Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2012 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012
Modalita' di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione di cui all'art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
del Ministero della giustizia

Visto l'articolo 1202 del codice civile;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante "Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto l'art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente "Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilita'", come modificato, da ultimo, dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Visti gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come novellati dall'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il Direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;
Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento interdirigenziale 8 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato esteso ad ulteriori uffici il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari;
Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per stabilire le modalita' di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.

Dispongono:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
a) intermediario originario: la banca o l'intermediario finanziario con il quale e' in essere il finanziamento oggetto di surroga ai sensi dell'art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) intermediario subentrante: la banca o l'intermediario finanziario che concede un mutuo finalizzato all'estinzione del finanziamento erogato dall'intermediario originario;
c) debitore: il soggetto finanziato che esercita la facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile;
d) atto di mutuo: l'atto con il quale e' erogato il mutuo dall'intermediario subentrante e nel quale e' indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
e) quietanza: la quietanza rilasciata dall'intermediario originario, nella quale e' menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento;
f) atto di surrogazione: l'atto di cui all'art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con il quale il debitore dichiara di voler surrogare l'intermediario subentrante nei diritti dell'intermediario originario.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, ai sensi dell'art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai contratti di finanziamento conclusi da banche o intermediari finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonche' ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
 
Art. 3

Presentazione dell'atto di surrogazione

1. I notai possono avvalersi delle procedure previste dagli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, per la presentazione al conservatore dei registri immobiliari dell'atto di surrogazione presso gli Uffici provinciali ove e' attiva la trasmissione telematica del titolo.
2. L'atto di surrogazione, se stipulato per atto pubblico, puo' contenere, per dichiarazione del notaio rogante, l'attestazione che si sono verificate le condizioni, relative al mutuo e all'intervenuta quietanza, affinche' la surrogazione abbia effetto.
3. La trasmissione telematica riguarda la copia autentica dell'atto, integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale prevista dall'articolo 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
4. Rimane ferma la possibilita' di richiedere al conservatore l'annotazione di surrogazione con le modalita' ordinarie.
 
Art. 4

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008 sono utilizzate anche per la trasmissione telematica dei titoli di cui al presente provvedimento.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale
dell'Agenzia del territorio
Alemanno
Il direttore generale
della giustizia civile del Ministero della giustizia
Saragnano
 
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