Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 31;
Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al libro V, capo V, del codice civile

1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea e' convocata dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione»;
b) al secondo comma, le parole: «, diverse dalle societa' cooperative,» sono soppresse.
2. Al primo comma dell'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze piu' elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.».
3. All'articolo 2376 del codice civile dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali.».
4. All'articolo 2415 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione»;
b) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.»;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 31 della legge 7 luglio
2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 31 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli
azionisti di societa' quotate). - 1. Nella predisposizione
del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli
azionisti di societa' quotate, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, in quanto compatibili, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di
recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi
della delega di cui al presente articolo, escludendo da
esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati
e non armonizzati, e le societa' cooperative;
b) individuare le norme di recepimento della
direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui
al presente articolo applicabili alle societa' emittenti
azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle
societa' emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni
con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
c) indicare il termine minimo che deve intercorrere
fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data
di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione,
tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa
degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva
convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e
assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni
di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva
2007/36/CE;
d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso
di convocazione a quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 3,
della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalita' di
diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione
nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri
amministrativi a carico della societa' emittente;
e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di
integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui
all'art. 126-bis del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto
dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non
avvalendosi dell'opzione di cui all'art. 6, paragrafo 1,
secondo comma, e confermando la partecipazione minima per
il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale
sociale, nonche' quanto previsto dal citato art. 126-bis,
comma 3;
f) adeguare la disciplina della legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a
quanto previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/36/CE,
introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle
norme in materia di legittimazione all'esercizio dei
diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in
gestione accentrata, nonche' in materia di disciplina
dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari
e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle
disposizioni normative in materia di gestione accentrata e
dematerializzazione;
g) individuare la data di registrazione tenendo conto
dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione
della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione
all'assemblea, anche tramite un rappresentante,
dell'azionista, nonche' dell'esigenza di adeguata
organizzazione della riunione assembleare;
h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti
sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di
aggiornamento del libro dei soci, valutando altresi'
l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli
azionisti, per il tramite degli intermediari;
i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre
domande connesse all'ordine del giorno prima
dell'assemblea, prevedendo che la societa' fornisca una
risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso
contenuto, al piu' tardi nella riunione assembleare, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2, della
direttiva 2007/36/CE;
l) rivedere la disciplina della rappresentanza in
assemblea, al fine di rendere piu' agevoli ed efficienti le
procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola
altresi' all'art. 10 della direttiva 2007/36/CE,
avvalendosi delle facolta' di cui al paragrafo 2, secondo
comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo
articolo e confermando quanto previsto dall'art. 2372,
secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;
m) identificare le fattispecie di potenziale
conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista
rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'art.
10, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva
2007/36/CE;
n) rivedere e semplificare la disciplina della
sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le
modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza
in assemblea in attuazione della delega di cui al presente
articolo e preservando un adeguato livello di affidabilita'
e trasparenza;
o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite
mezzi elettronici dei diritti sociali presi in
considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;
p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari
necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi
della delega di cui al presente articolo;
q) prevedere per la violazione delle disposizioni
adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo
a euro 500.000.
2. Dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- La direttiva 2007/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 luglio 2007, n. L 184.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, 27
(Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa'
quotate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
2010, n. 53, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2366 del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2366 (Formalita' per la convocazione). -
L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal
consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione
mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie
da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano
indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati
nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le societa'
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le
modalita' di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle
leggi speciali.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo', in deroga al comma
precedente, consentire la convocazione mediante avviso
comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.
In mancanza delle formalita' previste per la
convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale
sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo'
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere
data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte
ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.».
- Il testo dell'art. 2369 del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se all'assemblea non e' complessivamente
rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo
precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee
delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si
tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per
l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e
quarto comma, nonche' dell'art. 2368, primo comma, secondo
periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze
previste dal settimo comma del presente articolo. Restano
salve le disposizioni di legge o dello statuto che
richiedono maggioranze piu' elevate per l'approvazione di
talune deliberazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere
fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non
puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 e' ridotto ad
otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e
l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di piu' di un terzo del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della
societa', la revoca dello stato di liquidazione, il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione
delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria e'
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda,
quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.».
- Il testo dell'art. 2376 del Codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2376 (Assemblee speciali). - Se esistono diverse
categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono
diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea,
che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti
alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni
relative alle assemblee straordinarie .
Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono
ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione
all'intervento e al voto nella relativa assemblea e'
disciplinata dalle leggi speciali.».
- Il testo dell'art. 2415 del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti). -
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di gestione o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel
primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non
estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di
gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al
voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata
dalle leggi speciali.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza.».



