Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO
Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.


1. Premessa.
Il presente documento di indirizzo e' volto a disciplinare le procedure di controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti riguardanti la realizzazione degli interventi - previsti dall'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - e destinati a superare le criticita' determinate dal sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, attraverso la realizzazione di nuovi istituti di pena e l'ampliamento della capienza di quelli esistenti (cd. «Piano carceri»).
In particolare, a mente dell'art. 17-quater del medesimo decreto-legge, i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto i lavori, i servizi e le forniture ricomprese nel «Piano carceri» sono effettuati con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Come e' noto, in virtu' dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, prorogato con successivi provvedimenti fino al 31 dicembre di quest'anno, l'attuazione del «Piano Carceri» e' stata affidata ad un commissario delegato, i cui poteri sono stati definiti, anche in deroga ad alcune normative, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861 e del 13 gennaio 2012, n. 3995.
In preparazione del presente documento, si e' ritenuto opportuno assumere preventivi contatti con il commissario delegato, onde acquisire un quadro conoscitivo di sintesi circa le iniziative gia' avviate e quelle in itinere.
Gli elementi raccolti evidenziano i seguenti punti di rilievo:
il commissario delegato assolve la funzione di stazione appaltante, curando le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti pubblici finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nel «Piano carceri». In queste attivita', il commissario e' coadiuvato da soggetti attuatori;
il Piano comprende la realizzazione di quattro nuovi istituti di pena nei comprensori di Torino, Catania, Pordenone e Camerino (Macerata), e l'ampliamento di altre sedici infrastrutture;
sono stati gia' pubblicati i bandi di gara relativi all'ampliamento dei penitenziari di Milano, Parma, Vicenza, Sulmona (Aquila), Lecce, Taranto, Trapani, Siracusa;
devono ancora essere pubblicati i bandi di gara relativi all'ampliamento degli istituti di pena di: Bologna, Ferrara Bergamo, Reggio Emilia, Roma-Rebibbia, Napoli-Secondigliano, Trani, Caltagirone;
per la partecipazione alle gare, le imprese interessate devono essere in possesso di abilitazione di sicurezza di adeguato livello;
e' prevista l'attivazione di procedure espropriative per la realizzazione di nuovi istituti di pena;
i bandi di gara (sia quelli gia' pubblicati, sia quelli ancora da pubblicare) non prevedono il ricorso alla figura del general contractor;
il commissario delegato ha manifestato la disponibilita' a sottoporre uno dei progetti da realizzarsi alla sperimentazione di monitoraggio di cui al progetto C.A.P.A.C.I., previsto dalle delibere del CIPE n. 50 del 2008, n. 34 del 2009, n. 45 del 2011, da attuarsi anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate dall'apposito gruppo di lavoro C.A.P.A.C.I.;
Considerato il quadro di insieme appena descritto, sono definite nei seguenti termini - salvo modifiche e integrazioni che potranno in seguito intervenire anche alla luce di eventuali ulteriori forme di collaborazione inter-istituzionale - le linee-guida antimafia ai sensi dell'art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009. 2. Sistema dei controlli.
Gli indirizzi contenuti nel presente documento, si pongono in linea di continuita' con le linee-guida adottate da questo comitato nel giugno del 2005, che costituiscono tuttora un punto di riferimento di ordine generale, e con l'evoluzione delle metodologie di controllo stabilite nelle linee-guida varate in relazione ad alcune esigenze di massimo rilievo nazionale.
Ci si riferisce, nello specifico, ai quattro atti di indirizzo riguardanti la ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (pubblicate l'8 luglio 2009, il 12 agosto e il 31 dicembre 2010, e il 25 gennaio 2012) e la realizzazione degli interventi connessi all'EXPO 2015 di Milano (pubblicate il 19 aprile 2011), nonche', da ultimo (le linee-guida approvate dal CIPE il 3 agosto 2011, pubblicate il 4 gennaio 2012).
Alla luce di cio' e considerate anche le «buone prassi» testate nei contesti appena menzionati, il comitato ritiene che i controlli si dovranno sviluppare in tre distinte fasi:
I) la fase preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree di sedime dell'infrastruttura, attraverso una mappatura delle unita' catastali, inserite nel piano particellare di esproprio. Tale attivita' e' finalizzata a verificare i «passaggi di proprieta'» verificatisi nel biennio precedente;
II) la fase di definizione del piano degli affidamenti, a valle dell'individuazione del soggetto aggiudicatario, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono a qualsivoglia titolo nel ciclo realizzativo dell'opera;
III) la fase di cantierizzazione dell'opera. In tale fase - oltre a quanto previsto nello schema di protocollo di cui si dira' in seguito, contenente previsioni anche in tema di monitoraggi del reclutamento della manodopera - troveranno applicazione la direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010, nonche' le disposizioni dell'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 riguardanti lo screening preventivo delle imprese operanti nei «settori sensibili» e quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2010 concernenti gli accessi ai cantieri, da effettuarsi secondo le particolari modalita' su cui ci si soffermera' a breve. Cio', in particolare, fino a quando non risulteranno costituite e saranno operative le «white list» per le categorie previste dall'art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009 in relazione all'individuazione di soggetti economici non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. 3. Controlli nella fase preliminare all'avvio dei lavori.
