Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2012 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Riparto risorse ex art. 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Deliberazione n. 91/2011).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositamente integrata, ai fini dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane;
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", e in particolare l'art. 9 che prevede contributi per la realizzazione degli interventi di trasporto rapido e sulle ferrovie concesse;
Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l'altro, e' stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed e' stato previsto un apporto finanziario statale nel limite rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante "devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;
Visto l'art. 4 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attivita' di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992 e, in particolare, nelle attivita' di predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale", con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992 (trasporto rapido di massa);
Visto in particolare il citato comma 304 che prevede che a valere sulle predette risorse per la legge 211/1992, il 20 per cento sia destinato al completamento delle opere in corso di realizzazione e l'80 per cento al finanziamento dei nuovi interventi, questi ultimi subordinatamente all'esistenza di parcheggi d'interscambio ovvero alla loro realizzazione, finanziabile con le risorse di cui al Fondo in questione;
Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il citato decreto legge n. 93/2008;
Visto il decreto 16 febbraio 2009, n. 99 (G.U. n. 126/2009), con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dettato i "criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale", stabilendo:
- i beneficiari delle risorse,
- il termine di presentazione delle istanze di finanziamento,
- le tipologie di sistemi finanziabili, subordinatamente all'esistenza o alla realizzazione di parcheggi d'interscambio,
- che le citate istanze sarebbero state sottoposte all'esame della richiamata C.A.V. e da questa valutate in base agli specifici criteri riportati nello stesso decreto e prevedendo che la graduatoria di merito cosi' elaborata sarebbe stata sottoposta a questo Comitato per l'approvazione del conseguente piano di riparto delle risorse,
- la documentazione da cui le suddette istanze dovevano essere corredate,
- che le graduatorie per l'ammissibilita' ai finanziamenti "restano valide per eventuali successivi rifinanziamenti, qualora gli interventi proposti mantengano la loro validita' in termini trasportistici, economici e temporali",
- che il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento esposti nelle istanze "potra' comportare", previa valutazione della citata C.A.V., "la revoca dei finanziamenti e la successiva assegnazione ad altri soggetti ammessi in graduatoria";
Visto il decreto 11 maggio 2009 (G.U. n. 126/2009), con il quale il suddetto Ministero ha integrato la documentazione istruttoria da produrre a corredo delle istanze sopra citate;
Vista la delibera 28 giugno 2007, n. 47 (G.U. n. 72/2008), con la quale questo Comitato ha raccomandato tra l'altro all'allora Ministero dei trasporti di provvedere, in prosieguo, alla fissazione dei termini entro cui le opere finanziate avrebbero dovuto essere completate, termini da considerare vincolanti ai fini del mantenimento delle risorse attribuite, fatti salvi i casi di forza maggiore;
Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 53 (G.U. S.O. n. 14/2010), con la quale questo Comitato, nell'approvare il piano di riparto delle risorse stanziate dal citato art. 63 limitatamente al completamento d'interventi in corso di realizzazione (per 33,1 milioni di euro), ha preso atto dell'intendimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di destinare al finanziamento dei nuovi interventi la quota residua di risorse non assegnate ai predetti completamenti, pari a 2,2 milioni di euro;
Vista la nota 29 ottobre 2010, n. 44240, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'approvazione del piano di riparto relativo ai nuovi interventi, sulla base della graduatoria di merito definita dalla C.A.V. nella seduta del 14 giugno 2010;
Vista la nota 1° marzo 2011, n. 1602, con la quale il suddetto Ministero ha fornito precisazioni in merito alla procedura di cui al citato piano di riparto;
Vista la nota 5 dicembre 2011, n. 8526, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le risorse disponibili per il citato riparto, impegnate sul capitolo 7254 del proprio stato di previsione, ammontano a complessivi 144,8 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010;
Vista la nota 6 dicembre 2011, n. 123668, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'argomento;
