Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 maggio 2012
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni lavoratori della societa' «Realtech Italia SpA. (Decreto n. 66061).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto il decreto n. 57146 del 10 febbraio 2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2010, per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011, in favore di un numero massimo di 55 lavoratori della «Realtech Italia S.p.a.», dipendenti presso gli stabilimenti di:
Agrate Brianza (Monza-Brianza) 28 lavoratori;
Roma 27 lavoratori;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 settembre 2011, relativo alla societa' «Realtech Italia S.p.a.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visto gli assensi delle regioni Lazio (27 settembre 2011) e Lombardia (15 settembre 2011), che si sono assunti l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' «Realtech Italia S.p.a.», in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Realtech Italia S.p.a.», in favore di un numero massimo di 46 lavoratori;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 46 lavoratori della societa' «Realtech Italia S.p.a.», dipendenti presso gli stabilimenti di:
Agrate Brianza (Monza-Brianza) 22 lavoratori;
Roma 24 lavoratori.
La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata:
1) fino ad un massimo del 100% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di:
Agrate Brianza (Monza-Brianza) 11 lavoratori;
Roma 22 lavoratori;
2) fino ad un massimo del 50% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di:
Agrate Brianza (Monza-Brianza) 11 lavoratori;
Roma 2 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 219.980,24.
Matricola INPS: 4956147574.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 219.980,24, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
il Vice Ministro delegato
Grilli
 
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