La prima fase dei controlli e' orientata a verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprieta' delle aree interessate dagli espropri finalizzati alla realizzazione dei nuovi istituti di pena.
A tal fine, il commissario delegato, quale stazione appaltante, fornira' alla prefettura territorialmente competente, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
Il piano sara' trasmesso, a cura dello stesso commissario, anche a questo comitato che lo partecipera' alla Direzione nazionale antimafia per gli aspetti di interesse.
In un'ottica tesa a garantire la massima trasparenza delle procedure ablatorie, il commissario - quale autorita' competente ad eseguire gli espropri a mente dell'art. 17-ter del ripetuto decreto-legge n. 195/2009 - indichera' alla prefettura i criteri di massima sulla base dei quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare eventuali circostanze legate all'andamento del mercato immobiliare o altri fattori che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri.
Resta, naturalmente, fermo l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attivita' espropriative.
In un'ottica di leale collaborazione tra istituzioni, la prefettura territorialmente competente potra' avvalersi dell'apporto consulenziale e della collaborazione delle articolazioni dell'Agenzia del territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione dell'indennizzo. 4. Controlli sugli affidamenti. 4.1 I soggetti del monitoraggio.
L'art. 17-quater, del decreto-legge n. 195/2009 individua il baricentro dei controlli antimafia nei prefetti delle province dove avranno luogo i singoli interventi previsti dal piano carceri.
Essi, infatti, sono chiamati a svolgere, in seno agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, una funzione di coordinamento di tutte le attivita' da sviluppare su questo versante, anche al fine di conferire alle medesime unitarieta' d'azione.
Nello svolgimento di tali compiti ed in ragione delle particolari delicatezza e complessita' delle iniziative da sviluppare, la citata disposizione pone a supporto di ciascuno dei prefetti interessati dalle progettualita' in commento una sezione specializzata di questo comitato.
E' in via di perfezionamento il provvedimento che istituisce le sezioni specializzate previste dal ripetuto art. 17-quater presso ciascuna delle prefetture coinvolte.
Le sezioni specializzate costituiranno un organo consulenziale a disposizioni dei prefetti anche per le analisi delle possibili anomalie che dovessero essere rilevate e si affiancano quindi ai gruppi interforze ex decreto ministeriale 14 marzo 2003, chiamati a svolgere compiti di analisi e di «controllo dinamico» sull'esecuzione delle opere.
Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza che l'attivita' dei prefetti interessati e dei citati organismi possa avvalersi dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti istituzionali e no a vario titolo coinvolti nella realizzazione degli interventi del «Piano carceri», confermando la «logica di rete» che ha ispirato in questi anni l'azione di questo comitato.
In questo senso vengono fornite, con il presente atto di indirizzo, alcune indicazioni che naturalmente potranno essere integrate anche attraverso le «buone prassi» sperimentate in loco. 4.2 Indirizzi generali per il commissario delegato e i soggetti aggiudicatori.
Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e per l'EXPO 2015, le misure organizzative ed i controlli a fini antimafia concernenti le attivita' per la realizzazione del «Piano carceri» dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo.
In primo luogo, il commissario delegato dovra' prevedere la realizzazione di una anagrafe degli esecutori (d'ora in poi «Anagrafe») accessibile alla Direzione investigativa antimafia e ai gruppi interforze delle prefetture interessate, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonche' ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» cosi' come definita dall'art. 6 del decreto-legge n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010. Tale anagrafe sara' a disposizione del servizio alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le specifiche esigenze di tale organismo.
Tale anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:
a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;
c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonche' relative al direttore tecnico;
d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, nonche' all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
e) indicazione del conto dedicato per le esigenze di tracciabilita' dei flussi finanziari ovvero, per quanto concerne l'intervento che verra' incluso nel citato progetto C.A.P.A.C.I., per le esigenze del monitoraggio finanziario in fase di sperimentazione nell'ambito di detto progetto.
Il commissario delegato si avvale, per la formazione e l'inserimento dei dati necessari alla popolamento dell'anagrafe, della collaborazione degli stessi soggetti esecutori con i quali potranno essere assunte intese per la definizione delle specifiche modalita' collaborative coerentemente a quanto stabilito nello schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo Tale collaborazione, in quanto rivolta a soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse a finalita' antimafia, non determina l'insorgenza di alcun onere economico a carico del commissario delegato, nel senso che non comporta alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, ne' legittima alcuna richiesta in tal senso.
A questo proposito, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5, del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
All'osservanza di tale obbligo, per la violazione del quale la legge prevede la sanzione dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure ad evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante del modello GAP; in tal senso dunque la collaborazione di cui si e' detto viene a rappresentare una particolare modalita' di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.
