Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 marzo 2012
Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, per l'anno scolastico 2011/2012. (Decreto n. 24)


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-bis;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il D.M. 29 novembre 2007, n. 267 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184 , di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
Visto il D.M. 1° dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014»;
Visto il comma 636 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale devono essere definiti per l'anno scolastico 2011/2012 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
Visto il D.M. del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267 «Disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento»;
Visto il D.M. del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 «Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie»;
Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione e' stato esteso al secondo anno della scuola secondaria di II grado;

Decreta:

Art. 1
Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2011/12.
I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.
Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parita' nell'anno scolastico 2011/12.
I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, forniscono e aggiornano tutte le informazioni richieste dal Sistema informativo del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca.
Le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado sono tenute a inserire i dati degli alunni nell'Anagrafe nazionale degli alunni.
Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 2
Piano annuale di riparto

Con apposito decreto del direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica sono ripartiti gli stanziamenti per le scuole paritarie iscritti nel Bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto disposto dal presente decreto ministeriale.
 
Art. 3
Piano regionale di assegnazione

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di erogazione dei contributi per l'anno scolastico 2011/12, tenendo conto delle risorse gia' assegnate per il periodo settembre-dicembre 2011 e delle risorse che saranno assegnate per il periodo gennaio-agosto 2012.
I predetti stanziamenti sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.
 
Art. 4
Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a societa' aventi fini di lucro o da queste controllate.
Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, ovvero:
associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
societa' interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;
imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
enti pubblici;
cooperative a mutualita' prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;
cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere dichiarate dai legali rappresentanti dei soggetti interessati (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, modif. da art. 15, legge n. 183/11).
 
Art. 5
Scuole dell'Infanzia paritarie

Le risorse assegnate all'Ufficio scolastico regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite da ciascun Ufficio come segue:
a) Il 20% e' ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
b) l'80% e' ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale
Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria, gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale.
Il contributo e' corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.
 
Art. 6
Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficolta' di apprendimento su progetto aggiuntivo.
In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilita' di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficolta' di apprendimento (decreto del Presidente della Repubblica n. 23/08, art. 3, comma 1, lett. C).
Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque la assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole, nel rispetto delle priorita' di cui all'art. 3, e per l'handicap ai sensi del successivo art. 8.
Resta fermo che alle scuole primarie gia' parificate e' erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Non sono erogati contributi alle scuole che non abbiano inserito i dati richiesti nella «Anagrafe nazionale degli alunni».
 
Art. 7
Scuole secondarie di I e II grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate, sono ripartite come segue:
a) Il 20% e' ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nella «Anagrafe nazionale alunni», non inferiore a 8 in ciascuna classe;
b) l'80% e' ripartito fra tutte le scuole senza fini di lucro.
Le risorse di cui al punto a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse.
Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati alla «Anagrafe nazionale degli alunni».
 
Art. 8
Contributi per l'inserimento dell'handicap
nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, che accolgono alunni con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla legge n. 104/92 e successive disposizioni applicative, iscritti e frequentanti, e' assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 novembre 2011, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potra' essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
Non rientrano nel computo gli alunni con certificazione di handicap nelle scuole primarie per i quali il contributo e' previsto nelle convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 9 gennaio 2008.
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado il contributo e' corrisposto solo per gli studenti inseriti nell'anagrafe nazionale degli alunni.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 26 marzo 2012

Il Ministro: Profumo

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 48
 
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