Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2012 (vai al sommario)
LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali in conformita' agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura del 30 per cento.
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita' che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita' della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e' fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.



NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:

Il testo dell' articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e' il
seguente:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Il testo dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.".
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 3.Personale in regime di diritto pubblico.
(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".

Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente
"Art.1. Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro .
1.E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di
lavoro;
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla
non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo. ".


Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art.4. Disciplina della proroga.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e
a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si
riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il
contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con
esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva
del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre
anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del
termine stesso e' a carico del datore di lavoro.
2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di
proroga .".


Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 5.Scadenza del termine e sanzioni Successione dei
contratti.
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore;
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
trentesimo giornoin caso di contratto di durata inferiore a
sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo di cui al
comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini;
2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di
lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo disessanta giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono
prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e
trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine
avvenga nell'ambito di un processo organizzativo
determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio
di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento
tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo
progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
di una commessa consistente. In mancanza di un intervento
della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo
precedente, operano le riduzioni ivi previste.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato; ai fini del
computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene
altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto
e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato.".


Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, S.O.
Il testo dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 13. Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
consentito:
a)operare solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi
figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.".
Il testo dell'articolo 20, comma 4 del citato decreto
legislativo, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 20. Condizioni di liceita'

(Omissis).
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. E'
fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.".

Il testo dell'articolo 23del citato decreto
legislativo, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
potere disciplinare e regime della solidarieta'
In vigore dal 6 aprile 2012
1. Per tutta la durata della missione presso un
utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno diritto a condizioni di base di lavoro e
d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di
mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
2. (abrogato).
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali
e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attivita'
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro
richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino
rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed
e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni
superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle
dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a
mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che
e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono
informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso
quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei
dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di
lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono
essere fornite mediante un avviso generale opportunamente
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il
quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la
loro opera.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine della sua missione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e
l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i
servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione,
all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in
cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il
lavoratore.".
Il testo dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010,
n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
-
"Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo determinato
In vigore dal 27 febbraio 2011
1.Il primo e il secondo comma dell' articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non
e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta
giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del
tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo
di conciliazione o arbitrato, ferma restando la
possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il
deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o
l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni
di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, relative al termine di sessanta giorni per
l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2011.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di
invalidita' del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano inoltre:
a)ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita'
del termine apposto al contratto, il termine di cui al
primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla
cessazione del medesimo contratto, e' fissati in centoventi
giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del
secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in
centottanta giorni;
b) al recesso del committente nei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3),
del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile, con termine decorrente dalla data di
ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) (abrogata).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della
presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai
sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine
decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi
prevista dall' articolo 27 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'
articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi
nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano
l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori
gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di
specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita'
fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove
necessario, ai soli fini della determinazione della
indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda
e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori
ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.
".
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, e' il seguente:

"Art. 2.Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed
i servizi aeroportuali.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato quando
l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o
da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo
per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di
volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra
aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al quindici per cento dell'organico aziendale
che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si
riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi
sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale
puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i
servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, su istanza documentata delle
aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al
presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra
aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.
Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui al presente comma.".
Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a
norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre
2007, n. 247), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2. Disciplina generaleIn vigore dal 25 ottobre
2011
1. La disciplina del contratto di apprendistato e'
rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e
del relativo piano formativo individuale da definire, anche
sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro
trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
a-bis)previsione di una durata minima del contratto non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5 ;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due
livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale all'anzianita' di
servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali e delle competenze
acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei
percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della
qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) possibilita' di prolungare il periodo di
apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
di sospensione involontaria del rapporto, superiore a
trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi;
i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto
durante il periodo di formazione in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento
privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente;
m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto
con preavviso decorrente dal termine del periodo di
formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118
del codice civile; nel periodo di preavviso continua a
trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato.Se nessuna delle parti esercita la facolta'
di recesso al termine del periodo di formazione, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per
il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
e qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la
possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore
a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.

3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata
alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la
nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal
computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti
cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora
non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita
l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli
gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale
mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli
apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del
presente decreto, sin dalla data di costituzione del
rapporto.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si
applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano
alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
dieci unita' .".

Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 167 del 2011, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 4.Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere
In vigore dal 25 ottobre 20111. Possono essere assunti
in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con
contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere per il conseguimento di una qualifica
professionale a fini contrattuali i soggetti di eta'
compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di eta'.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta'
dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale
da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili professionali stabiliti nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale, nonche' la
durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non puo' comunque essere superiore a
tre anni ovvero cinque per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della
qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.".
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. Modalita' del rapporto di lavoro a tempo
parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario
clausole elastiche.
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n.
368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo
svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle
concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e
4.
2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti
indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero
massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le
relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento
di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del
superamento delle ore di lavoro supplementare consentite
dai contratti collettivi stessi.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo'
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono
prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in
relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a),
i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni
in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo
pieno.
6.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale
possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma
e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative
alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento
della durata della prestazione lavorativa. I contratti
collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo
1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il
datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della
durata della prestazione lavorativa;
3-bis) condizioni e modalita' che consentono al
lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica
delle clausole flessibili e delle clausole elastiche
stabilite ai sensi del presente comma.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale
della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno
due giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il
consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento. Ferme restando le ulteriori condizioni
individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle
di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il
predetto consenso .
10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo
parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del
comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di
lavoro a termine.
11.
12.
13.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione fra domanda ed offerta di
lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a
tempo parziale, puntuale informazione della disciplina
prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro.
Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura
di detta informazione costituisce comportamento valutabile
ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12,
lettera b), del medesimo articolo 10.
15. ".
Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30),come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente In
vigore dal 25 giugno 2008
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno.
2.Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta' .
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.".
Il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 35. Forma e comunicazioni
In vigore dal 25 giugno 2001. Il contratto di lavoro
intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive
o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la
stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non
puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista, nei limiti di
cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il
datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita' di
rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le
parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
collettivi, il datore di lavoro e' altresi' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al
contratto di lavoro intermittente.".
3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata con modalita' semplificate alla
Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita'
di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore
per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .".

Il testo dell'articolo 61 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
" Art. 61.Definizione e campo di applicazione
In vigore dal 24 novembre 2010
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale .
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.".
Il testo dell'articolo 62 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 62. Forma
In vigore dal 24 ottobre 2001. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai
fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b)descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto
al committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.".


Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:


"Art. 67.Estinzione del contratto e preavviso
In vigore dal 24 ottobre 2003
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto che
ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il
collaboratore puo' recedere prima della scadenza del
termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta'
sia prevista nel contratto individuale di lavoro.".

Il testo dell'articolo 68 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 68. Rinunzie e transazioni In vigore dal 26
ottobre 2004
1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di
cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un
rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.".
Il testo dell'articolo 69 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 69.Divieto di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a
configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico
del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente.".
Il testo dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n.
233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi), e' il seguente:
"Art. 1. Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del
contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali,
titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento
del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che
da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
Irpef, relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al
comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai
sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613 ,
di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva
di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al
limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il
titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote
dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49
per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale
ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione
del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive
modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il
decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto
essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Per i prodotti di assicurazione inferiori all'anno
solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizioni.".
Il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
"Art. 2. Armonizzazione.
(Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.".
Il testo dell'articolo 2549 del codice civile, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
" Art. 2549. Nozione.
Con il contratto di associazione in partecipazione
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso
il corrispettivo di un determinato apporto. Qualora
l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione
di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre,
indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica
eccezione nel caso in cui gli associati siano legati
all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il
rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato .".
Il testo degli articoli 75 e seguenti, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 75. Finalita'
In vigore dal 24 novembre 1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere
la certificazione dei contratti in cui sia dedotta,
direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro
secondo la procedura volontaria stabilita nel presente
titolo.
Art. 76. Organi di certificazione
In vigore dal 24 novembre 2010 1. Sono organi abilitati
alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni
di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito
territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito
di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle
funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti
organizzativi.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la
loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi
del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che
precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Art. 77. Competenza
In vigore dal 24 ottobre 200
1.Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso
le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b),
le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella
cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza
alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le
parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione alle commissioni istituite a
iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi
alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di
buone pratiche
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. La procedura di
certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a
una istanza scritta comune delle parti del contratto di
lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate
all'atto di costituzione delle commissioni di
certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di
buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti
principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato
alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a
inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche nei
confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato
a produrre effetti. Le autorita' pubbliche possono
presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e
contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti
richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa
pratica di documentazione, devono essere conservati presso
le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque
anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puo' essere richiesta dal servizio competente
di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adotta con proprio decreto codici di
buone pratiche per l'individuazione delle clausole
indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di
lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai
trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali vengono altresi' definiti appositi moduli
e formulari per la certificazione del contratto o del
relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di
qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione
In vigore dal 24 novembre 2010
1. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto
alla certificazione del contratto di lavoro permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato
accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi
giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti
salvi i provvedimenti cautelari.
2. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto
alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di
contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento
di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato
che l'attuazione del medesimo e' stata, anche nel periodo
precedente alla propria attivita' istruttoria, coerente con
quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non
ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono
soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche
suggerite dalla commissione adita.

Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della
certificazione
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. Nei confronti
dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui
sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita'
giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura
civile, per erronea qualificazione del contratto oppure
difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita'
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale
della difformita' tra il programma negoziale e quello
effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in
sede di certificazione del rapporto di lavoro e di
definizione della controversia davanti alla commissione di
certificazione potra' essere valutato dal giudice del
lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di
procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve
previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione
di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella
cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato
il contratto, puo' essere presentato ricorso contro l'atto
certificatorio per violazione del procedimento o per
eccesso di potere.
Art. 81. Attivita' di consulenza e assistenza alle
parti
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. Le sedi di
certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti
contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del
contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia
in relazione alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di
lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei
diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di
lavoro. ".
Il testo dell' articolo 86 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 86. Norme transitorie e finali
In vigore dal 12 agosto 2006 1. Le collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino
alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione
al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. (abrogato).
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge
e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter
dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista
dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n.
186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge
24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria
e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa
della disciplina transitoria restano in vigore le norme di
legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000
si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi
anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione
solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione
esclusivamente nei confronti della pubblica
amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita' contributiva, anche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma
10-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'articolo 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le
quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento
delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34,
comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base
delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento
entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla
contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al
periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.".
Il testo dell'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presedente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
"Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell' articolo 39. I cessionari e
i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all' articolo 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell' articolo 25. Le disposizioni
del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.".
Il testo dell' articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 72.Disciplina del lavoro accessorio
In vigore dal 22 agosto 2008
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno
o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e
datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e
periodicamente aggiornato , tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali .
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro
subordinato.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)
e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.".
Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2.1. Il datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento
al prestatore di lavoro.
2.La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui
all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.".
Il testo dell'articolo 6, comma 2 della citata legge n.
604 del 1966, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
" Art. 6.Il licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della
sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro
il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di
giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,
ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non
sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti
dall'applicazione della presente legge e' competente il
pretore.".
Il testo dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
e' il seguente:
"Art. 7. Sanzioni disciplinari
In vigore dal 11 giugno 1970 Le norme disciplinari
relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in
materia e' stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano.
Il datore di lavoro non puo' adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potra' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportano mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo' essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per piu' di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi
del rimprovero verbale non possono essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci
giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di
cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorita'
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.".
Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
"Art. 91. Condanna alle spese.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie
la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le
spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda.
Art. 92.Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui
all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di
cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.".
Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n.
96, S.O.
Il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 300 del
1970, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18. Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo

Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la
nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi
dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi
di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del
codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale
che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito
del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in
forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del
numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e inlinea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile .
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.".
Il testo dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n.
108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), e' il
seguente:
"Art. 3. Licenziamento discriminatorio.
1. Il licenziamento determinato da ragioni
discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e dell'articolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' nullo indipendentemente
dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il
numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le
conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali
disposizioni si applicano anche ai dirigenti.".
Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246 ), e' il seguente:
"Art. 35. Divieto di licenziamento per causa di
matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)
In vigore dal 15 giugno 2006 1. Le clausole di
qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e
collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la
risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in
conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non
apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa
di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente
dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo
la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di
matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla
lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano
dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione
provinciale del lavoro.
5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che
il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di
cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di
matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e'
addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei
licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la
corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal
lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno
della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio,
dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al
trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa,
ferma restando la corresponsione della retribuzione fino
alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro
il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle
lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi
genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e
domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve
le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici
nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle
disposizioni legislative e regolamentari.".
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001 e' il seguente:
"Art.54. Divieto di licenziamento.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2,
3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903,
art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994,
n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei
periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III,
nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con
lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della
cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,
lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di
cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica
anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di eta' del
bambino. Si applicano le disposizioni del presente
articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare. In caso di adozione
internazionale, il divieto opera dal momento della
comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera
d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a
recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento.".
Il testo dell'art. 1345 del codice civile e' il
seguente:
"Art.1345.Motivo illecito.
Il contratto e' illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo
illecito comune ad entrambe.".
Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e' il
seguente:
"Art. 2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro
quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro
deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per
iscritto.".
Il testo degli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n .6 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili) e' il seguente:
"Art. 4. Criteri di computo della quota di riserva.
(Omissis).
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8. "
"Art.10. Rapporto di lavoro dei disabili
obbligatoriamente assunti.
(Omissis).
2. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute
o di significative variazioni dell'organizzazione del
lavoro, il disabile puo' chiedere che venga accertata la
compatibilita' delle mansioni a lui affidate con il proprio
stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro
puo' chiedere che vengano accertate le condizioni di salute
del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma
4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata con
riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del
rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilita' persista.
Durante tale periodo il lavoratore puo' essere impiegato in
tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 , integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'articolo 6
della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di
lavoro puo' essere risolto nel caso in cui, anche attuando
i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la
predetta commissione accerti la definitiva impossibilita'
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. ".
Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 30.Clausole generali e certificazione del
contratto di lavoro
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge
nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole
generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di
un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali,
trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto
di legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato di
merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro o al
committente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto.".


Il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
In vigore dal 27 giugno 1997 1. L'impresa che sia stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione
salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di
cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di
non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di
avviare le procedure di mobilita' ai sensi del presente
articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti .
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9.Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi,
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del
luogo di residenza, della qualifica, del livello di
inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche'
con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono
stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte .
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma
2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni
effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo .
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.".
Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 223 del
1991, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5.Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in
mobilita' deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative .
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare
in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo
9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare in mobilita'
una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3.Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni .
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa
e' tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
trenta rate mensili, una somma (38) pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al
lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo
sindacale .
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate
dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte
di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non e' tenuta
al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai
lavoratori che perdano il diritto al trattamento di
mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero
per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte
procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il
predetto beneficio e' escluso per le imprese che si
trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere,
nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis .
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo
la fine del dodicesimo mese successivo a quello di
emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la
fine del dodicesimo mese successivo a quello del
completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2,
nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato,
la somma che l'impresa e' tenuta a versare ai sensi del
comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque punti
percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma. Nel medesimo caso non trova
applicazione quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464. ".
Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 604 del
1966, e' il seguente:
"Art.6. Il licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della
sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro
il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora
la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o
non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti
dall'applicazione della presente legge e' competente il
pretore .".
Il testo degli articoli 125, 421, 414, 416, 102, 106,
107 e 327 del codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 125.Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione,
il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto
debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve,
altresi', indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine e il proprio
numero di fax.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale."
"Art. 421.Poteri istruttori del giudice.
Il giudice indica alle parti in ogni momento le
irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere
sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli
eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni
sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di
lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei
fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame
dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della
causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato
a norma dell'articolo 247."
"Art. 414.Forma della domanda.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve
contenere:
1. l'indicazione del giudice;
2. il nome, il cognome, nonche' la residenza o il
domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede
il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la
denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del
convenuto;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti
che si offrono in comunicazione."
"Art. 416.Costituzione del convenuto.
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante
deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella
quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le
eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere
posizione, in maniera precisa e non limitata ad una
generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore
a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in
fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed
in particolare i documenti che deve contestualmente
depositare ."
"Art. 102.Litisconsorzio necessario.
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto
di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute
nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito."
"Art. 106.Intervento su istanza di parte.
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al
quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere
garantita."
"Art. 107.Intervento per ordine del giudice.
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si
svolga in confronto di un terzo al quale la causa e'
comune, ne ordina l'intervento."
"Art. 327.Decadenza dall'impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione
di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292.".