 
Art. 2

Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea dopo le parole: «individua con regolamento» sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori»;
b) alla lettera c) le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 83-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'articolo 83-bis, comma 2,»;
c) alla lettera m) le parole: «dal comma 4 dell'articolo 83-sexies,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 83-sexies, comma 4,»;
d) dopo la lettera o) e' inserita la seguente:
«o-bis) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;»;
e) alla lettera p) le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «e» e le parole: «ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma».
2. All'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «rinviare» e' sostituita dalla seguente: «demandare»;
b) la parola: «demandate» e' sostituita dalla seguente: «delegate»;
c) dopo le parole: «della Consob» e' inserita la seguente: «esercitata».
3. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «La vigilanza sulle societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «La vigilanza sul sistema di gestione accentrata»;
b) dopo le parole: «possono chiedere alle societa'» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari».
4. All'articolo 83-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «documenti»;
b) al comma 2, le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le caratteristiche indicate al comma 1».
5. La rubrica dell'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Emissione di strumenti finanziari».
6. All'articolo 83-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Non puo' esservi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non puo' esservi».
7. All'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguente modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purche' le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.»;
c) al comma 4, le parole: «fissata per l'assemblea in prima convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «indicata nel comma 2, ultimo periodo» e le parole: «entro il successivo termine indicato nello statuto delle societa' indicate nel comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle societa' cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non puo' essere superiore a due giorni non festivi.».
8. All'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), le parole: «le registrazioni di cui all'articolo 83-octies» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies».
9. All'articolo 83-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed f), e» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e g),» e dopo le parole: «dell'articolo 83-duodecies» sono inserite le seguenti: «nonche', nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformita' alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «su supporto informatico» sono aggiunte le seguenti: «in un formato comunemente utilizzato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle societa' cooperative non si applica il comma 1.».
10. All'articolo 83-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea»;
b) al comma 2, le parole: «devono pervenire» sono sostituite dalla seguente: «pervengono»;
c) al comma 3, dopo le parole: «tanti soci che rappresentino» e' inserita la seguente: «almeno»;
d) al comma 4, dopo le parole: «a disposizione dei soci» sono inserite le seguenti: «su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».
11. Dopo l'articolo 83-duodecies e' inserito il seguente:

«Art. 83-terdecies
Pagamento dei dividendi

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili la cui distribuzione e' deliberata dall'assemblea di societa' italiane con azioni ammesse con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea e' determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile individuata dall'assemblea con la medesima delibera, la quale fissa altresi' la data e le modalita' del relativo pagamento.».
12. Alla rubrica della sezione II, capo II, titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «rappresentati da titoli» sono sostituite dalle seguenti: «cartolari».
13. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «titoli» e' sostituita dalla seguente: «documenti».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 81 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 81 (Regolamento di attuazione e regolamento dei
servizi). - 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
individua con regolamento, al fine di assicurare la
trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata
prestazione dei servizi e la tutela degli investitori:
a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari
e le attivita', previste dal presente titolo, che essi sono
abilitati a svolgere;
b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione
accentrata;
c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico
degli strumenti finanziari indicate all'art. 83-bis, comma
2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle
disposizioni del presente titolo;
d) le procedure e le modalita' per assoggettare o
sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti
finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei
relativi presupposti;
e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da
stipularsi tra la societa' di gestione accentrata e
l'emittente, ovvero l'intermediario;
f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle
registrazioni e dei conti accesi presso la societa' di
gestione accentrata e l'intermediario;
g) le forme e le modalita' che la societa' di
gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e
nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio
di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai
singoli intermediari;
h) le forme e le modalita' che gli intermediari
devono osservare nella tenuta dei conti e
nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi,
rispettando il principio di separatezza tra i conti propri
e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
i) le modalita' con le quali la societa' di gestione
accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le
evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli
intestati agli intermediari, nonche' le relative
comunicazioni;
l) le modalita' con le quali gli intermediari devono
garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei
conti propri presso la societa' di gestione accentrata e
quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
m) fatto salvo quanto previsto dall'art. 83-sexies,
comma 4, i modelli, le modalita', i termini e
l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca
delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la
rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente,
dall'art. 83-quinquies, comma 3, e dall'art. 83-sexies;
n) i criteri e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' indicata nell'art. 83-octies;
o) i termini entro i quali gli intermediari e le
societa' di gestione accentrata adempiono, ai sensi
dell'art. 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e
dell'art. 89, rispettivamente, agli obblighi di
segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi
diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai
sensi dell'art. 83-octies;
o-bis) le modalita' e i termini di comunicazione, su
richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal
regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari
degli strumenti finanziari e degli intermediari che li
detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli
strumenti finanziari di vietare espressamente la
comunicazione dei propri dati identificativi e fatto
altresi' salvo quanto previsto dall'art. 83-duodecies per
gli strumenti finanziari ivi previsti;
p) le ulteriori disposizioni necessarie per
l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e
quelle comunque dirette a perseguire le finalita' indicate
nella prima parte del presente comma.