Le informazioni presenti nell'anagrafe degli esecutori sono utilizzabili dalla Direzione investigativa antimafia ai fini dell'attivita' istituzionale di monitoraggio degli appalti pubblici volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalita' organizzata.
Un report delle risultanze dell'anagrafe, corredato da eventuali osservazioni circa gli esiti delle attivita' di analisi e di interpolazione dei dati che possano essere considerate d'interesse per l'orientamento dei compiti di indirizzo del comitato, sono messe a disposizione delle gia' citate sezioni specializzate, nonche' del comitato. 4.3 Controlli antimafia.
Il comitato, analogamente a quanto gia' disposto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, ritiene fondamentale che i controlli antimafia si svolgano estendendo a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» l'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 (e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e, in seguito, di cui all'art. 91 del codice delle leggi antimafia).
Tali informazioni costituiscono l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalita' di esecuzione.
Nell'ambito dei protocolli d'intesa che saranno stipulati coerentemente allo schema di protocollo - tipo allegato al presente provvedimento si potranno prevedere limitate forme di esenzione per le acquisizioni di modesto importo destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento.
L'accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico (art. 10, comma 7, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998), determina l'impossibilita' di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonche', in caso di accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione.
Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura minima del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto (salvo diversa e superiore aliquota pattuita tra i soggetti contraenti. Tale sanzione pecuniaria risponde ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, si ritiene che possa assolvere ad un'efficace azione dissuasiva, dispiegando, cioe', una funzione di deterrenza, generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui e' potenzialmente rivolta una sanzione di tipo monetario; dall'altro, viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte in bonis dalla necessita' di dover procedere alla sostituzione «in corsa» dell'impresa colpita da interdizione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria liquidazione del danno, salvo che la parte lesa non lamenti un maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie. La perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa autorita'. 5. I controlli nella fase esecutiva e di cantierizzazione dell'opera. 5.1 Indirizzi per il monitoraggio delle attivita' di cantiere.
Nell'indicata direzione appare necessario che anche per gli interventi del «Piano carceri» venga attuata l'esperienza del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta di quanto gia' sperimentato per altre importanti realizzazioni comprese nel Piano infrastrutture strategiche (PIS), ed in coerenza con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010.
Come e' stato gia' specificato, a partire dalle linee-guida di carattere generale del 2005, la fase di cantierizzazione dell'opera appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa, vengono a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose. In relazione a tale specifico rischio appare necessario siano fatti oggetto di attenta valutazione i piani coordinati di controllo del territorio onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di cantiere e alla mappatura dei rischi l'esigenza di possibili modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale.
Il cennato sistema si impernia sulla costituzione di un data-base, della cui gestione e' responsabile l'impresa affidataria principale o concessionaria, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, in cui e' inserito, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto settimanale di cantiere) relative: i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte; ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario; iii) al personale delle ditte la cui presenza e' prevista in cantiere nell'arco di validita' temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovra' essere ribadita l'obbligatorieta' della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008); iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.
Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, e' altresi' necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati gia' inseriti nel piano stesso.
Il piano di informazioni e' trasmesso, per il tramite delle prefetture interessate dalle opere, alle rispettive forze di polizia territoriali e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le forze di polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati; nel caso vengano rilevate anomalie o altre evidenze ritenute d'interesse, la sezione specializzata procede ad investire il gruppo interforze per l'esame (1)
E' opportuno, inoltre, che vengano previsti incontri periodici tra il referente di cantiere e il gruppo interforze per procedere ad aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point.
Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, tale esigenza corrisponde, in effetti, alla considerazione secondo cui la pressione criminale viene talora ad interferire anche nelle attivita' di reclutamento di unita' lavorative, rappresentando una forma di mascheramento di indirette pratiche di carattere estorsivo.
In ogni caso, tale forma di monitoraggio puo' senz'altro infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione/elusione della normativa di protezione sociale, spesso sintomatici di ingerenze di natura criminale.
A questo riguardo, lo schema di protocollo-tipo allegato alle presenti linee-guida, aperta alla firma delle parti sociali, contiene specifiche clausole di riferimento alle quali si fa rinvio. 5.2 Obblighi di denuncia.
L'impresa aggiudicataria/affidataria e gli operatori economici della filiera dovranno inoltre assumere l'obbligo di denunciare i tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalita' essi siano stati perpetrati.
