Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 giugno 2012
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0009).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede che le risorse derivanti dalle erogazioni liberali confluiscono nelle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, ai fini della realizzazione degli interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 1° giugno 2012, n. 0002, del 2 giugno 2012, n. 0003 e del 6 giugno 2012, n. 0004;
Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticita' causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, senza soluzione di continuita', all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonche' all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', anche con riferimento all'evoluzione dei fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse;
Visto il comunicato del 5 giugno 2012 della Commissione grandi rischi e le conseguenti iniziative assunte dal Governo e dal Comitato operativo della protezione civile;
Ritenuto, pertanto, necessario, autorizzare l'impiego di personale delle Forze armate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, con compiti di soccorso alle popolazioni, superamento della situazione emergenziale, vigilanza e pattugliamento;
Ravvisata, inoltre, la necessita' di provvedere alla modifica dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2012, n. 0004, al fine di rendere coerenti le disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74;
Sentito il Ministero della difesa;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di assicurare i necessari interventi di soccorso e le attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza, nonche' la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori colpiti dal sisma, per impedire condotte criminose, e' autorizzato l'impiego, a decorrere dal 10 giugno 2012 e sino al 29 luglio 2012, di un contingente di 300 militari delle Forze armate che agiscono ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Al personale di cui al presente comma, per i giorni di effettivo impiego, sono attribuiti l'indennita' giornaliera onnicomprensiva e il limite individuale medio mensile di compenso per lavoro straordinario individuati dal decreto adottato ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dell'art. 33, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 632.775,00 si provvede a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45301 del 22 maggio 2012 mediante aperture di credito in favore di un funzionario delegato individuato dal Ministero della difesa.
 
Art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 giugno 2012, n. 0003, le parole: «euro 30.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 34.900.000,00».
2. All'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2012, n. 0004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, le parole da: «, per il successivo trasferimento» a: «2 giugno 2012, n. 0003» sono soppresse;
b) all'art. 1, comma 4, le parole: «dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».
 
Art. 3

1. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di assistenza alla popolazione in caso di emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere, in termini di assoluta urgenza, al reintegro ed alla riparazione dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato a provvedere, in termini di assoluta urgenza, all'acquisizione e al reintegro dei materiali dei Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno e dei materiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per fronteggiare gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45301 del 22 maggio 2012.
 
Art. 4

1. Al fine di garantire nel piu' breve tempo possibile il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nell'ambito delle colonne mobili delle organizzazioni di rilievo nazionale, delle colonne mobili delle Regioni e Province autonome e della colonna mobile della Croce Rossa Italiana, impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a concedere alle organizzazioni suindicate contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che le predette organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalita' e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonche', qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione. I contributi sono concessi nei limiti specificati al successivo comma 2.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4,5 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45301 del 22 maggio 2012 e cosi' ripartite:
a) entro il limite di euro 1,7 milioni, in favore delle organizzazioni di volontariato delle colonne mobili delle organizzazioni di rilievo nazionale;
b) entro il limite di euro 400.000,00, in favore della Croce Rossa Italiana;
c) entro il limite di euro 2,4 milioni, in favore delle organizzazioni di volontariato delle colonne mobili delle Regioni e Province autonome.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento da adottarsi sentite, per quanto di rispettiva competenza, la Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la Croce Rossa Italiana e la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, stabilisce le procedure per l'individuazione delle organizzazioni beneficiarie, in ragione dell'effettivo impegno nelle aree terremotate, per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1, nonche' per la quantificazione dei contributi e la relativa erogazione, nonche' le procedure per lo svolgimento degli opportuni controlli.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2012

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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