Considerato che, secondo le previsioni del richiamato decreto ministeriale n. 99/2009, l'entita' delle risorse disponibili ha indotto a richiedere l'individuazione d'interventi il cui costo non supera i 100 milioni di euro, ovvero l'individuazione di un lotto funzionale prioritario d'importo non superiore al predetto limite nel caso d'interventi di costo superiore;
Considerato che il Ministero istruttore ha ritenuto di valutare le richieste ricevute attribuendo punteggi a seconda del grado di rispondenza degli interventi ai criteri di valutazione di cui all'art. 7 del citato decreto n. 99/2009, criteri che discendono da quelli adottati per il riparto delle risorse di cui alle citate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;
Considerato che anche per le nuove opere l'entita' massima del contributo erogabile e' stata individuata nella quota del 60 per cento del costo delle opere stesse, gia' prevista dalla richiamata legge n. 211/1992, e che le istanze di finanziamento dovevano essere corredate da idonea documentazione atta ad attestare sia l'impegno al cofinanziamento sia la copertura delle spese di esercizio secondo quanto previsto nel piano economico-finanziario allegato alle istanze stesse;
Considerato che, alla luce dell'esiguita' delle risorse disponibili, nonche' della necessita' d'individuare un livello di documentazione tale da garantire l'efficacia complessiva degli interventi proposti, la citata C.A.V. ha stabilito in 15 il punteggio minimo per l'ammissibilita' degli interventi a finanziamento;
Considerato che, a fronte delle 50 istanze pervenute, la C.A.V. ha escluso 24 istanze, di cui 12 non esaminabili per motivazioni di carattere formale e 12 non ammesse a valutazione perche' non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 99/2009;
Considerato che, delle rimanenti 26 istanze valutate dall'Amministrazione, 17 sono risultate con punteggio pari o superiore a 15 e sono quindi state inserite nella graduatoria finale;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
che, come previsto dal richiamato decreto ministeriale n. 99/2009, il mancato rispetto dei tempi di attuazione degli interventi finanziati potra' comportare, previa valutazione della citata C.A.V., la revoca dei relativi finanziamenti e la successiva assegnazione ai successivi interventi inseriti in graduatoria;
che gli interventi "provvisoriamente definanziati" sarebbero collocati in graduatoria nella posizione immediatamente successiva a quelli ammessi a finanziamento con le risorse liberate dal definanziamento;
che, per consentire lo "scorrimento" della graduatoria, il Ministero istruttore propone di indicare in 2 anni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale il temine massimo per l'affidamento dei lavori, pur continuando a definire in maniera puntuale la tempistica di attuazione delle opere secondo quanto previsto dalle norme in vigore e dalla richiamata delibera di questo Comitato n. 47/2007;
che il predetto Ministero intende vincolare le risorse disponibili all'intera graduatoria e non al singolo intervento, dando comunicazione a questo Comitato delle eventuali sostituzioni degli interventi finanziati;
che gli interventi ammessi a finanziamento sono stati inseriti al lordo o al netto dell'IVA in base alle dichiarazioni sulla recuperabilita' dell'imposta presentate dai soggetti richiedenti e che in caso di mancata dichiarazione l'imposta e' stata decurtata d'ufficio, salva l'esatta quantificazione dell'imposta stessa che la suddetta Amministrazione dovra' richiedere ai predetti soggetti;
che la relazione illustra gli interventi per i quali sono state presentate le istanze di finanziamento e il punteggio attribuito ad ogni intervento in base ai criteri di valutazione sopra richiamati;
che per i seguenti interventi, il Ministero istruttore ha rappresentato, in particolare, quanto segue:
- per la metrotranvia di Bologna, l'entita' del finanziamento sara' definita solo dopo gli accertamenti sul costo del deposito officina;
- per la linea 2 della metropolitana di Milano, rispetto a un intervento complessivo del costo di oltre 150 milioni di euro, il Ministero istruttore ha proposto il finanziamento del primo di 2 lotti, ritenuto prioritario e inclusivo della fornitura di rotabili e della realizzazione di interventi di ammodernamento, e di una parte del secondo lotto dell'opera, per complessivi 46 milioni di euro. La denominazione dell'intervento e' stata modificata in "potenziamento e ammodernamento della linea 2 della metropolitana di Milano - I lotto funzionale e II lotto funzionale, relativamente ai soli impianti di alimentazione elettrica e impianti di trazione elettrica";
- per il sistema metropolitano Cosenza-Rende-UNICAL, le analisi a sostegno della richiesta di contributo comunitario e del cofinanziamento statale sono state sviluppate al netto dell'IVA, nonostante il soggetto attuatore ne abbia dichiarato la non recuperabilita'; conseguentemente, il finanziamento statale espressamente richiesto (30 milioni di euro) e il cofinanziamento dichiarato (110,5 milioni di euro) non consentono la copertura del costo dell'intervento (160 milioni di euro, comprensivo dell'IVA non recuperabile). Ministero proponente ha pertanto rilevato la necessita' che il soggetto attuatore verifichi la disponibilita' di ulteriori risorse per l'integrale finanziamento dell'opera;