 
Art. 2
Ammortizzatori sociali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel periodo.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia' interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' abrogato.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».
 




Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n.88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il
seguente:
"Art. 24. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi
compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la
cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo
74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed
ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo
diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna
di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo" .
Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001 n. 142 (Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore) e' il seguente:
"Art. 1. Soci lavoratori di cooperativa.
(Omissis).
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la
propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei
predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi
forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e
previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici
rispettivamente previsti dalla presente legge, nonche', in
quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore,
da altre leggi o da qualsiasi altra fonte"."
Il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per
il potenziamento del sistema informatico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale) , convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, e' il
seguente:
"Art. 7. 1. In attesa della riforma del trattamento di
disoccupazione, delle integrazioni salariali,
dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di
formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo
dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 13, D.L. 2
marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla L.
16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5 per
cento della retribuzione.".
Il testo dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1972,
n.457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli) e' il seguente:
"Art. 25. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno
151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita'
di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1970, n. 1049 , un trattamento speciale pari al 60
per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della
presente legge.
Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo
massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
in materia di assicurazione per la disoccupazione
involontaria dei lavoratori agricoli.".
Il testo dell'articolo 7 della legge16 febbraio 1977,
n.37 (Ulteriori miglioramenti delle prestazioni
previdenziali nel settore agricolo) e' il seguente:
"Art. 7. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un
numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non
superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977,
in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante
ai sensi del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 , un
trattamento speciale pari al 40 per cento della
retribuzione di cui all'art. 3, L. 8 agosto 1972, n. 457 .
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla L. 5
marzo 1963, n. 322 , e successive modificazioni e
integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle
giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi
mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione
locale per la manodopera agricola prevista dall'art. 7 del
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni,
nella L. 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto
erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di
disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in
agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e
i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro
opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate
anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui
all'art. 2 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412 .
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli
elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le
procedure di cui all'art. 7, n. 5, del D.L. 3 febbraio
1970, n. 7 , convertito con modificazioni, nella L. 11
marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla
reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di cui
alla L. 5 marzo 1963, n. 322 , e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo
massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
in materia di assicurazione per la disoccupazione
involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto
dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e'
stabilito nella misura dell'1,25 per cento della
retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui
all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.".
Il testo dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n.247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire
l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale), e' il
seguente:
"Art.1.. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B contenute
nell'Allegato 1 alla presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni»;
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal
seguente:
«2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge»;
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal
seguente: «Per il personale del comparto scuola resta
fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,
che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di
inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza
dalla stessa data del relativo trattamento economico nel
caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31
dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009
i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito il
differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di
specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare
quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso
al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
Tabella B»;
c) al comma 8, le parole: «1° marzo 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
«18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono
sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;
2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis».
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n.
243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della
vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova
in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto
del principio della compensazione finanziaria, a stabilire
entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al
pensionamento di vecchiaia con eta' pari o superiore a 65
anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina
della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle
decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono
al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e
al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti
dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto
sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e'
stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base
del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1,
comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno
successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell'anno successivo;
d) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione
dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso
al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti,
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed
esigenze dei settori di attivita' e, in particolare, per le
Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile
e militare, della specificita' dei relativi comparti, della
condizione militare e della trasformazione ordinamentale in
atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il
riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli
enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti
previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere, a
tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie
e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni
unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare
il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a
conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
3,5 miliardi di euro.
9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma
7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di
preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti
previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al
parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del
Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della
coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al
comma 7.
10.
11. In funzione delle economie rivenienti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8,
da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo
del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di
cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' per l'accertamento delle
economie riscontrate in seguito all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle
previsioni della spesa a normativa vigente degli enti
previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli
enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' costituita una
Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei
indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e
autonomi e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, con il compito di
proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri
di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa
pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle
procedure europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche,
demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione
dei coefficienti medesimi;
b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al
fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi
di tutela delle pensioni piu' basse e di proporre
meccanismi di solidarieta' e garanzia per tutti i percorsi
lavorativi, nonche' di proporre politiche attive che
possano favorire il raggiungimento di un tasso di
sostituzione al netto della fiscalita' non inferiore al 60
per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i
lavoratori dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l'eta' media attesa
di vita e quella dei singoli settori di attivita'.
13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta
nuove possibili forme di flessibilita' in uscita collegate
al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilita'
di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla
costituzione e dal funzionamento della Commissione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti della Commissione non sono
corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti
di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di
cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la
Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 e'
sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella
A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.
15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6».
16. Il Governo procede con cadenza decennale alla
verifica della sostenibilita' ed equita' del sistema
pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, recanti norme finalizzate
all'introduzione di un contributo di solidarieta' a carico
degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio del predetto Fondo.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare
e nella durata;
b) ammontare della misura del contributo in rapporto al
periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione
conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota
di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale
obbligatoria.
19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici
superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le pensioni
di importo superiore a otto volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per
l'anno 2008 e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto
Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita'
lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino
all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il
2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di
indirizzo gia' emanati in materia dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto
della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori
non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge.
22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di
rivalutazione automatica degli importi indicati nella
«tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo
13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad
un massimo di 50 milioni di euro, e' destinata all'aumento
in via straordinaria delle indennita' dovute dallo stesso
INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita'
risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo
13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle
retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle
rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
le modalita' di attuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata a
otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E'
riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero
periodo di percezione del trattamento nel limite massimo
delle durate legali previste dal presente comma. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della
predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in
pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria
con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al
40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di
180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto
all'indennita' spetta per un numero di giornate pari a
quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore
alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e
quello delle giornate di lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980,
n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono
determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del
reddito.
29. La delega di cui al comma 28 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di
disoccupazione e creazione di uno strumento unico
indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento
lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di
qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e
tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'eta'
anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali
piu' difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con
particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei
trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa
ai fini previdenziali calcolata sulla base della
retribuzione;
d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa
integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di
modalita' di regolazione diverse a seconda degli interventi
da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di
prevenzione, protezione e risanamento ambientale che
determinino la sospensione dell'attivita' lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende
nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali,
anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema
generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in
particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile,
nonche' l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti
alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento
ai lavoratori giovani e a quelli in eta' piu' matura al
fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione
con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera
a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle
prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e
inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti
previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi
e benefici anche attraverso la previsione di forme di
comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati
relativi ai lavoratori percettori di trattamento di
sostegno al reddito.
30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, in conformita' all'articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato.
31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30,
lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di
monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei
dati utili per la gestione complessiva del mercato del
lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
agenzie private, tenuto conto della centralita' dei servizi
pubblici, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la
definizione dei criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure
relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i
lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di
gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi
di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure
amministrative.
32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione
stabile delle donne, dei giovani e delle persone
ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della
Strategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di
occupazione, formazione e istruzione, cosi' come stabiliti
nei documenti della Commissione europea e del Consiglio
europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la
disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei
divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta,
in particolare dei divieti di discriminazione per ragione
di sesso e di eta', per espressa individuazione,
nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli
appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di
esclusione sociale;
d).;
e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino
della materia, incentivi per la stipula di contratti a
tempo parziale con orario giornaliero elevato e
agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e
reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo
parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori
e giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento
lavorativo dei lavoratori socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera
c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti
sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione
collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina
legale della materia;
b) individuazione di standard nazionali di qualita'
della formazione in materia di profili professionali e
percorsi formativi, certificazione delle competenze,
validazione dei progetti formativi individuali e
riconoscimento delle capacita' formative delle imprese,
anche al fine di agevolare la mobilita' territoriale degli
apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi
per l'erogazione della formazione formale;
c) con riferimento all'apprendistato
professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado
di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il
territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto
utilizzo dei contratti di apprendistato.
34. Per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata, per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i
periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi
civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata
una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari
o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita'
lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un
assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con
le stesse condizioni e modalita' previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa
annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al
comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS».
36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata:
a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo
temporaneo con finalita' formative). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi
professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
nonche' con i datori di lavoro privati non soggetti
all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di
seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i
soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3
dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente
legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore
disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla
lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di
cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli
uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro
si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del
comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di
inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili»;
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento
lavorativo). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo
di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di
cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati
soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi
di persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve
le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa
esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in
ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di
riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con
arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire
con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso,
effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, e definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro
non inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per
ogni unita' di personale assunta, dei costi derivanti
dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi
previsti nel piano personalizzato di inserimento
lavorativo. E' consentito il conferimento di piu' commesse
di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale
assunzione delle persone disabili da parte del soggetto
destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese
sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di
lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di
cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti
l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del
rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e
giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente
che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad
altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di
lavoro committente, previa valutazione degli uffici
competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un
periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in
convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore
di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4,
nei limiti delle disponibilita' ivi previste, con diritto
di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti
in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati
delle attivita' di sorveglianza e controllo e irrogazione
di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti modalita' e criteri di attuazione di quanto
previsto nel presente articolo»;
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel
rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e
successive modifiche e integrazioni, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337
del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome
possono concedere un contributo all'assunzione, a valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti
delle disponibilita' ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap
intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta
alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella
lettera a);
c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo
all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo
salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili
con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50
per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del
disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma
1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono
essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del
provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione
del contributo e' subordinata alla verifica, da parte degli
uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro
o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova
con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, hanno proceduto
all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili
con le modalita' di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008,
annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute
ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel
rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di
cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di
quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle
assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al
comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di
lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste».
38.
39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' premesso il seguente comma:
«01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di
regola a tempo indeterminato».
40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi»
sono inserite le seguenti: «nonche' decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis,»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo
svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attivita'
stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro».
41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' cosi' modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle
seguenti:
«c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni»;
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,».
42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, le parole: «all'articolo 5,
commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
5, commi 3 e seguenti».
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge continuano fino al termine
previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni
di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal
presente articolo;
b) il periodo di lavoro gia' effettuato alla data di
entrata in vigore della presente legge si computa, insieme
ai periodi successivi di attivita' ai fini della
determinazione del periodo massimo di cui al citato comma
4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) .
b) .
c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;
d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e
del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in
ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il
prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il
coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della
lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la
lavoratrice assista una persona convivente con totale e
permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione
di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta
una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con
necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto
previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della
lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore
agli anni tredici o con figlio convivente portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita' alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale»;
e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il
lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha
diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a
tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro
a tempo parziale».
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo
procede a verificare gli effetti determinati dalle
disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la
possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del
31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si
applica la riduzione determinata per l'anno precedente,
salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in
relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso
di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il
15 dicembre dell'anno di riferimento».
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il
datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto
nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro
stabilito.
53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Non
sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore».
54. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
constatate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».
55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le
figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' dei
trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai
trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella
misura del 40 per cento della retribuzione indicata
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di
iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365
giornate del parametro annuo di riferimento.
56. Ai fini dell'indennita' di cui al comma 55, sono
valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore
agricolo ovvero in altri settori, purche' in tal caso
l'attivita' agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel
biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di
270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la
misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae
dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55 spettante
al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma
pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata
indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini
dell'accredito figurativo utile per la pensione di
anzianita' restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto
di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della
Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro
agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo
per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a
quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero
a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui
all'obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui
all'obiettivo «competitivita' regionale e occupazionale»,
come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006.
59. Il Governo, all'esito della sperimentazione,
sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
interessate, procede alla verifica delle disposizioni di
cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale
estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati
di finanza pubblica, alla restante parte del territorio
nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di
seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al
20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei
lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due
anni di attivita' e comunque nei limiti di 20 milioni di
euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di
sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore,
nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali
di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di
rischio e per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio
precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto
2007, n. 123.
61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15
giugno 1984, n. 240, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si
applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a
tempo determinato».
62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota
contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo
comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e' ridotta di 0,3 punti percentuali;
l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti
percentuali della predetta aliquota contributiva e'
destinato al finanziamento delle iniziative di formazione
continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo,
pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che,
dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita'
operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al
trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico
interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la
formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero
contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello
0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa
destinazione del contributo integrativo previsto
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni.
65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' sostituito dal seguente:
«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che
siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti
dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze
di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e
assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro
prestate, un numero di giornate necessarie al
raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte
alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno
precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al
citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari delle aziende che abbiano
beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma
3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16
dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti:
«A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari,
gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa
agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento
degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a
qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in
via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti
interessati, anche tramite i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la
legittimazione processuale passiva compete all'Istituto
previdenziale».
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al
triennio 2008-2010, e' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui
al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro
il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti
percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro
carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e
della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con
gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza,
lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita
sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche
della contrattazione di secondo livello aziendale e
territoriale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la
partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma
dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010
e' subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in
ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di
finanza pubblica. A tale fine e' stabilito uno specifico
incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
69. E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 27,
comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, sono emanate
disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la
deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione di
opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione
fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla
retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro
il limite complessivo di 150 milioni di euro per il
medesimo anno.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di
cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore
a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti
dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero
sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali, e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno per
l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.
73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui
al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
74.
75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli
emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei
contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le
universita' statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca e iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di
finanziamento ordinario delle predette universita' statali
ed enti pubblici di ricerca e' incrementato di 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto
della totalizzazione dei contributi assicurativi che
riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono
adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti
modifiche legislative:
a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a
sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non
inferiore a tre anni»;
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non
abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto
al trattamento previdenziale».
77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione
ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'
ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e'
versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e
viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda
dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di
riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione».
78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e
77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per
cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1°
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento.
80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani provvede all'approvazione di apposite delibere
intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata
previdenziale con quello della gestione separata di cui al
comma 79, modificando conformemente la struttura di
contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e
committente, nonche' l'entita' della medesima, al fine di
pervenire, secondo principi di gradualita', a decorrere dal
1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al
comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la
stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione
separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1,
commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, stabilendo le relative modalita'.
81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro per le pari
opportunita', in conformita' all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di occupazione femminile, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega
in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30,
lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a
sostenere i regimi di orari flessibili legati alle
necessita' della conciliazione tra lavoro e vita familiare,
nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di
congedi parentali, con particolare riferimento
all'estensione della durata di tali congedi e
all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo
9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare
riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di
governo e delle diverse amministrazioni competenti, con
riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non
autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio
della liberta' di scelta da parte delle donne nel campo del
lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla
programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo
sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale
(PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a
supporto non solo delle attivita' formative, ma anche di
quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con
destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati
alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione
effettiva della parita' di trattamento tra donne e uomini
in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e),
di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di
far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di
genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo
sviluppo dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino
l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne,
anche attraverso formazione professionale mirata con
conseguente certificazione secondo le nuove strategie
dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro
in materia di attenzione al genere.
82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari puo' essere altresi'
attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i
soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto,
sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresi' delegare».
83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono
sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
rideterminate le aliquote contributive di cui al citato
articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del
2006.
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, per l'anno 2008, le indennita' ordinarie di
disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in
deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del
citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base
ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra
le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale
cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e
il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime».
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei
lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge
finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal
fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12
milioni di euro per l'anno 2008.
87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» e' sostituita
dalla seguente: «costituirsi»;
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione»,
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente:
«costituzione»;
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione
produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli
indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove
sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le
quindici unita', le stesse possono svolgere, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori
in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del
rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad
attivita' comunque connesse ad un utilizzo del demanio
marittimo, definite con decreto del Ministro dei
trasporti».
88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma
87, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti)».
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai
sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato della relazione tecnica di cui all'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale,
nonche', relativamente agli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare e delle
forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali
schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo
all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto
termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa la proroga del termine per l'espressione del
parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse
modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per
il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
presente legge con le altre leggi dello Stato e
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le
quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a
1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del
Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate
dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui
al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di
cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.
93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi
delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la
presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.".
Il testo dell'articolo 1, comma 2, lett.c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181(Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L.
17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
"Art.1. Finalita' e definizioni.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di eta' compresa fra i
quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di eta' superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver
perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da
piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla
ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu'
di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che,
gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
o accreditati a svolgere le previste funzioni, in
conformita' delle norme regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.".
Il testo dell'articolo unico, secondo comma, lettera
b), della legge 13 agosto 1980, n. 427 (Modifica della
disciplina dell'integrazione salariale straordinaria
relativa alle categorie operaie e impiegatizie), e' il
seguente:
"Articolo unico. - Nei casi di intervento straordinario
della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi
dal lavoro e' corrisposta una integrazione salariale pari
all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata
per le ore di lavoro non prestate.
L'importo di integrazione salariale sia per gli operai
che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario
di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di
paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di lire
1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la
retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di
mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000
mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati
alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di
integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonche'
la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima
lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.".
Il testo dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e' il
seguente:
"Art. 26. Per i periodi settimanali decorrenti da
quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai
lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche'
quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed
assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno
luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della
retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte
in misura pari all'importo derivante dall'applicazione
delle aliquote contributive previste a carico degli
apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della
presente legge. La riduzione medesima non si applica ai
trattamenti di malattia e di maternita', nonche'
all'indennita' di richiamo alle armi.".
Il testo dell'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, (Disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente:
"Art. 9-bis.Disposizioni in materia di collocamento.
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.".
Il testo dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n 214, e' il seguente:
"Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
(Omissis).
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.".