L'inosservanza di tale obbligo dovra' essere assistito da specifiche sanzioni, potendo comportare anche la perdita del contratto o del sub-contratto.
In analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006, il comportamento dell'aggiudicatario/affidatario sara' oggetto di comunicazione alla stazione appaltante perche' possa essere valutato ai fini della successiva ammissione ad ulteriori procedure contrattuali gestite dalla medesima stazione appaltante. 5.3 Tracciabilita' dei flussi finanziari.
Il ripetuto art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'applicazione di procedure di tracciamento dei flussi finanziari derivanti dai contratti pubblici riguardanti la realizzazione degli interventi del «Piano carceri».
Tale materia e' oggi pienamente regolata dalle previsioni degli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, alle quali quindi, il commissario delegato, i soggetti aggiudicatari e gli operatori economici della filiera dovranno quindi attenersi.
Il commissario delegato indichera' inoltre uno dei interventi da realizzarsi che sara' sottoposte alla sperimentazione di monitoraggio finanziario previste nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I.. 5.4 Indirizzi per i prefetti.
Come gia' anticipato, il comitato ravvisa la necessita' che gli accertamenti antimafia sui soggetti aggiudicatari e sugli operatori economici della filiera vengano svolti unicamente nella forma dell'informazione antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (in seguito art. 91 del codice delle leggi antimafia), salve le eccezioni stabilite nello schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo.
Sempre in deroga alle vigenti disposizioni di legge, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti riguardanti la procedura di rilascio delle informazioni antimafia, positivamente sperimentati sia per l'«emergenza Abruzzo», sia per l'EXPO 2015, mentre per l'emissione delle comunicazioni antimafia continueranno ad osservarsi le normative ordinarie.
In primo luogo, si ritiene di confermare l'adozione di un modello procedimentale distinto in due momenti successivi: l'accertamento, nell'immediato, dell'insussistenza delle cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma 7, lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base delle risultanze emergenti dal sistema SDI, integrato necessariamente con le acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, seguito dalla successiva verifica delle situazioni riconducibili alla lettera c) del cennato art. 10, che com'e' noto, si presentano piu' complesse e articolate. Tale meccanismo per ben operare dovra' necessariamente contare su un forte scambio informativo tra le varie componenti della rete di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 e le sezioni specializzate, quali fondamentali strutture di supporto al momento decisionale riservato al prefetto.
Altrettanto fondamentale appare il ruolo delle prefetture coinvolte negli accertamenti in ragione del radicamento dell'impresa sul proprio territorio, cosi' come dei gruppi interforze che dovranno farsi carico del coordinamento del flusso informativo proveniente dai vari centri di raccolta ed esame dei dati informativi.
In relazione, poi, all'esigenza di una concentrazione operativa dei flussi informativi anche nella fase decisionale culminante nell'adozione dell'eventuale informativa interdittiva, si ritiene che anche per il «Piano carceri» debba essere replicato il modello operativo applicato per l'Abruzzo e l'EXPO 2015, imputando al prefetto, nel cui territorio si realizzeranno gli interventi, la competenza all'emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra provincia.
Tenuto conto dell'innovativita' di tale modello, si ritiene opportuno sintetizzare i passaggi e le modalita' attraverso i quali procedere al rilascio delle informazioni:
a) la prefettura interessata dall'esecuzione dell'opera e' la sede competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia; cio' in quanto appare indispensabile concentrare in un unico polo il flusso in entrata e in uscita delle informazioni relative a tutte le imprese interessate alla realizzazione dell'evento;
b) la prefettura interessata dall'opera interloquisce con le prefetture ove hanno sede legale gli operatori economici, ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informativa antimafia;
c) in particolare, la prefettura interessata dall'opera, sulla scorta delle indicazioni sopra delineate, procede immediatamente agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base dei dati emergenti dallo SDI, integrati necessariamente con le risultanze dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti acquisiti, per il tramite della prefettura della provincia. Sulla base di tali elementi, la prefettura del luogo di esecuzione dell'opera rilascera', in presenza dei necessari presupposti, una liberatoria provvisoria, inviandola al commissario delegato. Si ribadisce che una procedura di questo tipo non puo' prescindere dalla valorizzazione, in ogni momento, degli apporti conoscitivi che possono essere forniti dalla prefettura del luogo di sede legale dell'impresa, la quale mantiene il costante contatto con la realta' locale. Per questo momento, resta ferma la possibilita' per la prefettura del luogo di sede legale dell'operatore economico di:
comunicare gia' in questa fase, ove non emergano situazioni di complessita', anche gli elementi riguardanti l'eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, fornendo alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera una propria valutazione al riguardo. In questa ipotesi infatti le due fasi della procedura descritta coincideranno, consentendo di evitare inutili dilatazioni dei tempi di conclusione del procedimento di adozione della documentazione antimafia;
ovvero segnalare motivi di opportunita', eventualmente emersi, proponendo alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera di differire il rilascio della liberatoria provvisoria, in attesa del completamento degli accertamenti;
