Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 giugno 2012 |
Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'impiego di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto 25 ottobre 2011. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ora nell'allegato che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari; Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione; Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»; Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilita' della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri; Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata recepita con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 12 del 17 gennaio 2011; Visto il decreto dirigenziale 25 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2011, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 30 giugno 2012; Considerato che il suddetto decreto prevedeva, in particolare, l'acquisizione del parere sui risultati del progetto di monitoraggio e ricerca APENET condotte a livello nazionale, da parte dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), da sottoporre alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari; Considerato che l'acquisizione di tale parere si e' reso necessario in quanto dalla Relazione APENET emergeva un quadro complesso e non ancora esaustivo in merito ai fattori di rischio per la salute delle api essenzialmente connessi alla dispersione delle polveri contenenti le sostanze attive in questione e agli effetti letali e sub letali associati alla presenza di residui di neonicotinoidi e fipronil, nonche' all'impolveramento delle api in situazione di differente umidita'; Considerato che il parere richiesto ufficialmente all'EFSA per il tramite della Commissione europea non e' ancora pervenuto; Considerato che in data 25 aprile 2012 la Commissione europea ha dato mandato all'EFSA di effettuare un' analisi approfondita degli effetti delle sostanze attive neonicotinoidi sulle api, la cui pubblicazione e' in programma entro il mese di dicembre 2012; Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, nel corso della riunione del 20 giugno 2012, ha ravvisato la necessita' di prorogare in via precauzionale la sospensione di cui al decreto dirigenziale 25 ottobre 2011, in attesa di acquisire da parte dell'EFSA sia il parere sui risultati del progetto APENET, sia le conclusioni delle analisi in merito agli effetti acuti e cronici delle sostanze attive neonicotinoidi sulle api; Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere, in via precauzionale, alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 25 ottobre 2011 per ulteriori sette mesi, al fine di acquisire le suddette valutazioni dell'EFSA e sottoporre nuovamente la questione alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;
Decreta:
Il termine fissato all'art. 1 del decreto dirigenziale del 25 ottobre 2011 e' prorogato al 31 gennaio 2013. Il presente decreto sara' notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2012
Il direttore generale: Borrello |
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