Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 giugno 2012
Riconoscimento, al sig. Mladen Glavasevic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.


IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Vista la domanda con la quale il sig. Mladen Glavasevic, nato a Sabac (Repubblica di Serbia) il giorno 25 settembre 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato a luglio 2008 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Belgrado (Repubblica di Serbia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;
Considerato che il titolo oggetto della domanda e' identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente nella Repubblica Serba con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato a luglio 2008 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Belgrado (Repubblica di Serbia), al sig. Mladen Glavasevic, nato a Sabac (Repubblica di Serbia) il giorno 25 settembre 1982, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).
 
Art. 2

1. Il sig. Mladen Glavasevic e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Roma, 12 giugno 2012

p. Il direttore generale: Bisignani
 
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