Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 aprile 2012
Modifica del decreto 27 luglio 2011, relativo alla individuazione dei criteri e delle modalita' di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l'anno 2011 e 2012.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneita' per il gioco lecito;
Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, che ha previsto:
lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;
lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;
Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 , il cui totale e' dato dallo 0,8 di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 e' dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed e' restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
Visti gli atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che cosi' dispone: «AAMS puo' richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validita' della concessione, variazioni alle attivita' indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative»;
Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011;
Considerato in particolare che, con tale provvedimento, emanato al fine di individuare i criteri per la restituzione del deposito cauzionale, veniva indicato, per il 2011, quale uno dei parametri, l'aggiornamento con tecnologia GPS, entro il 31 dicembre 2011, del numero dei Punti di accesso (PdA) fino al 7 per cento del totale, con l'obiettivo di individuare, per ciascuna tipologia di esercizio le reali condizioni operative e solo successivamente di avviare l'installazione massiva sul territorio;
Considerato pertanto che il predetto aggiornamento riferito al 7 per cento dei PdA era funzionale alla realizzazione di una sperimentazione effettiva tale che venissero evidenziate le eventuali difficolta' di installazione degli apparati relativi ai PdA e di comunicazione delle coordinate richieste;
Considerato altresi' che, nel medesimo provvedimento, era gia' stata prevista la necessita' di aggiornamento, per il 2012, dell'intero parco PdA, anche con l'eventuale utilizzo di differenti tecnologie per i casi nei quali non fosse stato possibile l'utilizzo di quella precedentemente individuata;
Considerato che le problematiche obiettivamente rilevate sono state sottoposte all'attenzione del partner tecnologico SOGEI al fine di verificare la possibilita' di individuazione di differenti soluzioni tecnologiche, in alternativa a quella gia' adottata;
Vista la nota inviata da SOGEI in data 28 marzo 2012 con la quale e' stata, tra l'altro, confermata la necessita' di georeferenziazione dei PdA, basata su GPS, in quanto unica soluzione tecnologica che garantisce un significativo grado di accuratezza del dato rilevato;
Considerato che, con la medesima nota inviata in data 28 marzo 2012, la SOGEI rappresenta altresi' che, alla luce di quanto rilevato in fase di sperimentazione, tale tecnologia non puo' garantire comunque la possibilita' di geolocalizzare il 100 per cento delle ubicazioni presenti sul territorio;
Considerato che il partner tecnologico SOGEI ha chiarito che i casi di impossibilita' di utilizzo della tecnologia GPS, riscontrata in fase di sperimentazione, si riferiscono alle ubicazioni non adeguatamente raggiunte dal segnale GPS;
Considerato pertanto che il partner tecnologico SOGEI, valutate le ulteriori soluzioni tecnologiche utilizzabili per le ubicazioni ne ha, come detto, escluso l'applicabilita' per l'impossibilita' di ottenere un dato dotato di sufficiente precisione, rinviando a verifiche successive le opportune soluzioni da utilizzare per i predetti casi eccezionali;
Considerato pertanto che, non e' stato emanato il decreto del Direttore per i giochi previsto all'art. 5, comma 2 del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, da pubblicare entro la data del 31 marzo 2012, in quanto SOGEI ha ritenuto di non introdurre ulteriori soluzioni tecnologiche, eventualmente utilizzabili per le circostanze eccezionali;
Ritenuto, tuttavia necessario, ai fini della restituzione del deposito cauzionale per il 2012, provvedere alla rivisitazione della soglia di adeguamento dei PdA con la tecnologia di georeferenziazione basata su GPS, in relazione alla possibile implementazione dei PdA stessi nelle ubicazioni effettivamente raggiungibili dal segnale GPS;
Considerato inoltre che, sempre con la nota del 28 marzo 2012, il partner tecnologico SOGEI ipotizza, in attesa di evoluzioni tecnologiche che potranno essere in grado di risolvere anche le coperture indoor, che la soglia di adeguamento dei PdA possibile, con l'utilizzo della tecnologia GPS, sia ragionevolmente riferita al 70 per cento delle ubicazioni, con corrispondente possibilita' di aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2012, da parte di ciascun concessionario, del numero di Punti di accesso (PdA) gestiti, rispetto al totale degli stessi alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011;
Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di quanto stabilito dal citato decreto direttoriale, protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, con riferimento specifico a quanto disposto, per l'anno 2012, per la determinazione dell'an e del quantum della restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello 0,5 per cento delle somme giocate con riferimento a tale anno;
Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera c), punto 1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2012, agli investimenti effettuati dal concessionario per l'aggiornamento, fino al 70 per cento dei PdA gestiti da ciascun concessionario alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011;
Considerato inoltre che, a seguito della sperimentazione effettuata, e' possibile ritenere adeguata l'implementazione in base alla verifica delle comunicazioni effettivamente trasmesse entro i termini stabiliti dal protocollo di comunicazione pubblicato, e che risulta necessario conseguentemente disporre la restituzione di parte dell'importo in ragione della media delle percentuali mensili di PdA aggiornati che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione entro i predetti termini, fatto salvo un ragionevole margine di tolleranza;
Considerato che, pertanto, e' possibile riparametrare il meccanismo della restituzione dello 0,40 per cento delle somme versate per il 2012 a titolo di deposito cauzionale (percentuale gia' prevista dal citato decreto 2011/30014) , individuando due criteri, ciascuno per la restituzione dello 0,20 per cento, consistenti rispettivamente il primo nell'aggiornamento effettivo dei PdA con tecnologia GPS fino al 70 per cento di quelli gestiti alla data di entrata in vigore del decreto 2011/30014 e il secondo al raggiungimento della media del 90 per cento, nei mesi da luglio a dicembre 2012, delle comunicazioni effettuate dai PdA aggiornati, entro i termini stabiliti dal protocollo di comunicazione pubblicato;
Considerato, altresi' che per il rimanente 0,10 per cento possono permanere per il 2012, i medesimi criteri gia' individuati con il decreto 2011/30014 citato, ossia il riferimento alla media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento;
Considerato infine che, per mero refuso redazionale, all'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011 e' riportato, in relazione alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, quale valore massimo dell'intervallo da considerare per la determinazione della percentuale di restituzione del deposito cauzionale versato per il 2011, il 90 per cento anziche' il 100 per cento, come si desume facilmente dal medesimo art. 2, comma 3 dove viene definita la modalita' di restituzione dell'importo: «... fino ad un massimo dello 0,15 per percentuali di comunicazioni superiori al 90 per cento ...», comprendendo pertanto ovviamente anche le percentuali superiori al 90 per cento;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla necessaria rettifica;
Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