2. La societa' di gestione accentrata adotta il
regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti,
le modalita' di svolgimento, i criteri per l'ammissione
alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti
finanziari, sulla base di principi non discriminatori,
trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi e'
approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' stabilire che
i corrispettivi per i servizi svolti dalla societa' di
gestione accentrata, nonche' i corrispettivi richiesti
dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e
segnalazioni previste dal capo II del presente titolo,
siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime
autorita'.
2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 puo'
demandare al regolamento dei servizi la disciplina di
alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma
o di altre disposizioni del presente titolo, alla potesta'
regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca
d'Italia.».
- Il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 82 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema di
gestione accentrata e' esercitata dalla Consob, al fine di
assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e
dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al
contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca
d'Italia possono chiedere alle societa' e agli intermediari
la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e
documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini.
2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinche' la
regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad
assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita'
indicate nel comma 1 e possono richiedere alla societa'
modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a
eliminare le disfunzioni riscontrate.».
- Il testo dell'art. 83-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 83-bis (Ambito di applicazione). - 1. Gli
strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono
essere rappresentati da documenti.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il
regolamento indicato dall'art. 81, comma 1, puo' prevedere
che siano assoggettati alla disciplina della presente
sezione anche strumenti finanziari non aventi le
caratteristiche indicate al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli
alla disciplina della presente sezione.».
- Il testo dell'art. 83-ter del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 83-ter (Emissione di strumenti finanziari). - 1.
Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti
alla disciplina della presente sezione deve essere scelta
un'unica societa' di gestione accentrata. L'emittente
comunica alla societa' l'ammontare globale dell'emissione
di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni
ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato
nell'art. 81, comma 1. La societa' di gestione accentrata
apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.».
- Il testo dell'art. 83-quinquies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto). -
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto
indicato nell'art. 83-quater, comma 3, ha la legittimazione
piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari in esso registrati, secondo la
disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del
presente titolo. Il titolare puo' disporre degli strumenti
finanziari registrati nel conto in conformita' con quanto
previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo
favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e'
soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti
titolari.
3. Salvo quanto previsto all'art. 83-sexies, la
legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni rilasciate
in conformita' alla proprie scritture contabili dagli
intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale
esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri
diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono
nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le
certificazioni suddette.
4. Fuori dai casi previsti dall'art. 2352, ultimo
comma, del codice civile, non puo' esservi, per gli stessi
strumenti finanziari, piu' di una certificazione ai fini
della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.».
- Il testo dell'art. 83-sexies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed
esercizio del voto). - 1. La legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1
e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
dei conti indicati all'art. 83-quater, comma 3, relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha
riguardo alla data della prima convocazione purche' le date
delle eventuali convocazioni successive siano indicate
nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha
riguardo alla data di ciascuna convocazione.
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma
2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti finanziari
oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del
soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un
termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non
possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea.
Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni
diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non
puo' essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo
statuto non impedisca la cessione degli strumenti
finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta
l'obbligo per l'intermediario di rettificare la
comunicazione precedentemente inviata.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono
pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2,
ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento,
oppure entro il successivo termine indicato nello statuto
ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini
indicati nel presente comma, purche' entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
emessi dalle societa' cooperative si applicano i commi 1, 3
e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il
consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei
sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri
Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3
non puo' essere superiore a due giorni non festivi.».
- Il testo dell'art. 83-novies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 83-novies (Compiti dell'intermediario). - 1.
L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del
conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora
quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, le
certificazioni di cui all'art. 83-quinquies, comma 3,
quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari;
c) effettua, a richiesta dell'interessato, le
comunicazioni previste dall'art. 83-sexies; la richiesta
puo' essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee
di uno o piu' emittenti, fino a diversa indicazione; in tal
caso, l'intermediario provvede senza necessita' di
ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;
d) segnala all'emittente i nominativi dei soggetti
che hanno richiesto la certificazione prevista dall'art.