Iltesto dell'articolo 12, sesto comma, e 28, primo
comma, della legge 3 giugno 1975, n.160(Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale), e' il seguente:
"Art.12.Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti.
(Omissis).
Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del
presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2
febbraio 1960, n. 54, e' stabilita nella misura dell'1,30
per cento della retribuzione."
"Art. 28. L'obbligo del versamento dei contributi
assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488 , e successive modificazioni e integrazioni, e'
soddisfatto mediante la applicazione delle seguenti
aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma
delle vigenti disposizioni:
0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti
soggetti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti
soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti
soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i
quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale
assistenza orfani dei lavoratori italiani.".
Il testo dell'articolo 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
e' il seguente:
"Art.120. Riduzione degli oneri sociali.
1. Nell' ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relative alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in
attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro
stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione
del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 e'
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento
dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare
dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti
percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in
applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di
lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta
in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e'
riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti
percentuali a valere sui versamenti di altri contributi
sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione
di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i
contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni
caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di
0,8 punti percentuali.
3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2001».".
Il testo dell'articolo 1, comma 361, della legge 23
dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) e' il seguente:
" 361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relativa alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' di
riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio
2006 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal
versamento dei contributi sociali alla predetta gestione
nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.".
Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2005, n.203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.248, e' il seguente:
"Art. 8.Compensazioni alle imprese che conferiscono il
TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione del TFR.
1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
dai datori di lavoro per il versamento di quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme
pensionistiche complementari ovvero al «Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile» istituito presso la tesoreria dello
Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in
funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei
contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro
dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei
punti percentuali indicati nell'allegata tabella A,
applicati nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al
predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero
contributivo di cui al presente comma si applica
prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi
dovuti per assegni familiari, per maternita' e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma
non trovi capienza, con riferimento ai contributi
effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e'
trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di
lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti
all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma e'
valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.".
Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n.602 (Riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci
di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti
medesimi), e' pubblicato nella Gazzetta Uficiale 20 agosto
1970, n. 209.
Il testo dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845 ( Legge-quadro in materia di formazione
professionale) e' il seguente:
"Art. 25.Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».".
Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attivita' a
carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato),e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1963, n.
307.
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 165 del 2001 si vedano le note
all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247), e' il seguente:
"Art. 2. Disciplina generale
In vigore dal 25 ottobre 2011
1. (Omissis).
m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto
con preavviso decorrente dal termine del periodo di
formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118
del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la
facolta' di recesso al termine del periodo di formazione,
il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.".
Per il testo dell'articolo 5 , comma 4, della legge 223
n.91, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 4, comma 9 della legge 223
n.91, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto
legislativo n.167 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio
2013, e' il seguente
"Art. 2. Disciplina generale
(Omissis).
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione
alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in
relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1o gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta
fermo che con riferimento a tale contribuzione non
operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183.".
Il testo dell'articolo 1, comma 773, della legge 237
dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007).), e' il seguente:
" 773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.".
Il testo dell'articolo 22, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n,183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2012), e' il seguente:
"Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento
donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e
contributivi
In vigore dal 1 gennaio 2012 Al fine di promuovere
l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
per i contratti di apprendistato stipulati successivamente
alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, e'
riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento
alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di
contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio
2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.
All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera
i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».".
Il testo dell'articolo 1, comma 1, del citato DPR n.602
del 1970 e' il seguente:
1. Ai lavoratori soci di societa' cooperative di
lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del
codice civile e dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , le
quali svolgono le attivita' indicate nell'allegato elenco
ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le
medesime attivita', costituiti per il conseguimento degli
scopi mutualistici propri delle societa' cooperative, le
seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si
applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalita'
stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette
forme, nonche' secondo quanto disposto nei successivi
articoli:
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni
familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza
sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle
lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale
contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori;
Assicurazione sociale per l'impiego.
L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere
modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate. ".
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), e' il seguente:
"Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito
In vigore dal 24 novembre 2010 I soggetti autorizzati
alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai
fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita'
di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi
di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione. ".
Il testo dell'articolo 46, comma 1, della legge 8 marzo
89, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e' il
seguente:
"Art. 46.Contenzioso in materia di prestazioni.
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i
ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori
autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti
familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza
a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave
e torbiere con lavorazione, ancorche' parziale, in
sotterraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria;
d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego;
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese
quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi, e per la maternita';
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati
ed operai privati.".
Il testo dell'articolo 26, comma 1, lettera e), della
citata legge n.88 del 1989 e' il seguente:
"Art. 26.Competenze del comitato amministratore della
gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha
i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci
annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati
da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle
prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni
al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con
proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento
della gestione, proponendo, con le modalita' di cui alla
lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne
l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di
contributi dovuti alla gestione; si applicano le norme sui
termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal
consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo. ".
Il testo dell'articolo 19 del RDL 14 aprile 1939, n.636
(Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con
l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la
natalita'), e' il seguente.
"Art. 19. In caso di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
fissata in relazione all'importo del contributo per
l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di
contribuzione precedente la domanda di prestazione.
L'indennita' e' stabilita nella misura seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del
1991 e' il seguente:

"Art. 7. Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento .
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992 , per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16,
comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra
la data di entrata in vigore della presente legge e quella
del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento .
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni .
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti .
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3,
sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste
dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.".
Il testo dell'articolo 6 quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), e' il seguente:
"Art. 6-quater.Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce
l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri
sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato fino al 31 dicembre 2015ad alimentare il Fondo
speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale del
settore del trasporto aereo, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai
soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale
dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di
cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui
al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco
dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso
tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo
aeroporto;
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter.Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.

3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.".

Il testo dell'articolo 37 della citata legge n.88 del
1989, e' il seguente:
"Art. 37.Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali.
1. E' istituita presso l'INPS la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140 .
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.".

Il testo degli articoli 17,18, 19 20, 21, 22 e 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' il seguente:
"Art. 17. (Oggetto)
In vigore dal 2 marzo 2012 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis.
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incrementoall'addizionale comunale debbono
riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni "
2-bis."
"Art. 18. (Termini di versamento)
Testo in vigore dal 24 dicembre 1998
1. Le somme di cui all'Art. 17devono essere versate
entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine
scade di sabato o di giorno festivo il versamento e'
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo
successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il
minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto
dall'Art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a
titolo di acconto del versamento relativo al mese di
dicembre .
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi."
"Art. 19. (Modalita' di versamento mediante delega)
In vigore dal 12 agosto 1997 1. I versamenti delle
imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed
assistenziali e delle altre somme, al netto della
compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile
ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'Art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto."
"Art. 20. (Pagamenti rateali)
In vigore dal 24 dicembre 1998 1. Le somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di
quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale
importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al
comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il
pagamento deve essere completato entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o
della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
dovute ai sensi del titolo llI del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita
IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri
contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale."
"Art. 21 (Adempimenti delle banche)
In vigore dal 18 aprile 2002 1. Entro il quinto giorno
lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega,
la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato
o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del
compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i
giorni di sabato e quelli festivi .
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca
predispone ed invia telematicamente alla struttura di
gestione di cui all'Art. 22 i dati riepilogativi delle
somme a debito e a credito complessivamente evidenziate
nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente
destinatario.
2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini
fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a
quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla
struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che
versera' ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello
di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80%
delle predette somme.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche' i
criteri per i controlli relativi all'esecuzione del
servizio da parte delle banche e le modalita' di scambio
dei dati fra gli interessati."
"Art. 22. (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari)
In vigore dal 12 agosto 1997 1. Entro il primo giorno
lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da
parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati
riepilogativi, un'apposita struttura di gestione
attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di
essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'Art. 17 puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3."
"Art. 23. (Pagamento con mezzi diversi dal contante)
In vigore dal 12 agosto 1997
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.".
Il testo dell'articolo 116, comma 8, lett. a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
e' il seguente:
"Art. 116. Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare.
(Omissis).
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge .".
Il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS



 




In vigore dal 2 marzo 2012 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al
recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata
mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di
titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.
8.
9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.
12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.".
Il testo della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 19. Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal
comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di
289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e'
riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di
priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai
seguenti istituti di tutela del reddito in caso di
sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento
della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo
familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19,
primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo
7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni
e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
di apprendista alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
interessata da trattamento, per la durata massima di
novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione
della attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per
beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all'atto della presentazione
della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento
integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono
direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni
caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo
quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
1-ter. In via transitoria, e per il solo quadriennio
2009-2012, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13
milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e
comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro,
fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in
un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito
percepito l'anno precedente e comunque non superiore a
4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di
cui all' articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l'INPS di cui all' articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione
dei soggetti individuati dall' articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due
mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui
all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione
dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
come rideterminato dall' articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come
stabilito dall' articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per
l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo si computano
anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura
assicurativa svolti sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni
precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di applicazione dei
commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la
ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita
banca dati nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la
gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono
accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro,
l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa
continua nazionale del lavoro di cui all' articolo 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di
sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi
all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro,
l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
lavoro congruo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i
commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali
occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale
delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, promuove
la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al
fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare
sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e
destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i
predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della
modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la
massima accessibilita' internazionale e intercontinentale
diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si
provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico
delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita',
e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per
la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle
somme residue non destinate alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di
cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009; c) mediante utilizzo per 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle
maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a
concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli
accordi interconfederali collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul
territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di
rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di
sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012,
volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto
di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al
trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di
mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto,
nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima
concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la
formazione continua e i fondi di cui all' articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro
aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio
precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui
alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati
dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio
2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e'
altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in
cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate
ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonche'
con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate,
possono essere utilizzate con riferimento a tutte le
tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di
apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita'
dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle
misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
medesime anche in funzione della compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai
regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per
l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell' articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse
destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
regioni e al fine di assicurare la continuita' di
trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei
fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai
sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il
lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del
datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
10-bis.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009,
a carico del Fondo per l'occupazione .
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla
concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle
societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie
portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),
della medesima legge n. 84 del 1994, e successive
modificazioni, di un'indennita' pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche'
della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per
il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma,
con le giornate definite festive, durante le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e'
riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero
massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero
delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese,
incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia,
infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il
numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano fino a quindici dipendenti,
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per
l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo,».
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a
ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita', di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono
destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del
Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna alla societa'
Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di
80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009».
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il
rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre
mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal
presente comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter
del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.".
Il testo dell'articolo 61, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 61. Definizione e campo di applicazione
In vigore dal 24 novembre 2010
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,
n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi
di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attivita'
lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo. (139)
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4.Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.".
L'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare) e' il seguente:
"Art. 2. Armonizzazione
(Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.".
Il testo dell'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i soggetti
titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, hanno
titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente.".
Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi) e' il seguente:
"Art. 1.Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del
contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali,
titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento
del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che
da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
Irpef, relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al
comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai
sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613 ,
di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva
di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis)."
Il testo dell'articolo 19, commi 1 (lettere a), b) e c)
abrogate dal 1° gennaio 2013) e 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 19. Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga
In vigore dal 1 gennaio 2012 1. Nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,
nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo
le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela
del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi
includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19,
primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo
7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni
e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
di apprendista alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
interessata da trattamento, per la durata massima di
novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione
della attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per
beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all'atto della presentazione
della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento
integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono
direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni
caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo
quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
1-ter. In via transitoria, e per il solo quadriennio
2009-2012, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13
milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e
comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro,
fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in
un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito
percepito l'anno precedente e comunque non superiore a
4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di
cui all' articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l'INPS di cui all' articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione
dei soggetti individuati dall' articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due
mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui
all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 1, comma 79, della citata legge
24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
" 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009 , in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al
29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno
2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per
l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.
Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti
alla predetta gestione l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in
misura pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18
per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013,
al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno
2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per
l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018.".
Il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie.), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, e' il seguente:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
(Omissis). In vigore dal 17 maggio 2012
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'
articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284. ".
Il testo della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'
11 agosto 2004, n. 187.
Il testo dell'articolo 33, comma 21, della citata legge
n. 183 del 2011 e' il seguente:
"Art. 33.Disposizioni diverse
(Omissis).In vigore dal 26 giugno 2012
21. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e
province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e
nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1,
comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono
essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze
una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga.".
Il testo dell'articolo 8, comma 3, del citato
decreto-legge n. 86 del 1988, e' il seguente:
"Art. 8.
(Omissis).
3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e' subordinata al
conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
di almeno novanta giorni alla data della richiesta del
trattamento.".
Il testo dell'articolo 18, comma 1, lett. a) del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, e' il seguente:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
In vigore dal 12 aprile 2009 1. In considerazione della
eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 16, comma 1, della citata legge
n. 223 del 1991, e' il seguente:
"Art. 16. Indennita' di mobilita' per i lavoratori
disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione
di personale
In vigore dal 1 gennaio 2009 1. Nel caso di
disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di
personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese,
diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario
di integrazione salariale, il lavoratore, operaio,
impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita'
aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di
lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e
infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla
indennita' di mobilita' ai sensi dell'articolo 7.
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di
lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello
0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo;
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5,
comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita'
di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti
il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e
b).
4. Sono abrogati l'articolo 8e il secondo e terzo comma
dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali
disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Le tabelle B e C dell'allegato 1 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il testo dell'articolo 12, comma 4, della citata legge
n. 233 del 1990, e' il seguente:
"Art. 12.Pensione indiretta o di reversibilita'.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i superstiti
indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'art. 22, L.
21 luglio 1965, n. 903 , hanno diritto alla pensione
indiretta o di reversibilita' a carico della gestione
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con
le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto
alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2
maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della
gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1970.
2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo
18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , ed i commi
secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30
aprile 1969, n. 153 .
3. Il diritto all'indennita' prevista dall'articolo 13
della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive
modificazioni ed integrazioni, e' esteso ai superstiti dei
soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047 , e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione
con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 37, comma 6 della L. 9 marzo
1989, n. 88 . Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai
superstiti di iscritti alla gestione deceduti
antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti
alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2
per cento del reddito di cui all'articolo 7. ".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 223 del 1991, come modificati dalla presente
legge:
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti .
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti .
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori licenziati, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del
luogo di residenza, della qualifica, del livello di
inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche'
con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono
stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2 .
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte .
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure .
16. Sono abrogati gli articoli 24e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni deldecreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese
1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in
mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti
criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative .
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare in mobilita'
una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, e'
inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta o in violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, ed e' annullabile in caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del
presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione
per iscritto, il recesso puo' essere impugnato entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con
qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso
l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di
cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata
l'inefficacia o l'invalidita', si applica l'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa
e' tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al
lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo
sindacale .
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate
dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte
di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non e' tenuta
al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai
lavoratori che perdano il diritto al trattamento di
mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero
per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte
procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il
predetto beneficio e' escluso per le imprese che si
trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere,
nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis .
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo
la fine del dodicesimo mese successivo a quello di
emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la
fine del dodicesimo mese successivo a quello del
completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2,
nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato,
la somma che l'impresa e' tenuta a versare ai sensi del
comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque punti
percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma. Nel medesimo caso non trova
applicazione quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.".



