Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2012 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 18 giugno 2012
Regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili. (Regolamento n. 42).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 9, comma 3, secondo cui l'ISVAP stabilisce con regolamento i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 2, comma 5, ai sensi del quale le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza;
Visto il proprio «regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP»;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («D.L. Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le linee guida del 20 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, elaborate congiuntamente dalla Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP in tema di criteri per l'applicazione della menzionata disposizione;
Visto il protocollo d'intesa del 14 giugno 2012 per il coordinamento tra Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e AGCM ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il procedimento per la dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione, qualora incompatibili ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, determinando altresi' i termini di conclusione e le unita' organizzative responsabili del procedimento;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione i quali, nonostante l'esistenza di una situazione di incompatibilita' ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non abbiano rimosso tale incompatibilita' attraverso l'opzione di cui al comma 2-bis della medesima disposizione e in relazione ai quali la decadenza non sia stata dichiarata, nei termini di legge, dagli organi competenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione interessate.
2. Ove non diversamente disposto nel presente regolamento, al procedimento in questione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 3

Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile
del procedimento e responsabile del procedimento

1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' individuata nei servizi di vigilanza I o II.
2. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa di cui al comma 1. Il responsabile del procedimento puo' designare altro dipendente assegnato all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento riassume la responsabilita' del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4

Attivita' pre-procedimentale

1. L'ISVAP intraprende l'attivita' di verifica preliminare, tendente ad accertare la possibile esistenza di una situazione di incompatibilita' ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, una volta ricevuta documentazione ovvero acquisite, in qualunque modo, informazioni circostanziate al riguardo.
2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilita' deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, l'ISVAP informa tempestivamente, anche per le vie brevi, l'altra o le altre menzionate Autorita' del ricevimento della documentazione ovvero dell'acquisizione delle informazioni circostanziate sulla possibile esistenza della situazione di incompatibilita'. L'ISVAP scambia con la Banca d'Italia e/o la CONSOB la documentazione e le informazioni rilevanti per le rispettive attivita' di verifica e approfondimento preliminare.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'ISVAP collabora con la Banca d'Italia e/o la CONSOB, confrontandosi, in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'art. 5, sull'esito delle attivita' di verifica e approfondimento preliminare rispettivamente poste in essere e coordinandosi ai fini dell'eventuale avvio del procedimento.
4. Ai fini dell'attivita' di verifica preliminare di cui ai commi 1 e 2, le imprese di assicurazione e riassicurazione comunicano all'ISVAP, entro il termine di 30 giorni dallo loro adozione, le delibere con cui, ai sensi dell'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' stata dichiarata la decadenza dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice, nonche' quelle con cui si e' motivatamente ritenuto di non procedere a tale dichiarazione.
 
Art. 5

Avvio del procedimento

1. L'ISVAP avvia il procedimento entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione delle informazioni circostanziate di cui all'art. 4, comma 1.
2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilita' sia valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, il termine di cui al comma 1 decorre per l'ISVAP dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione delle informazioni circostanziate inviate dalla o dalle menzionate Autorita'.
 
Art. 6

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, salvo che sussistano particolari esigenze di celerita' del procedimento, da' comunicazione, con tempestivita' e comunque non oltre venti giorni dalla data di cui all'art. 5, comma 1, dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 7

Il procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo di decadenza disciplinato dal presente regolamento si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facolta' di presentare memorie scritte e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. L'ISVAP puo' formulare richieste al fine di acquisire la documentazione e le informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento.
4. Nei casi in cui l'esistenza della situazione di incompatibilita' deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, l'ISVAP trasmette all'altra o alle altre menzionate Autorita' le richieste istruttorie formulate, nonche' le memorie, le informazioni e i documenti ricevuti in relazione ai commi 2 e 3. In tali casi, inoltre, l'ISVAP si confronta, in tempo utile, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, con la Banca d'Italia e/o con la CONSOB sugli esiti dell'attivita' istruttoria svolta.
 
Art. 8

Collaborazione con l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato

1. L'ISVAP puo' consultare l'AGCM qualora nel corso dell'attivita' di cui all'art. 4 si renda necessario effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Nel caso in cui la necessita' di tale valutazione emerga successivamente all'avvio del procedimento di decadenza, l'ISVAP puo' chiedere all'AGCM di formulare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, un proprio parere in argomento. Il termine e' sospeso laddove l'AGCM rappresenti ulteriori esigenze istruttorie ovvero richieda all'ISVAP ulteriore documentazione. Il termine riprende a decorrere dalla data di acquisizione da parte dell'AGCM delle integrazioni istruttorie o della documentazione richiesta.
3. Nel caso in cui la fattispecie oggetto del parere configuri un'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere e' reso unitamente al provvedimento di non avvio dell'istruttoria o di conclusione dell'istruttoria adottato dall'AGCM ai sensi della medesima legge.
4. Nel caso in cui l'ISVAP, nello svolgimento delle attivita' di cui al presente regolamento, acquisisca documentazione relativa a fattispecie da cui emerga la possibile sussistenza di situazioni di controllo di fatto secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ne informa tempestivamente l'AGCM, trasmettendo la relativa documentazione.
 
Art. 9

Sospensione e interruzione dei termini

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 1, e' sospeso nei seguenti casi:
a) l'ISVAP ha richiesto la documentazione e le informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3. Il termine e' sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della richiesta;
b) l'ISVAP ha richiesto parere all'AGCM ai sensi dell'art. 8, comma 2. Il termine e' sospeso dalla data della richiesta e fino alla ricezione del parere e comunque per un tempo massimo di centottanta giorni;
c) la Banca d'Italia e/o la CONSOB abbiano sospeso il procedimento di propria competenza per cause previste dalla rispettiva disciplina, nei casi in cui l'esistenza della situazione di incompatibilita' deve essere valutata anche dalla o dalle menzionate Autorita'.
2. L'ISVAP comunica agli interessati la data di inizio e termine della sospensione.
3. Restano fermi i casi di sospensione e di interruzione dei termini del procedimento previsti in via generale, ed in quanto compatibili, dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 10

Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione, i termini di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, sono fissati, con riferimento alle situazioni di incompatibilita' ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, risultanti alla data del 27 aprile 2012, rispettivamente, in centocinquanta e novanta giorni.
 
Art. 11

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorita'.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti amministrativi gia' pendenti alla data di entrata in vigore.
Roma, 18 giugno 2012

Il presidente: Giannini
 
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