83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai quali sono
stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il
diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la
titolarita' di strumenti finanziari nominativi,
specificandone le relative quantita' ai fini degli
adempimenti a carico dell'emittente;
e) segnala altresi' all'emittente, a richiesta
dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni
vigenti i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti
finanziari ai fini degli adempimenti a carico
dell'emittente;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti
richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state
effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea,
segnala all'emittente i nominativi degli aventi diritti
sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a
carico dell'emittente;
g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui
alla lettera c) e le segnalazioni di cui alle lettere d),
e) ed f), segnala all'emittentei vincoli sugli strumenti
finanziari iscritti ai sensi dell'art. 83-octies.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate
dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge,
il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.
3. L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica
altresi' con riferimento agli strumenti finanziari non
ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e
registrati presso i conti degli intermediari.».
- Il testo dell'art. 83-undecies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 83-undecies (Obblighi degli emittenti azioni). -
1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in
conformita' alle comunicazioni e alle segnalazioni
effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-novies,
comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), e dell'art.
83-duodecies nonche', nell'ipotesi di sollecitazione di
deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformita' alle
comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi
dell'art. 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento
delle medesime.
2. Fermo restando l'art. 2421 del codice civile, anche
qualora il libro soci non sia formato o tenuto con
strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro
sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche
su supporto informatico in un formato comunemente
utilizzato.
3. Alle societa' cooperative non si applica il comma 1.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Il testo dell'art. 83-duodecies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti). -
1. Ove previsto dallo statuto, le societa' italiane con
azioni ammesse alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento
e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite
una societa' di gestione accentrata, i dati identificativi
degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la
comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni
registrate sui conti ad essi intestati.
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono
pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato
aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso
termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca
d'Italia, con regolamento.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facolta' di
cui al comma 1, la societa' e' tenuta ad effettuare la
medesima richiesta su istanza di tanti soci che
rappresentino almeno la meta' della quota minima di
partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art.
147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la
societa' ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti
dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza
di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci
per finalita' non coerenti con l'obiettivo di facilitare il
coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i
diritti che richiedono una partecipazione qualificata.
4. Le societa' pubblicano, con le modalita' e nei
termini indicati nell'art. 114, comma 1, un comunicato con
cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza
di identificazione, rendendo note le relative motivazioni
nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identita' e
la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di
richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi
a disposizione dei soci su supporto informatico in un
formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico,
fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.
5. Il presente articolo non si applica alle societa'
cooperative.».



 
Art. 3

Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-ter e' abrogato.
2. All'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'assemblea e' convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della societa' entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonche' con le altre modalita' ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'elezione» sono inserite le seguenti: «mediante voto di lista»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'avviso di convocazione reca:
a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare;
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie gia' all'ordine del giorno, nonche', anche mediante riferimento al sito Internet della societa', le eventuali ulteriori modalita' per l'esercizio di tali diritti;
2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalita' per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonche' le modalita' per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
d) le modalita' e i termini di reperibilita' del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
d-bis) le modalita' e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione e' richiesta da altre disposizioni.».
3. All'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «convocazione dell'assemblea» sono inserite le seguenti: «previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,» e le parole: «sulle materie» sono sostituite dalle seguenti: «su ciascuna delle materie»;
b) al comma 3 le parole: «proposte concernenti le» sono soppresse e le parole: «L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico».
4. All'articolo 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della societa':
a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalita' per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la societa' e' tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;
c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui e' suddiviso.».
5. L'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non e' indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.».
6. L'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«Art. 126-bis

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di
nuove proposte di delibera

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarita' della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa'. Colui al quale spetta il diritto di voto puo' presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine e' ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno. La relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalita' indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con le modalita' previste dall'articolo 125-ter, comma 1.».
7. L'articolo 127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«Art. 127-ter
Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa. La societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla societa'. Il termine non puo' essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la societa' fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea e rese pubbliche in una apposita sezione del sito Internet della societa'.
2. Non e' dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano gia' disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della societa' indicata nel comma 1-bis ovvero quando al richiedente sia gia' stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Ove il soggetto che ha posto una domanda prima dell'assemblea non sia presente, neppure per delega, all'adunanza, si considera fornita in assemblea la risposta allegata al verbale della medesima.».
8. All'articolo 127-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e comunque non inferiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale»;
b) al comma 2, le parole: «abbia anche temporaneamente detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «abbia detenuto» e le parole: «esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla societa'» sono sostituite dalle seguenti: «esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla societa'»;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della societa', l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali e' richiesto il beneficio nonche' le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio.
4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.».
9. All'articolo 135 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «individuate nel codice civile» sono inserite le seguenti: «e nel presente decreto».
10. L'articolo 135-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«Art. 135-bis
Disciplina delle societa' cooperative

1. Alle societa' cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-bis, nonche' il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresi' gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
3. Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, primo periodo, e' ridotto a dieci giorni.».
