IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009, n. 3920 del 28 gennaio 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2012, recante la «Revoca dello stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio- ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado»; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Vista la nota del Commissario delegato pro-tempore per l'emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Marano e Grado del 16 aprile 2012; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' socio-ambientale determinatosi nella laguna di Marano Lagunare (UD) e Grado (GO). 2. Per i fini di cui al comma 1, il dott. Luca Ciriani, Assessore all'ambiente delegato alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Per i fini di cui al comma 2, il dott. Gianni Menchini, Commissario delegato pro-tempore, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al dott. Luca Ciriani tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale. 4. Il dott. Ciriani, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale costituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3217/2002 e successive modifiche e integrazioni. Egli puo' avvalersi, altresi', delle strutture organizzative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. 6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, ivi compresa la copertura degli oneri derivanti dall'avvalimento del personale di cui al comma 4, primo periodo, il dott. Luca Ciriani provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3217/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2012
Il Capo del dipartimento: Gabrielli |