d) nel caso in cui la situazione da scrutinare riveli complessita' o esigenze di approfondimento che non permettono di fornire, contestualmente ai certificati del casellario giudiziario e dei carichi dipendenti anche gli elementi riguardanti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, la prefettura del luogo di sede legale lo comunichera' alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera.
Conclusisi i necessari accertamenti, la prefettura del luogo di sede legale dell'impresa, nel trasmettere gli elementi documentali utili al rilascio delle informazioni antimafia da parte della prefettura del luogo di esecuzione dell'opera, fornira' le proprie valutazioni al fine di supportare quest'ultima nella definitiva adozione dei provvedimenti della documentazione antimafia;
e) la prefettura del luogo di esecuzione dell'opera rendera' comunque partecipe dei provvedimenti adottati la prefettura del luogo di sede legale dell'impresa esaminata. 5.5 Accessi ai cantieri.
Nella fase di esecuzione degli interventi vengono all'evidenza esigenze di sicurezza delle attivita' di cantiere e di tracciabilita' dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro.
A questo proposito, occorre considerare che il controllo su tali aspetti risulta piu' agevole per gli interventi di ampliamento degli istituti di pena gia' esistenti. Questo perche' i relativi sono installati all'interno delle medesime strutture carcerarie e sono quindi oggetto delle verifiche e registrazioni di sicurezza effettuate normalmente dal personale della polizia penitenziaria.
Conseguentemente, le prefetture nel cui territorio si svolgono simili interventi potranno assumere le opportune intese con le direzioni degli istituiti per acquisire dati utili allo sviluppo del monitoraggio antimafia.
Considerazioni piu' articolate sono a farsi relativamente alle strutture che dovranno essere realizzate ex novo.
Per esse, lo strumento di controllo principale resta sempre quello dell'accesso al cantiere eseguito dal gruppo interforze, secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2010. 5.6 Ulteriori forme di supporto ai prefetti.
Come detto, le presenti linee guida sono state elaborate, tenendo conto delle soluzioni adottate in altri precedenti atti di indirizzo e dei risultati concreti che da esse sono scaturiti in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Sulla base di queste esperienze, il comitato non puo' non osservare che un punto qualificante dei «modelli» adottati nei vari contesti sia stato la costituzione di Gruppi interforze centrali con compiti di analisi integrata dei dati e di approfondimento relativamente ad alcune tematiche specificamente connesse alle opere da eseguire ovvero alla peculiare realta' territoriale. Si pensi ad esempio all'attivazione del GICER per l'«emergenza Abruzzo», al GICEX per l'EXPO 2015 di Milano, nonche' al GITAV per le esigenze connesse alla tratta ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione.
Avendo presente l'importanza degli apporti offerti da questi organismi, il comitato auspica vivamente che presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno venga costituito - in via amministrativa, analogamente a quanto e' accaduto per il GITAV - un Gruppo interforze centrale per le esigenze di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle realizzazioni del «Piano carceri», valutando anche la possibilita' di una sua articolazione interna calibrata sui diversi luoghi geografici interessati dall'esecuzione delle opere. 6. Elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list).
Analogamente a quanto previsto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, l'art. 17-quater, comma 4, del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'istituzione presso ciascuna delle prefetture, nel cui territorio ricadono gli interventi del «Piano carceri», l'istituzione di white list nelle quali possono iscriversi operatori economici, previa la verifica dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Si tratta di una misura che intende agevolare i soggetti aggiudicatari nella scelta degli operatori economici cui conferire subappalti e altri sub affidamenti e che si colloca nell'alveo di una serie di iniziative, previste anche da normative recenti, tese a premiare le imprese virtuose.
Il citato art. 17-quater rimette la disciplina degli elenchi in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora emanato.
A questo riguardo, si osserva che i due decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011 hanno previsto l'istituzione di analoghi elenchi per l'«emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, aperti alle imprese operanti in alcuni settori economici, specificamente connessi alle realizzazioni in atto in quei contesti (2) e piu' esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.
Le realizzazioni comprese nel «Piano carceri» richiederanno, in ragione del loro carattere peculiare, richiederanno l'esecuzione di prestazioni che implicheranno la fornitura o l'impiego di impianti e materiali di sicurezza e speciali connessi alla costruzione e al funzionamento delle strutture carcerarie.
In considerazione di cio', il commissario delegato provvedera' a fornire, nelle opportune sedi, indicazioni circa le tipologie di forniture di beni e servizi piu' tipicamente correlate alle opere da realizzarsi per le quali gli operatori economici interessati potranno richiedere l'iscrizione nelle istituende white list.
La previsione di siffatte particolari forniture di beni e servizi costituira' un vero tratto differenziante di queste nuovi elenchi di imprese, proporzionato ed adeguato rispetto alla specificita' delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito del «Piano carceri».
Le presenti linee-guida - come integrate dalla bozza di protocollo allegata - costituiscono primi indirizzi, calibrati su questa prima fase di attuazione del «Piano carceri» e potranno essere rivisti sulla base delle esigenze che potranno emergere dal graduale sviluppo dei diversi progetti.