11. Gli articoli 135-ter, 135-quater, 135-quinquies, 135-sexies, 135-septies e 135-octies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.
12. All'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «facolta' di indicare» sono inserite le seguenti: «uno o piu'»;
b) al comma 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La delega puo' essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le societa' indicano nello statuto almeno una modalita' di notifica elettronica della delega.»;
d) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le societa' di gestione armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari che svolgono attivita' di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu' assemblee.».
13. All'articolo 135-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.»;
b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole».
14. All'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione,» sono sostituite dalle seguenti: «la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,»;
b) al comma 3, le parole: «del socio» sono soppresse;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.»;
d) al comma 5, le parole: «delle condizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni indicate».
15. All'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «il soggetto» sono inserite le seguenti: «, compreso l'emittente,».
16. All'articolo 137 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle societa' italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.».
17. All'articolo 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «CONSOB» e' sostituita dalla seguente: «Consob»;
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) sospendere l'attivita' di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;».
18. All'articolo 146 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ovvero dagli amministratori della societa'» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione»;
b) al comma 2-bis, le parole: «da parte degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione»;
c) al comma 3 le parole: «in terza convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «in terza o unica convocazione».
19. All'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa',»;
b) le parole: «chiamata a» sono sostituite dalle seguenti: «convocata per».
20. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale nonche' la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.»;
b) al comma 1-bis dopo le parole: «la data dell'assemblea» sono inserite le seguenti: «convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,».
21. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' previste all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finche' questa non abbia deliberato.».



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 125-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 125-bis (Avviso di convocazione dell'assemblea).
- 1. L'assemblea e' convocata mediante avviso pubblicato
sul sito Internet della societa' entro il trentesimo giorno
precedente la data dell'assemblea, nonche' con le altre
modalita' ed entro i termini previsti dalla Consob con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3,
ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali
quotidiani.
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione
mediante voto di lista dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo, il termine per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione e' anticipato al
quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447
e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1
e' posticipato al ventunesimo giorno precedente la data
dell'assemblea.
"4. L'avviso di convocazione reca:
a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare;
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure
da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea,
ivi comprese le informazioni riguardanti:
1) i termini per l'esercizio del diritto di porre
domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare
l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su
materie gia' all'ordine del giorno, nonche', anche mediante
riferimento al sito Internet della societa', le eventuali
ulteriori modalita' per l'esercizio di tali diritti;
2) la procedura per l'esercizio del voto per delega
e, in particolare, le modalita' per il reperimento dei
moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per
delega nonche' le modalita' per l'eventuale notifica, anche
elettronica, delle deleghe di voto;
3) la procedura per il conferimento delle deleghe
al soggetto eventualmente designato dalla societa' ai sensi
dell'art. 135-undecies, con la precisazione che la delega
non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto;
4) le procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
c) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, con
la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non avranno il
diritto di intervenire e votare in assemblea;
d) le modalita' e i termini di reperibilita' del
testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente
alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno
sottoposti all'assemblea;
d-bis) le modalita' e i termini di presentazione
delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione e del componente di minoranza del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza;
e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'art.
125-quater;
f) le altre informazioni la cui indicazione
nell'avviso di convocazione e' richiesta da altre
disposizioni.».
- Il testo dell'art. 125-ter del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 125-ter (Relazioni sulle materie all'ordine del
giorno). - 1. Ove gia' non richiesto da altre disposizioni
di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine
del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet della societa', e con le
altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, una
relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di
legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini
indicati dalle medesime norme, con le modalita' previste
dal comma 1. La relazione di cui all'art. 2446, primo
comma, del codice civile e' messa a disposizione del
pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 154-ter, commi 1, 1-bis e
1-ter.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi
dell'art. 2367 del codice civile, la relazione sulle
materie da trattare e' predisposta dai soci che richiedono
la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione
ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano
provveduto alla convocazione ai sensi dell'art. 2367,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a
disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle
proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
con le modalita' di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 125-quater del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
Art.125-quater (Sito Internet). - 1. Fermo restando
quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono
messi a disposizione sul sito Internet della societa':
a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine
del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo
termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i
documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per
il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per
il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono
essere resi disponibili in forma elettronica per motivi
tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalita' per
ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la societa' e'
tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per
corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;
c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di
convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale
sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di
azioni in cui e' suddiviso.
2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente
il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle
azioni per le quali e' stato espresso il voto, la
percentuale di capitale che tali azioni rappresentano,
nonche' il numero di voti favorevoli e contrari alla
delibera e il numero di astensioni, e' reso disponibile sul
sito Internet della societa' entro cinque giorni dalla data
dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'art.
