Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 16 marzo 2012
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualita' 2011.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, n. 4007, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;
Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Tenuto conto che le modalita' di ripartizione dei finanziamenti per l'annualita' 2011 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007;

Decreta:

Art. 1

La ripartizione delle risorse tra le Regioni, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualita' 2011, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, e' indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e lettere b) + c). La quota del Fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 698.287,27, e' acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:
a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell'art. 5 ed eventualmente delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007;
b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;
c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel loro territorio con la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;
d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
e) uno strumento informatico di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.
2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 4007/12, relativi agli studi di microzonazione sismica, saranno predisposti dalla Commissiome Tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2012

Il capo del Dipartimento: Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 143
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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