Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2012
Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e sue modifiche e integrazioni;
Visto il comma 14 del citato art. 83-bis, che punisce la violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis con l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nonche' l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
Visto il comma 15 dell'art. 83-bis, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che individua nel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'autorita' competente all'applicazione delle predette sanzioni, secondo le modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «modifiche al sistema penale», che individua i principi generali in materia di' procedimento sanzionatorio;
Visto l'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;
Visto l'art. 7, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, cosi' come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante «disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di auto trasportatore»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto che la conoscenza dell'applicazione delle sanzioni in parola potrebbe avere rilevanza anche per soggetti diversi dagli enti e dalle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse;

Decreta:

Art. 1
Sanzioni di cui all'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in ragione della loro differente natura, come di seguito specificato:
a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a tutta l'attivita' di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;
b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravita' dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sara' pari a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata del provvedimento interdittivo saro' pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori comportano un'interdizione di novanta giorni. Inoltre, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di irregolarita' superiori al 50% rispetto alla documentazione esaminata, il periodo di interdizione e' raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte del medesimo contravventore, il periodo di interdizione sara' raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi. Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.
 
Art. 2
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato i controlli su strada, anche secondo quanto previsto dalla circolare 18 maggio 2011, a firma congiunta tra Polizia stradale e Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse diretto e presenti idonea documentazione di supporto, provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni, all'istruttoria finalizzata all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1.
2. Durante la fase istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - puo' acquisire ulteriore documentazione e le osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento degli atti e della documentazione di cui al presente comma.
3. E' fatta, comunque, salva la facolta', per la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', di procedere d'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ove abbia altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi, 7, 8, 9 e 13.
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto e, salvo contrario avviso degli uffici di Gabinetto del Ministro, dispone l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione a tutti gli interessati.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto, corredato della proposta di provvedimento sanzionatorio, secondo lo schema in allegato al presente decreto, ai fini dell'emanazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Il provvedimento, una volta emanato, viene integrato con la corrispondente relata di avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta.
6. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblica sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate. L'elenco riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, citta' e data di nascita ovvero denominazione e sede legale di ciascun destinatario della sanzione, nonche' gli estremi e la data di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione medesima.
7. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l'elenco riportera' i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. In caso di esercizio del potere di autotutela, l'elenco riporta gli estremi del relativo provvedimento.
8. L'elenco di cui all'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiornato dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' entro quindici giorni dalla notifica di ciascun singolo provvedimento sanzionatorio o dall'emergere di informazioni relative al contenzioso o al riesame in sede amministrativa di ciascun singolo atto. La Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalita' provvede, comunque, a completare l'aggiornamento dell'elenco entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre di quello precedente, onde permettere agli enti e alle amministrazioni preposti di verificare, con riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 83-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al secondo periodo del comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di definizione dell'eventuale contenzioso instaurato dal destinatario avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all'anno in cui e' stato emesso il provvedimento di autotutela.
10. Ai fini della corretta partecipazione agli appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi, le stazioni appaltanti prendono visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e possono richiedere una autocertificazione circa l'inesistenza a loro carico di provvedimenti sanzionatori di cui al presente decreto. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante puo' accertare la veridicita' della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n. 163.
11. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, fornisce copia del provvedimento sanzionatorio all'ente o all'amministrazione preposta alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze istruttorie, in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Le attivita' di cui al presente decreto e l'adozione dei provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nei. presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 20 aprile 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ciaccia
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
il vice Ministro delegato
Grilli
Il Ministro della giustizia
Severino
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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