2375 del codice civile e' comunque reso disponibile sul
sito Internet entro trenta giorni dalla data
dell'assemblea.».
- Il testo dell'art. 126 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 126 (Convocazioni successive alla prima). - 1.
2. Qualora lo statuto preveda la possibilita' di
convocazioni successive alla prima, se il giorno per la
seconda convocazione o per quelle successive non e'
indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in
seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta
giorni. In tal caso i termini previsti dall'art. 125-bis,
commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco
delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di
assemblea convocata ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, le
liste per l'elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione e del componente di minoranza del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate
presso l'emittente sono considerate valide anche in
relazione alla nuova convocazione. E' consentita la
presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'art.
147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a
quindici e dieci giorni.
3.
4.
5.».
- Il testo dell'art. 127-quater del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 127-quater (Maggiorazione del dividendo). - 1. In
deroga all'art. 2350, comma 1, del codice civile, gli
statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal
medesimo azionista per un periodo continuativo indicato
nello statuto, comunque non inferiore ad un anno o al minor
periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento
del dividendo annuale, attribuisca il diritto ad una
maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo
distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono
subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni
ulteriori. Il beneficio puo' estendersi anche alle azioni
assegnate ai sensi dell'art. 2442 del codice civile a un
azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel
primo periodo.
2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione
del periodo indicato nel comma 1, abbia detenuto,
direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari,
di societa' controllate o per interposta persona, una
partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale
della societa' o la minore percentuale indicata nello
statuto, la maggiorazione puo' essere attribuita solo per
le azioni che rappresentino complessivamente tale
partecipazione massima. La maggiorazione non puo' altresi'
essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il
suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente,
un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri
soci tramite un patto parasociale previsto dall'art. 122,
ovvero un'influenza notevole sulla societa'. In ogni caso
la maggiorazione non puo' essere attribuita alle azioni che
durante il periodo indicato nel comma 1 siano state
conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale
previsto dall'art. 122 che nel medesimo periodo o parte di
esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva
superiore a quella indicata nell'art. 106, comma 1.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito
comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I
benefici sono conservati in caso di successione universale,
nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle
azioni. In caso di fusione o scissione della societa' che
abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si
trasferiscono sulle azioni emesse dalle societa'
risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con
riferimento a tali societa'.
4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel
comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni
ai sensi dell'art. 2348 del codice civile.
4-bis. Colui che ha ottenuto l'assegnazione della
maggiorazione dichiara, su richiesta della societa',
l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal
comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'art.
83-quinquies attestante la durata della detenzione delle
azioni per le quali e' richiesto il beneficio nonche' le
attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali
ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina
l'assegnazione del beneficio.
4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto
prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso
ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.».
- Il testo dell'art. 135 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 135 (Percentuali di capitale). - 1. Per le
societa' cooperative le percentuali di capitale individuate
nel codice civile e nel presente decreto per l'esercizio di
diritti da parte dei soci sono rapportate al numero
complessivo dei soci stessi.».
- Il testo dell'art. 135-novies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 135-novies (Rappresentanza nell'assemblea). - 1.
Colui al quale spetta il diritto di voto puo' indicare un
unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la
facolta' di indicare uno o piu' sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il
diritto di voto puo' delegare un rappresentante diverso per
ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata
effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato
come titolare delle azioni nella comunicazione prevista
dall'art. 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni
fiduciarie, per conto di propri clienti, questi puo'
indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali
esso agisce ovvero uno o piu' terzi designati da tali
soggetti.
4. Se la delega prevede tale facolta', il delegato puo'
farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il
rispetto dell'art. 135-decies, comma 3, e ferma la facolta'
del rappresentato di indicare uno o piu' sostituti.
5. Il rappresentante puo', in luogo dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto
informatico, della delega, attestando sotto la propria
responsabilita' la conformita' della delega all'originale e
l'identita' del delegante. Il rappresentante conserva
l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere
dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega puo' essere conferita con documento
informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi
dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Le societa' indicano nello statuto almeno una
modalita' di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di
trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2372 del
codice civile. In deroga all'art. 2372, secondo comma, del
codice civile, le Sgr, le Sicav, le societa' di gestione
armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari che
svolgono attivita' di gestione collettiva del risparmio,
possono conferire la rappresentanza per piu' assemblee.».
