Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2012
Direttiva in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 2, lettera b), e 9, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, i quali stabiliscono, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' conferire ai Ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo dell'Italia con i paesi in via di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il prof. Andrea Riccardi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 con il quale e' stato conferito al Ministro senza portafoglio prof. Andrea Riccardi l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Considerato che le attivita' di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, realizzate da piu' Ministeri nell'ambito dei propri compiti, anche in raccordo con enti locali, organizzazioni non governative ed altri soggetti privati, investono scelte di politica generale del Governo per le quali si richiede l'unita' di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessita' di assicurare che tali attivita' siano sempre coerenti tra loro e con gli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo fissati a livello nazionale ed internazionale;
Considerata l'opportunita' che il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione eserciti la funzione di indirizzo, promozione e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri delle politiche e delle iniziative in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
Sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Emana

la seguente direttiva:

Art. 1

1. Il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione, nell'ambito dei poteri generali di indirizzo dell'attivita' di governo, esercita le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' dei Ministeri che hanno competenza in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare del Ministero degli affari esteri, realizzate anche in raccordo con altri soggetti pubblici o privati che svolgono attivita' di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare unita', coerenza ed efficacia della politica generale del Governo in tale settore, in conformita' con le indicazioni dell'OCSE/DAC e dell'Unione europea sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo.
 
Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione:
a) si avvale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ferme restando le procedure e le competenze previste dalla legge n. 49 del 1987; gli altri Ministeri che svolgono attivita' di cooperazione allo sviluppo assicurano la loro collaborazione con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
b) puo' convocare e presiedere tavoli istituzionali e riunioni di coordinamento tra i soggetti interessati per assicurare che la programmazione delle politiche di cooperazione sia coerente con le risorse assegnate, con gli obiettivi di legge, con gli indirizzi dettati dal Parlamento e con il quadro politico normativo internazionale;
c) partecipa alle riunioni del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge n. 49 del 1987.
 
Art. 3

1. Il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza della politica di cooperazione allo sviluppo con la politica estera.
 
Art. 4

1. Il presente decreto ha efficacia per il periodo di durata del mandato del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
2. Dalla presente direttiva non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 6 aprile 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 217
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone