Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 giugno 2012 |
Decadenza della societa' SIMAR-GIOCHI E TELEFONIA S.r.l., in Pachino dalla concessione n. 1559 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al d.P.R. dell'8 aprile 1998, n. 169. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli; Vista la convenzione di concessione n. 1559 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della SIMAR-GIOCHI E TELEFONIA S.r.l. nei locali siti in Via Cavour n. 35 - 96018 Pachino (SR); Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»; Vista la nota prot. n. 2012/17681/Giochi/SCO del 19 aprile 2012 con la quale il predetto concessionario e' stato invitato alla regolarizzazione della posizione contabile e contestualmente e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni della stessa, l'avvio del procedimento di decadenza; Considerato che con la predetta nota il concessionario e' stato, altresi', invitato a provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria; Considerato che il concessionario in questione, a fronte della suddetta comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione, e' stato disposto, come comunicato con la nota di cui sopra, il distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della concessione n. 1559 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con societa' SIMAR-GIOCHI E TELEFONIA S.r.l. con sede legale in Via Cavour n. 35 - 96018 Pachino (SR), operante nel comune di Pachino (SR). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2012
Il direttore: Tagliaferri |
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