 
Art. 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive interessate.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu' generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di solidarieta' quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta' residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo' altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4 provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 3:


Il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 223 del
1991, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. Estensione del campo di applicazione della
disciplina del trattamento straordinario di integrazione
salariale
In vigore dal 11 agosto 1991 1. A decorrere dal 1°
aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione
salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti
delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di
cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla
sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o
contrazioni dell'attivita' dell'impresa che esercita
l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2
e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in
ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui
al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad
oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o
la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto
dell'attivita' produttiva o commerciale dell'impresa
committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle
fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei
confronti dell'impresa committente, acquirente o
somministrata abbia superato, nel biennio precedente,
secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei
fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo
sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per
cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria
delle commesse.
3. Le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale sono estese alle
imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu'
di duecento dipendenti.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi
alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con piu' di
cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero
di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
numero di dipendenti ."
Si riporta il testo degli artt. 17e 21 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale).
"Art. 17. Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo.
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli
articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo
16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima individua le procedure per garantire
la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e
dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma
1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga
dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86,
paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle
autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono
sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di
cui al presente articolo previa deliberazione del comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita'
marittime esercitano le competenze di cui al presente
articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime .".
" Art. 21. Trasformazione in societa' delle compagnie e
gruppi portuali.
1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo
1995 debbono costituirsi in una o piu' societa' di seguito
indicate;
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio
in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31
dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo
della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti. ".
- Il testo dell'articolo 9 della legge 29 dicembre
1990, n. 4 (Disposizioni diverse per l'attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente:
"Art. 9. Aliquote contributive.
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°
gennaio 1991, per le finalita' di cui all'articolo 2, L. 5
novembre 1968, n. 1115 , e' stabilito per le imprese
appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2,
ivi incluse quelle alle quali l'intervento e' stato esteso,
in via permanente, con successivo provvedimento
legislativo, con esclusione di quelle indicate all'art. 2,
L. 27 luglio 1979, n. 301 (24) , un contributo pari a 0,6
punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della
retribuzione determinata a norma dell'art. 12, L. 30 aprile
1969, n. 153 , rispettivamente a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori interessati. ".
- Per il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 223 del 1991, si le note all'articolo 1.
- Il testo dell' articolo 6 della citata legge n. 223
del 1991, e' il seguente:
"Art. 6. Lista di mobilita' e compiti della Commissione
regionale per l'impiego
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, sulla base delle direttive impartite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
da parte dell'Agenzia per l'impiego, compila una lista dei
lavoratori in mobilita', sulla base di schede che
contengano tutte le informazioni utili per individuare la
professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul
territorio; in questa lista vengono iscritti anche i
lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e16, e vengono
esclusi quelli che abbiano fatto richiesta
dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le
liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego
dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita', in
collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di
corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale
che, tenuto conto del livello di professionalita' dei
lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il
reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a
parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano
l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini
dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
d-bis) realizza, d'intesa con la Regione, a favore
delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per
l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti
formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti
nella lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la
Commissione regionale per l'impiego puo' disporre
l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista
di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita', ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis
non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica
interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore
ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al
trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta
del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i
soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49."
- Per l'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991 si
vedano le note all'art. 2;
Si riporta il testo degli artt. 8 e 9 della citata
legge n. 223 del 1991:
"Art. 8. Collocamento dei lavoratori in mobilita'
In vigore dal 21 maggio 1994 1. Per i lavoratori in
mobilita', ai fini del collocamento, si applica il diritto
di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma
dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni ed integrazione.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini
dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero
degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale
degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella
lista di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il
presente comma non trova applicazione per i giornalisti .
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'articolo
27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui
all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione
del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.".
"Art. 9. Cancellazione del lavoratore dalla lista di
mobilita'
In vigore dal 3 ottobre 1996 1. Il lavoratore e'
cancellato dalla lista di mobilita' e decade dai
trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11,
comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti
regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia
professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di
questo, che presenti omogeneita' anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di
lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le
caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi
dell'articolo 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro
cinque giorni dall'assunzione alla competente sede
dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8,
comma 6
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla
convocazione da parte degli Uffici circoscrizionali o della
Agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
lettere che precedono, nonche' di quelli previsti dal comma
5-ter dell'articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o
comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore
3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi
del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni, all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata i
limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1,
lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo
inferiore a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha
diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di
importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed
indeterminato;
b) si sia avvalso della facolta' di percepire in
un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti
e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e
16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
che non abbia superato il periodo di prova, viene
reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilita'. La Commissione regionale per l'impiego, con il
voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, puo'
disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilita' per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla
specifica attivita' cui l'avviamento si riferisce, a
seguito di eventuale visita medica effettuata presso
strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
di mobilita'.
9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel
caso in cui svolgano attivita' di lavoro subordinato od
autonomo hanno facolta' di cumulare l'indennita' di
mobilita' nei limiti in cui sia utile a garantire la
percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante
al momento della messa in mobilita', rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice del costo della
vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e' data
facolta' di far valere, in luogo della contribuzione
relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato
successivamente alla data della messa in mobilita', la
contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo
rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.".
- Il testo dell'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e' il
seguente:
"Art. 118. Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. (abrogato)
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".

- Il testo dell'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, (Legge-quadro in materia di formazione
professionale), e' il seguente:
"Art. 25.Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977». ".
Il testo dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), e' il seguente:
"27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.".
- Il testo dell'articolo 40 della citata legge n. 183
del 2010, e' il seguente:
"Art. 40. Contribuzione figurativa
In vigore dal 24 novembre 20101. Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, e per la
liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione
del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004,
il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana
ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi
previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel
corso del rapporto di lavoro, e' pari all'importo della
normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in
caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca
l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal
datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi
ricorrenti e continuativi.".
Il testo dell'articolo 2, comma 28 della legge 23
dicembre 1996 n. 662 ( Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), abrogato a decorrere dal 1° gennaio
2014, e' il seguente:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.".
Il testo dell'articolo 2, commi 475, 476, e 478 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.

476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di
unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale del
mutuatario, questi puo' chiedere la sospensione del
pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un
periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi
nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la
durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per
esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
della sospensione. Al termine della sospensione, il
pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la
periodicita' originariamente previsti dal contratto, salvo
diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive.

476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
purche' tali misure non determinino complessivamente una
sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari
o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su
richiesta del mutuatario che intende avvalersi della
facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli
oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito
residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente
esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di
interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della
componente di maggiorazione sommata a tale parametro."



 
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della data e la autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero gia' impegnate per le medesime finalita'.
30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» e' inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) la lettera a) e' abrogata;
2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei e' definito un sistema di premialita', per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e le province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-quinquies e' abrogato.
47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato.
48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33 a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche' le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;
f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicita', trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualita' e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la comparabilita' delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle certificazioni di competenza, e' considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilita' sociale dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa' per azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali e' un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita' e accessibilita' della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3249):
Presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Fornero) il 5 aprile 2012.
Assegnato alla 11ª commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 5 aprile 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente l'11, 12, 16, 17, 18, 19, 26 e 27 aprile 2012; l'8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 23 maggio 2012.
Esaminato in aula il 23, 24, 29 e 30 maggio 2012 e approvato il 31 maggio 2012. Camera dei deputati (atto n. 5256):
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 giugno 2012 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 7, 12, 14 e 21 giugno 2012.
Esaminato in aula il 25 e 26 giugno 2012 ed approvato il 27 giugno 2012.