- Il testo dell'art. 135-decies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 135-decies (Conflitto di interessi del
rappresentante e dei sostituti). - 1. Il conferimento di
una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi
e' consentito purche' il rappresentante comunichi per
iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale
conflitto e purche' vi siano specifiche istruzioni di voto
per ciascuna delibera in relazione alla quale il
rappresentante dovra' votare per conto del socio. Spetta al
rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al
socio le circostanze che danno luogo al conflitto
d'interessi. Non si applica l'art. 1711, secondo comma, del
codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso
un conflitto di interessi ove il rappresentante o il
sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la societa' o ne
sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia
sottoposto a comune controllo con la societa';
b) sia collegato alla societa' o eserciti
un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima
eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o
di controllo della societa' o dei soggetti indicati alle
lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della societa' o
dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado
dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla societa' o ai soggetti indicati
alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto
in conflitto di interessi e' consentita solo qualora il
sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal
caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il
relativo onere della prova rimangono in capo al
rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di
trasferimento delle azioni per procura.».
- Il testo dell'art. 135-undecies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla
societa' con azioni quotate). - 1. Salvo che lo statuto
disponga diversamente, le societa' con azioni quotate
designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i
soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea,
anche in convocazione successiva alla prima, una delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni
di voto.
2. La delega e' conferita mediante la sottoscrizione di
un modulo di delega il cui contenuto e' disciplinato dalla
Consob con regolamento. Il conferimento della delega non
comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di
voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel
comma 1.
3. Le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le
azioni non sono computate ai fini del calcolo della
maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante e' tenuto
a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di
terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine
del giorno. Mantiene altresi' la riservatezza sul contenuto
delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello
scrutinio, salva la possibilita' di comunicare tali
informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono
soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto
designato come rappresentante non possono essere conferite
deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob puo'
stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi
in alcuna delle condizioni indicate all'art. 135-decies
puo' esprimere un voto difforme da quello indicato nelle
istruzioni.».
- Il testo dell'art. 136 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 136 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione, si intendono per:
a) "delega di voto", il conferimento della
rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di
deleghe di voto rivolta a piu' di duecento azionisti su
specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da
raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a
influenzare il voto;
c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o
i soggetti che congiuntamente promuovono la
sollecitazione.».
- Il testo dell'art. 137 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 137 (Disposizioni generali). - 1. Al conferimento
di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si
applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi
modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano
alle deleghe di voto conferite in conformita' delle
disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto puo' prevedere disposizioni dirette a
facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte
degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si
applicano alle societa' cooperative.
4-bis. Le disposizioni della presente sezione si
applicano anche alle societa' italiane con strumenti
finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso
dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati
italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo
al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del
diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali
strumenti finanziari.».
- Il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 144 (Svolgimento della sollecitazione e della
raccolta). - 1. La Consob stabilisce con regolamento regole
di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della
sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento,
in particolare, disciplina:
a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega,
nonche' le relative modalita' di diffusione;
b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di
deleghe, nonche' le condizioni e le modalita' da seguire
per l'esercizio e la revoca delle stesse;
c) le forme di collaborazione tra il promotore e i
soggetti in possesso delle informazioni relative
all'identita' dei soci, al fine di consentire lo
svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob puo':
a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega
contengano informazioni integrative e stabilire particolari
modalita' di diffusione degli stessi;
b) sospendere l'attivita' di sollecitazione in caso
di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della
presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata
violazione delle predette disposizioni;
c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri
previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
3.
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo
sulle partecipazioni al capitale delle societa', copia del
prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle
autorita' di vigilanza competenti prima della
sollecitazione. Le autorita' vietano la sollecitazione
quando pregiudica il perseguimento delle finalita' inerenti
ai controlli sulle partecipazioni al capitale.».
- Il testo dell'art. 146 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 146 (Assemblea speciale). - 1. L'assemblea
speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune e sull'azione di responsabilita' nei suoi confronti;
b) sull'approvazione delle deliberazioni
dell'assemblea della societa' che pregiudicano i diritti
della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che
rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della
categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo; il fondo e' anticipato dalla societa',
che puo' rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di
risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
d) sulla transazione delle controversie con la
societa', con il voto favorevole di tante azioni che
rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della
categoria;
e) sugli altri oggetti d'interesse comune.
2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di
risparmio e' convocata dal rappresentante comune degli
azionisti di risparmio, ovvero dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di gestione, entro sessanta
giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e
quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da
tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino
almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della
categoria.
2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo
da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio
di gestione l'assemblea speciale e' convocata dal collegio
sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di
richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma
precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione.
3. In deroga all'art. 2376, secondo comma, del codice
civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1,
lettere b) e d), delibera in prima e in seconda
convocazione col voto favorevole di tante azioni che
rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci
per cento delle azioni in circolazione; in terza o unica
convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei
presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata
dai soci intervenuti. Si applica l'art. 2416 del codice
civile.».
- Il testo dell'art. 147-ter del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di
amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i componenti
del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di
liste di candidati e determina la quota minima di
partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in
misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale
o alla diversa misura stabilita dalla Consob con
regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del
flottante e degli assetti proprietari delle societa'
quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla
legge e dallo statuto. Lo statuto puo' prevedere che, ai
fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si
tenga conto delle liste che non hanno conseguito una
percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella
richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.
1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente,
anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel
rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari
per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla
societa', entro il venticinquesimo giorno precedente la
data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina
dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con
regolamento almeno ventuno giorni prima della data
dell'assemblea. La titolarita' della quota minima di
partecipazione prevista dal comma 1 e' determinata avendo
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del
socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso
l'emittente. La relativa certificazione puo' essere
prodotta anche successivamente al deposito purche' entro il
termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte
dell'emittente.
1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto
degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a
un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il
genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo
degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si
applica per tre mandati consecutivi. Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto
dal presente comma, la Consob diffida la societa'
interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il
termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di
inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a
tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla
carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di
formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso
di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da
adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
recate dal presente comma. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo
il sistema monistico.
2.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 2409-septiesdecies
del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio
di amministrazione e' espresso dalla lista di minoranza che
abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia
collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci
che hanno presentato o votato la lista risultata prima per
un numero di voti. Nelle societa' organizzate secondo il
sistema monistico, il componente espresso dalla lista di
minoranza deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza determinati
ai sensi dell'art. 148, commi 3 e 4. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno
uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero
due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu'
di sette componenti, devono possedere i requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma
3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori
requisiti previsti da codici di comportamento redatti da
societa' di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria. Il presente comma non si applica
al consiglio di amministrazione delle societa' organizzate
secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il
disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del
codice civile.
L'amministratore indipendente che, successivamente alla
nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne
immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e,
in ogni caso, decade dalla carica.».
- Il testo dell'art. 154-ter del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalita'
previste dalla Consob con regolamento, la relazione
finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio
di esercizio o, per le societa' che abbiano adottato il
sistema di amministrazione e controllo dualistico, il
bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove
redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione
prevista all'art. 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste
dall'art. 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile,
in luogo del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi
del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio.
La relazione di revisione redatta dal revisore legale o
dalla societa' di revisione legale nonche' la relazione
indicata nell'art. 153 sono messe integralmente a
disposizione del pubblico entro il medesimo termine.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data
dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice
civile il progetto di bilancio di esercizio e' comunicato
dagli amministratori al collegio sindacale e alla societa'
di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno
quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma
1.
2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo
semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una
relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio
semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla
gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma
5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del
revisore legale o della societa' di revisione legale, ove
redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo
termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come
Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque
giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di
esercizio, un resoconto intermedio di gestione che
fornisce:
a) una descrizione generale della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e
delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle
operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento
e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale
dell'emittente e delle sue imprese controllate.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina
comunitaria, stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui
ai commi 1, 2 e 5;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione
della relazione finanziaria semestrale;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente articolo
per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157,
comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i
documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
presente articolo non sono conformi alle norme che ne
disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di
rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.».
- Il testo dell'art. 158 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 158 (Proposte di aumento di capitale). - 1. In
caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione
del diritto di opzione, il parere sulla congruita' del
prezzo di emissione delle azioni e' rilasciato dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Le proposte di
aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore
legale o alla societa' di revisione legale, unitamente alla
relazione illustrativa degli amministratori prevista
dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, almeno
quarantacinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve esaminarle.
2. La relazione degli amministratori e il parere del
revisore legale o della societa' di revisione legale sono
messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui
all'art. 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima
dell'assemblea e finche' questa abbia deliberato. Tali
documenti devono essere allegati agli altri documenti
richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro
delle imprese.
3. La disposizione del comma precedente si applica
anche alla relazione del revisore legale o della societa'
di revisione legale prevista dall'art. 2441, comma 4,
seconda parte, del codice civile.
3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal
tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile ovvero
la documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma,
del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico
con le modalita' previste all'art. 125-ter, comma 1, almeno
ventuno giorni prima dell'assemblea e finche' questa non
abbia deliberato.
4.
5.».



 
Art. 4
Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 novembre 1998, n. 437, e' abrogato.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5
novembre 1998, n. 437 (Regolamento recante norme per la
disciplina dei termini e delle modalita' di convocazione
delle assemblee delle societa' quotate), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
dicembre 1998, n. 295.



 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
2. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto legislativo sono adottate entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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