L'art. 3 del decreto 2011/30014/giochi ADI del 27 luglio 2011 e' cosi' sostituito:
«Art. 3 (Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2012). - 1. Per l'anno 2012, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno e' determinato in relazione:
a) al numero dei Punti di accesso, rispetto al 70 per cento di quelli gestiti, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;
all'effettiva ricezione delle comunicazioni previste dal protocollo di comunicazione pubblicato, pari quanto meno alla media mensile del 90 per cento dei PdA aggiornati che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione;
b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell'85 per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione.
2. La restituzione del deposito cauzionale versato per l'anno 2012, sulla base del criterio individuato al precedente comma 1, lettera a), e' riconosciuta complessivamente fino ad un massimo dello 0,40 per cento delle somme giocate nell'anno 2012; nel dettaglio l'importo da restituire a ciascun concessionario e' riconosciuto con riferimento ai due criteri di seguito descritti:
a) fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno 2012 come percentuale, comprensiva della percentuale di PdA eventualmente gia' aggiornati nel corso del 2011, dell'aggiornamento effettivo con tecnologia GPS, entro il 31 dicembre 2012, da parte del concessionario medesimo, del numero di Punti di accesso (PdA) rispetto al 70 per cento dei PdA gestiti alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno 2012, sara' nulla per PdA aggiornati nel corso dell'anno 2012 = 0 e pari al 100 per cento se il totale dei PdA aggiornati, compresi quelli aggiornati alla data del 31 dicembre 2011, e' pari almeno al 70 per cento di quelli gestiti da ciascun concessionario alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano gia' concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, l'importo da restituire sara' calcolato in relazione alla percentuale delle comunicazioni di installazione di PdA georeferenziati con coordinate geografiche, rispetto al totale delle comunicazioni di installazione trasmesse, e sara' pari al 100 per cento se la percentuale di comunicazioni e' pari almeno al 70 per cento;
b) fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno 2012 in ragione della media su base semestrale delle percentuali mensili di PdA aggiornati all'ultimo giorno del mese precedente che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione entro i termini previsti dal protocollo di comunicazione pubblicato. Le comunicazioni sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalita' prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire e' calcolata secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico

dove: Qm 1, 2, 3 ... 6 = percentuale mensile, per i mesi da luglio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati di georeferenziazione trasmesse nel singolo mese di riferimento tra luglio e dicembre ed il numero di apparecchi aggiornati con tecnologia GPS all'ultimo giorno del mese precedente rispetto a quello di rilevazione. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, viene riconosciuta in misura corrispondente alla percentuale media su base semestrale delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di georeferenziazione inviate da ciascun concessionario nel secondo semestre 2012, tale che qualora la media mensile su base semestrale delle comunicazioni sia pari a 0 la restituzione sara' pari a 0 e qualora la predetta media sia pari o superiore al 90 per cento la restituzione sia pari al 100 per cento. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano gia' concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, ai fini del calcolo della percentuale di attribuzione dell'importo da restituire saranno prese in considerazione le comunicazioni relative ai mesi interi del rapporto concessorio instaurato.
3. La restituzione del deposito cauzionale relativo all'anno 2012, sulla base del criterio individuato al precedente comma 1, lettera b), e' riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 percento delle somme giocate nell'anno 2012; l'importo da restituire, e' calcolato utilizzando la media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento, purche' uguale o superiore all'85 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalita' prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire e' calcolata secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico

dove: Pm 1, 2, 3 ... 12 = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2012, purche' tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'85 per cento ed il 100 per cento. La percentuale restituita e' pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano gia' concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, la percentuale di attribuzione dell'importo da restituire sara' riferita alle comunicazioni relative ai mesi interi del rapporto concessorio instaurato.».
 
Art. 2

All'art. 2, comma 3, penultimo periodo, del decreto direttoriale 2011/30014/giochi ADI del 27 luglio 2011, le parole «90 per cento» sono rettificate in «100 per cento».
Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 385
 
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