(1) Nelle more della costituzione delle sezioni specializzate, tale
attivita' e' svolta in forma monocromatica del prefetto nella cui
provincia deve essere eseguita l'opera.

(2) In particolare, le white list per l'emergenza Abruzzo e per
l'EXPO di Milano 2015 sono state aperte alle imprese operanti nei
seguenti settori: trasporto di materiali in discarica conto
terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; noli a freddo e a caldo di macchinari; fornitura di ferro
lavorato; autotrasporto conto terzi; guardiania dei cantieri.
 

SCHEMA PROTOCOLLO DI LEGALITA'



tra
IL PREFETTO DI_______________

e



l'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3995/2012 E 3861/2010



In data _________ presso ____________ la Prefettura di ______________


(di seguito Prefettura) e l' UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3995/2012 e 3861/2010 (di seguito Commissario Delegato) in qualita' di Stazione Appaltante delle Opere previste nell'allegato progetto (di seguito "Opere");

VISTI

- articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004
- articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- articolo 2, comma 219 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- articolo 44 bis del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- articoli 17 ter e 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 n. 3861; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2011;
- articolo 2 co. 12 terdecies del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, introdotto con legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011;
- articolo 17 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 24/2/2012 n. 14;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 n. 3995; - le Linee-Guida adottate dal Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere (di seguito CCASGO) del 24 giugno 2005, dell'8 luglio 2009, del 12 agosto 2010, del 31 dicembre 2010, del 19 aprile 2011, del 26 gennaio 2012;