- per la linea tranviaria 3 di Firenze, considerato che il costo risulta significativamente superiore rispetto a sistemi di trasporto analoghi, l'entita' effettiva del finanziamento potra' essere definita dal citato Ministero solo in sede di esame del progetto definitivo, all'atto della valutazione della congruita' del costo dell'intervento;
- per la linea tranviaria di Prato, tenuto conto che il costo non comprende la fornitura del materiale rotabile, l'effettiva assegnazione del contributo dovra' essere subordinata alla verifica della disponibilita' finanziaria del Comune all'integrale copertura del costo del materiale rotabile nella misura prevista dal programma d'esercizio inserito nel progetto, si' da raggiungere gli standard di servizio previsti per l'opera;
- per la tratta metropolitana Nesima-Misterbianco, lotto funzionale prioritario tratta Nesima-Misterbianco Z.I., il Ministero istruttore ha espunto dall'intervento il 1° lotto del deposito di Paterno', in quanto collocato su tratta diversa, al momento solo in programmazione, e non considerato nell'ambito della documentazione presentata;

Delibera:
1. Approvazione programma d'interventi
1.1 Ai fini della realizzazione dei nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' approvato il programma d'interventi riportato in allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Il programma e' finanziato nel limite delle risorse attualmente disponibili di cui all'articolo n. 63, commi 12 e 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pari a 144,8 milioni di euro, fermo restando che l'erogazione dei contributi e' comunque subordinata alla verifica dell'integrale copertura del costo delle opere, comprensivo dell'eventuale IVA non recuperabile.
L'erogazione dei contributi e' altresi' subordinata alla verifica, da parte della Amministrazione vigilante, della congruita' economica dei progetti definitivi degli interventi, nonche' alla conferma dei cofinanziamenti gia' dichiarati, eventualmente integrati da ulteriori cofinanziamenti.
In caso di disponibilita' residue inferiori alla percentuale di finanziamento a carico dello Stato, il Ministero istruttore verifichera' la disponibilita' del soggetto aggiudicatore dell'intervento a coprire con proprie risorse il fabbisogno residuo ovvero a individuare un lotto funzionale dell'opera cui assegnare le risorse statali disponibili nei limiti del 60 per cento del costo del lotto e che - in caso di impraticabilita' della predetta procedura - le risorse potranno essere destinate al successivo intervento presente in graduatoria.
1.2 I contributi previsti nel programma in questione rappresentano la quota massima di partecipazione statale ai costi delle opere indicate nel programma stesso. Gli importi definitivi dei predetti contributi saranno quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro la citata quota massima e nei limiti della consueta percentuale di contribuzione del 60 per cento, sulla base del costo degli interventi definitivamente accertato dal Ministero stesso e comunque nel limite indicato dal precedente punto 1.1.
Il predetto Ministero provvedera' a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, specificando, altresi', la quota di finanziamento effettivamente riconosciuta agli interventi in questione e l'anno d'imputazione delle risorse.
1.3 Il finanziamento degli interventi collocati nel programma di cui al predetto punto 1 avverra' secondo la procedura prevista dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposta nella precedente presa d'atto. Per le risorse relative all'anno 2009, in regime di perenzione amministrativa a partire dal 1° gennaio 2012, l'erogazione sara' subordinata alla definizione della procedura di reiscrizione in bilancio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le disponibilita' dell'apposito fondo di riserva, sulla base di specifica richiesta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.4 Per gli interventi il cui costo di realizzazione include oneri relativi al materiale rotabile, i soggetti aggiudicatori dovranno assicurare che il predetto materiale, parzialmente finanziato a carico di fondi pubblici, resti di proprieta' pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara. 2. Clausole finali
2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilera' sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.
2.2. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.
Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: Monti Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 62
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone