Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 aprile 2012, n. 81
Regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 62, relativo all'accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 gennaio 2012;
Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. 2898 del 27 marzo 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 2005, n. 249, S.O.
Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, e' il seguente:
«Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004,
n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli
di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria
finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione
e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice
direttori ginnico-sportivi in prova.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,
n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione
ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».



 
Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
d) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) gli altri requisiti previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
- Il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge
n. 127 del 1997, e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle
premesse.
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia
di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di
Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
febbraio 1989, n. 43, S.O.
- Il testo dell'articolo 26 della citata legge 1°
febbraio 1989, n. 53, e' il seguente:
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121 , e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.».
- Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3
Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige la graduatoria della prova preselettiva secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.



Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e'
il seguente:
«Art. 7 (Concorso per esame). - (Omissis).
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.».



 
Art. 4
Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una delle seguenti materie:
a) anatomia (apparato locomotore, sistema nervoso centrale e periferico, sistema cardiovascolare, sistema respiratorio);
b) biologia (aspetti relativi prevalentemente alla bioenergetica muscolare);
c) fisiologia dell'esercizio fisico;
d) teoria e metodologia dell'allenamento;
e) valutazione antropometrica in funzione della pratica motoria;
f) tecnica dell'educazione fisica;
g) progressioni didattiche di esercitazioni finalizzate all'incremento delle capacita' motorie;
h) impiego strategico di attivita' tecnico-sportive per finalita' motorie educative;
i) aspetti di igiene della pratica motoria;
l) aspetti psicologici e relazionali nell'insegnamento dell'educazione fisica (comunicazione, relazione docente-discente, ruolo leader del gruppo, comunicazione tra componenti del gruppo con riferimento alle situazioni di consistente stress psico-motorio);
m) alimentazione e dietetica per la pratica motoria;
n) tecnica e didattica delle attivita' natatorie;
o) tecniche di primo soccorso e traumatologia.
3. La seconda prova scritta, di natura teorico-pratica, consiste nello svolgimento di un elaborato finalizzato a verificare la conoscenza di argomenti relativi alla tecnica di progettazione didattica.
4. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:
a) conoscenza di specifiche problematiche correlate alla sicurezza in particolari attivita' di carattere operativo:
effetti dello stress psico-fisico in situazioni di rilevante impegno motorio;
metodologia per la valutazione funzionale;
sequenze addestrative in ambienti comportanti notevole difficolta' di adattamento al lavoro (ad esempio precarie condizioni di equilibrio), per l'incremento di specifiche abilita' motorie, anche in ambiente acquatico;
b) conoscenza di argomenti di rilevanza tecnico-sportiva:
legislazione sportiva correlata all'organizzazione del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Organismi internazionali; principi generali di organizzazione delle associazioni sportive (aspetti costitutivi, statuti e normativa tributaria correlata);
gestione degli impianti sportivi (normative correlate alla sicurezza nella pratica motoria e all'impiantistica sportiva);
c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;
d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 5
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 3, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non e' tenuto a parteciparvi.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e' il
seguente:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - (Omissis).
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne
parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.
546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, salva
motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in
conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto
legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in
particolare, sono cosi' composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario appartenente
alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali
territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi
puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa
amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica
o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del
presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un
dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta
qualifica o categoria.».
- Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e' il
seguente:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - (Omissis).
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.».



 
Art. 6
Titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione, con a fianco il punteggio attribuito, sono: A) Titoli di studio
A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico sportivi, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:
1. Dottorato di ricerca punti 3,5
2. Diploma di specializzazione o abilitazione all'insegnamento punti 1,5
3. Master universitario di II livello punti 0,5
A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico sportivi:
1. Laurea magistrale o equiparata punti 0,5
I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di punti 5,0. B) Qualificazioni
B) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali, relativa a specialita' sportive di interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate dal bando di concorso punti 0,50
Il punteggio massimo di 0,50 viene graduato in proporzione ai livelli specifici individuati da ciascuna Federazione, secondo i seguenti criteri:
1. Livello base punti 0,10
2. Livello intermedio punti 0,15
3. Livello avanzato punti 0,25
I punteggi attribuiti alle diverse qualifiche di tecnico di federazioni sportive nazionali sono cumulabili fino a un massimo di punti 1,0.
2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
 
Art. 7

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.



Note all'art. 7:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 8
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonche' da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' in facolta' dell'amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non e' tenuto a parteciparvi.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
7. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione dalla graduatoria.



Note all'art. 8:
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 51, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, e' il seguente:
«Art. 51 (Funzioni dei direttivi e dei dirigenti
medici). - (Omissis).
3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile puo' stipulare
particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al
personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
competono il coordinamento e i servizi ispettivi
dell'attivita' affidata in convenzione.».



 
Art. 9
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012 Interno, registro n. 5, foglio n. 25



Note all'art. 9:
- Per il riferimento al citato decreto legislativo n.
217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle
premesse.



 
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