premesso che

per prevenire infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi per la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e l'ampliamento di altri esistenti, l'art. 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/2010 n. 26, ha previsto forme di piu' intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, anche mediante la tracciabilita' dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
e' volonta' dei firmatari del presente Protocollo di Legalita' (di seguito "Protocollo") avviare coordinate iniziative per contrastare le ingerenze della criminalita' organizzata e garantire la trasparenza delle procedure di gara secondo il modello di verifiche definite dalle Linee Guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 19 aprile 2012 e pubblicate sulla GURI del ;
a tal fine riveste una fondamentale importanza il monitoraggio dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici previsti nel "Piano carceri";
In ragione di cio' si ritiene opportuno che uno degli interventi infrastrutturali, individuato dal Commissario delegato, sia sottoposto al sistema di sperimentazione del monitoraggio definito con il "Progetto CAPACI" basato sul ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line e descritto dal CIPE con le delibere 27 marzo 2008, n.50, del 18 dicembre 2008, n.107 e del 26 giugno 2009, n.34;
con riferimento alle predette opere il Commissario delegato riveste la qualifica di Stazione Appaltante;

Il Prefetto e il Commissario delegato

convengono quanto segue

la narrativa che precede e' parte integrante e sostanziale del presente protocollo,
il presente Protocollo e' finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, nonche' a prevedere ulteriori misure intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all'articolo 1- septies del d.l. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del d.P.R. 490/1994, nonche' al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011.

CAPO I

ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui il Commissario delegato e' Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
b) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
c) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
d) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
2. Ai fini del presente protocollo deve intendersi per "filiera delle imprese" il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilita', le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attivita' di smaltimento dei rifiuti.
3. Ai fini del presente Protocollo, il Commissario delegato, ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia- il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere, cosi' come previsto nel presente Protocollo.
4. Il Commissario delegato si impegna ad inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario delegato stesso i dati relativi alle societa' e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilita' di applicazione di sanzione pecuniaria, nonche' di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonche' la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario delegato dell'Appaltatore nei casi indicati nei successivi artt. 2, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del presente Protocollo.
5. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalita' di cui al successivo art. 7, sussiste relativamente:
a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore autorizzati o approvati dal Commissario delegato per qualunque importo;
b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;
c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dal Commissario delegato per qualunque importo.
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalita' successivamente indicate.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 e' esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L.217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalita' di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
2. Il Commissario delegato si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potra' procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Commissario delegato, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. Il Commissario delegato procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art.7.
4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Commissario delegato potra' procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, ferme restando le cautele previste dall'articolo 11, c. 2, e 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998, nonche' gli indirizzi operativi recati dalla direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 252/1998.
5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale e' stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorche' le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Commissario delegato effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi il Commissario delegato comunica senza ritardo alla Prefettura, al CCASGO e alle altre Autorita' competenti l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della societa' o impresa cui le informazioni si riferiscono.
6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi alla Prefettura, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98.
A tal fine il Commissario delegato trasmette i seguenti documenti:
a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state gia' registrate;
b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.
7. L'esito delle verifiche effettuate e' comunicato dalla Prefettura al Commissario delegato ed e' immesso a cura di quest'ultimo nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza e' causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

ART. 3

INFORMAZIONI ATIPICHE

1. La Stazione appaltante, in via generale, si asterra' dallo stipulare contratti od autorizzare subcontratti anche di terzi subcontraenti qualora il Ministero dell'Interno abbia emesso nei confronti delle imprese interessate le informazioni cosiddette "atipiche" ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 10, comma 9, del DPR 3 giugno 1998, n.252.
2. La facolta' di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sara' espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Commissario delegato o dei subcontratti dal medesimo autorizzati.

ART. 4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

ED ONERI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, il Commissario delegato si impegna :
i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovra' essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto piu' possibile volta a garantire la tutela della legalita' e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sara' prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonche' in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalita' e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1
"La sottoscrita impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Commissario delegato, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.
b) Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorita' giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita' ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Commissario delegato e la Prefettura."
c) Clausola n. 3
La sottoscrita impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalita' sottoscrito tra la Prefettura e il Commissario delegato in data [l] e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
2. Il Commissario delegato si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto iii), lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici "della filiera" e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Commissario delegato valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
3. Il Commissario delegato si impegna altresi' a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
i. l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dal Commissario delegato con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonche' di repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonche' al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
ii. l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1).
iii. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario delegato, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facolta' di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies, del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche). Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
iv. l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, cosi' come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del Commissario delegato all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario delegato stesso, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98 sull'impresa distaccante.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facolta' di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.
4. Il Commissario delegato si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita', ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonche' nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorita' Giudiziaria.
6. Il Commissario delegato si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. L'obbligo di cui al comma 6 viene contrattualmente assunto, nei confronti del Commissario delegato, dall'appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti e' valutata dal Commissario delegato ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
1 trasporto di materiale a discarica;
2 smaltimento rifiuti;
3 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
4 noli a freddo di macchinari
5 fornitura di ferro lavorato;
6 servizi di guardiania di cantiere;
7 servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento del personale;
8 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
9 fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
10 noli a caldo di macchinari;
11 servizi di autotrasporti.

