenti presso le sedi di:
Taranto (TA) - 1 lavoratore;
Genova (GE) - 6 lavoratori.
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 11 luglio 2011, relativo alla societa' Prima S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Liguria (3 agosto 2011) Puglia (2 dicembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Prima S.r.l., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Vista le istanze di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Prima S.r.l.;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori, della societa' Prima S.r.l., dipendenti presso le sedi di:
Genova (GE) - 5 lavoratori;
Taranto (TA) - 1 lavoratore;
di cui n. 2 lavoratori saranno collocati in CIG a zero ore senza rotazione e n. 4 lavoratori saranno posti in CIG a rotazione, con rotazione massima del 65% dell'orario contrattuale.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 38.426,96.
Matricola INPS: 7802045822
Pagamento diretto: SI
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 38.426,96, e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
Grilli
 
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