ART. 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Commissario delegato si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovra' alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica e' allocata presso il Commissario delegato. Il flusso informativo e' riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:
i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilita' di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalita' di monitoraggio finanziario di cui all'art.10;
iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:
- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico; - tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonche' relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato.
3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verra' inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
i. mettere a disposizione del Commissario delegato per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita', la qualifica professionale;
ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attivita' di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresi', in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita' di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attivita' di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita' all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui ai commi 2 e 3 verra' considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verra' messa a disposizione del Commissario delegato, attraverso l`inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A. del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

ART. 7

SANZIONI

1. Il Commissario delegato applichera' alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si e' proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della societa' o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che, a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, e' prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.
2. Il Commissario delegato, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attivita' di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario delegato gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle societa' e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilita' di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonche' la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario delegato nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario ne' risarcitorio a carico del Commissario delegato, ne' a carico del l'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attivita' prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Commissario delegato, mediante accredito sulla contabilita' speciale 5421 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali e' destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

ART. 8

REGOLARITA' DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione e' di competenza del Commissario delegato ed il cui controllo e' svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovra' contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
i. alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avra' accesso al cantiere secondo il modello che verra' trasmesso a cura dalla Prefettura e nel quale si dovranno altresi' indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
ii. al Referente di cantiere che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
iii. all'appaltatore che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a cio' specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
i. verificare la proprieta' dei mezzi e la posizione del personale;
ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarita' degli accessi e delle presenze;
iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine il Gruppo Interforze potra', fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche gia' previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualita' del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Commissario delegato o dall'appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Commissario delegato o dall'appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle opere verra' inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identita' in corso di validita';
b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attivita' di monitoraggio della regolarita' degli accessi nei cantieri, il Commissario delegato applichera' all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

CAPO II

ART. 9

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti convengono che uno degli interventi di cui al presente protocollo di legalita', da individuarsi a cura del Commissario delegato, sara' sottoposto alle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I." ("Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts"; progetto oggetto di cofinanziamento da parte della Commissione UE), secondo i criteri definiti nella deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011, pubblicata sulla G.U.R.I. il 7 ottobre 2011, e anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate dall'apposito Gruppo di Lavoro C.A.P.A.C.I. A tal fine, il Commissario delegato si impegna a notificare preventivamente l'opera individuata, nonche', ad inserire nel pertinente bando di gara previsioni che obbligano tutti gli operatori e imprese della filiera ad osservare le citate procedure di monitoraggio e le relative sanzioni, nonche' ad inserire analoghi obblighi nei contratti stipulati da questi ultimi con gli operatori economici della "filiera".

ART. 10

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalita' di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, e' costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonche' rappresentanti delle OO.SS. degli edili sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attivita' di controllo antimafia, il tavolo e' coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere riguardanti Expo 2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potra' altresi' esaminare eventuali questioni inerenti a criticita' riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

ART. 11

ALIQUOTA FORFETTARIA

1. Il quadro economico delle opere deve indicare un'aliquota forfettaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle misure del presente protocollo volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L'aliquota di cui al comma 1 e' fissata dal Commissario delegato con suo decreto L'aliquota deve essere riportata nel bando di gara, non e' soggetta a ribasso d'asta ed include anche gli oneri per il monitoraggio finanziario di cui all'art.10.
3. Le eventuali variazioni approvate nel corso della realizzazione delle opere tecniche per l'attuazione delle misure in questione non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

ART. 12

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalita' opera fino alla conclusione dei lavori previsti nell'ambito del "Piano carceri".
Tutte le imprese o gli operatori economici della fiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo

Protocollo Letto e sottoscritto,



Il PREFETTO Il COMMISSARIO DELEGATO
OPCM 3995/2012 E 3861/2010
Le OO.SS. (limitatamente agli impegni discendenti dall'art.10 del protocollo)



 
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