Note all'art. 4:


Il testo del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n.
800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria)), e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9
agosto 2008, n. L 214.
Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra
di finanza pubblica 1991-1993), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. Norme in materia di contratti di formazione e
lavoro.
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei
datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei
territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato
con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , per i lavoratori assunti
con tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si
applica, sulle correnti aliquote dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25
per cento.
2. Per le imprese artigiane nonche' per quelle operanti
nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra
iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed
assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25 , e successive modificazioni. Le circoscrizioni
di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno
solare con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico
con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non
ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218 , si applica, sulle correnti aliquote
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore
nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere
stipulato per l'acquisizione di professionalita'
elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi,
individuate, anche mediante riferimento ai livelli di
inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di
categoria o da accordi interconfederali.
6. La facolta' di assunzione mediante i contratti di
formazione e lavoro non e' esercitabile dai datori di
lavoro che, al momento della richiesta di avviamento,
risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per
cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e
lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi
precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che
si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e
quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al
presente comma non si applica quando nel biennio precedente
sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e
lavoro.
7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in
forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto
con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del
contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto
vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di
lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del
lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida,
dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di
formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il
lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei
datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo
uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura
del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal
fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla
quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218 , ovvero da imprese artigiane, non sono
dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un
periodo di trentasei mesi.
10 (Omissis). "
Il testo dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il
seguente:
Si riporta il testo degli artt. 4 e 5 della legge 12
marzo 1999, n. 68, come modificati dalla presente legge:
"Art. 4.Criteri di computo della quota di riserva.
1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra
i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i
dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento, i lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori
assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata
di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori
socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a
domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di
emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle
discipline di settore. Per i lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le
norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 , come sostituito
dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 .
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalita' di tele-lavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente
all'orario normale di lavoro in conformita' alla disciplina
di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18
dicembre 1973, n. 877 , e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda
che occupa il disabile a domicilio o attraverso il
tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della
quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 ,
si applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e
successive modificazioni, che abbiano le adeguate
competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonche' ai soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
. Ai fini del finanziamento delle attivita' di
riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese per
l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 248 , e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e'
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 , di seguito denominata «Conferenza unificata».
"Art. 5.Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici, non consentono l'occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il
predetto decreto determina altresi' la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento
previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere. Sono altresi' esentati dal
predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del
solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di
esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per
consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di
evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e
competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza
nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i
datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del
contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano
addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o
superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista
dal presente articolo e' sostituita da
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta
l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di
computo (7) .
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro
attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei
disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna
unita' non assunta, nella misura di euro 30,64 (8) per
ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non
occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresi' le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro
parere con le modalita' di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali
dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le
modalita' per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione (9) .
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la
somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri
previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al
presente articolo.
8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono
essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che
occupano personale in diverse unita' produttive e i datori
di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 possono assumere in una unita' produttiva o,
ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa,
in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero
di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato
superiore a quello prescritto, portando in via automatica
le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori
assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese
del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 8 trasmettono in via
telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province
in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda
e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal
quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello
nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita'
produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al
gruppo.
8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una
unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unita' produttive della
medesima regione.
8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis
e 8-ter.
8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso
all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui
all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di
riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri
e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite
norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo."
.
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge
n. 68 del 1999, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 6. Servizi per l'inserimento lavorativo dei
disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 .
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469 , di seguito denominati «uffici competenti»,
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari,
educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente
legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e
delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I
medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente
Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso
agli esoneri, ai fini dell'attivazione degli eventuali
accertamenti.".
Il testo dell'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24
dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita'
per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche'
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1.
(Omissis).
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. E' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui
al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro
il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti
percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro
carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67
e con le modalita' di cui al primo periodo del presente
comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello.".
Il testo dell'articolo 1, comma 47, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2011)) e' il seguente:
"47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2011». Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo
del presente comma si applica ai titolari di reddito di
lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000
euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del
presente comma, l'annualita' indicata nei periodi secondo e
terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera
riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti
dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto
dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' concesso per il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalita'
di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a
tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n.
247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le
parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini
dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da
riferire all'anno 2010..".
Il testo dell'articolo 22, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 22.Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.".
Il testo dell'articolo 29, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori, In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori, Il committente che ha
eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.".
Il testo dell'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 36. Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie
e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie.
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie che espletano
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di
trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai
requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la
legislazione nazionale, regionale, la normativa
regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
ed applicate e in modo non discriminatorio, con particolare
riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in
materia di:
(Omissis).
b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del
personale definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale svolta dalle organizzazioni piu' rappresentative
a livello nazionale o, in via delegata, dalla
contrattazione a livelli decentrati;".
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, (Disposizioni per agevolare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio
1999, n. 144), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3.Livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i servizi per l'impiego.
1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi
operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e
contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste
periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le
modalita' definite ed offrendo almeno i seguenti
interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio
dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo o di formazione o di riqualificazione
professionale od altra misura che favorisca l'integrazione
professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle
donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione.
1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui
al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con
formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di
occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a
due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione adeguata alle competenze
professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del
trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di
integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza
di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione
dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei
mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al
comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione
professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del
disoccupato.".
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 181 del 2000, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 4.Perdita dello stato di disoccupazione.
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da
parte dei servizi competenti di procedure uniformi in
materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla
base dei seguenti principi:
a) (abrogata)
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
mancata presentazione senza giustificato motivo alla
convocazione del servizio competente nell'ambito delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di
lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi."
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del
citato decreto legislativo n. 181 del 2000 e' il seguente:
"2. Ad ogni effetto si intendono per:
(Omissis).
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
o accreditati a svolgere le previste funzioni, in
conformita' delle norme regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.".
Il testo dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 181 del 2000 e' il seguente:
"Art. 2.Stato di disoccupazione.
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio competente nel cui
ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo,
accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente
svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento
di attivita' lavorativa."
Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 223 del
1991 e' il seguente:
"Art. 6. Lista di mobilita' e compiti della Commissione
regionale per l'impiego
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, sulla base delle direttive impartite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
da parte dell'Agenzia per l'impiego, compila una lista dei
lavoratori in mobilita', sulla base di schede che
contengano tutte le informazioni utili per individuare la
professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul
territorio; in questa lista vengono iscritti anche i
lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e16, e vengono
esclusi quelli che abbiano fatto richiesta
dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le
liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego
dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita', in
collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di
corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale
che, tenuto conto del livello di professionalita' dei
lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il
reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a
parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano
l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini
dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
d-bis) realizza, d'intesa con la Regione, a favore
delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per
l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti
formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti
nella lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la
Commissione regionale per l'impiego puo' disporre
l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista
di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita', ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis
non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica
interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore
ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al
trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta
del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i
soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.".
Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
(Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2000, n. 154.
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003 e' il seguente:
"Art. 15. Principi e criteri generali
1A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al
lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel
pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa,
viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro,
quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda
e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a
tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati,
sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere
dalla pubblicazione prevista dall' articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni
pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni
relative alle procedure comparative previste dall' articolo
7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, nonche' alle procedure selettive e di avviamento di
cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi
regionali e interregionali della borsa continua nazionale
del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente
comma e' effettuato anche nel rispetto dei principi di
trasparenza di cui all' articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da
conferire nel rispetto dei principi di accessibilita' degli
atti.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e'
liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e
privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo
8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale
e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della
borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e
dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione
e alla diffusione dei dati che permettono la massima
efficienza e trasparenza del processo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli
strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la
diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle
competenze proprie delle regioni di programmazione e
gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e
privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al
lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in
ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle
province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.".
Il testo dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle
deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L.
30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale) e' il seguente:
"Art. 34.
Presso ogni sede provinciale dell'istituto e' istituito
un comitato composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei
quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato
provinciale del lavoro. Il titolare puo' farsi
rappresentare in singole sedute da un funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore
a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale
dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole
sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di
qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'istituto.
Il comitato nella seduta di insediamento, che deve
essere convocata dal membro piu' anziano di eta' entro
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di
costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi
legali della provincia, nomina nel proprio seno il
presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti
ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di
lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti
il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino
a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza
di voti.
Il presidente puo' delegare al vice presidente
particolari funzioni inerenti alla sua carica: in caso di
assenza o impedimento, l'esercizio delle funzioni del
presidente e assunto dal vice presidente. In caso di
assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio
delle funzioni vicarie e' assunto dal membro del comitato
piu' anziano di eta'.
In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette
il comitato delibera la sostituzione con le modalita' ed
alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato e'
convocato per la sostituzione del presidente entro un mese
dalla data in cui la vacanza della carica si e'
determinata.".
Il testo dell'articolo 1, commi 30 e 31, della citata
legge n. 247 del 2007, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e garantendo l'uniformita' della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego e politiche attive;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato.
31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30,
lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di
monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei
dati utili per la gestione complessiva del mercato del
lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
agenzie private, tenuto conto della centralita' dei servizi
pubblici, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la
definizione dei criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure
relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i
lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di
gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi
di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure
amministrative.
e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova occupazione;".
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che
entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono
espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile
condizione rispetto alla loro occupabilita'."
Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo
unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma
30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2011, n. 236.
Il regolamento comunitario n. 765/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
(Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 marzo 2007, n. 67.
Il regolamento comunitario n. 2157/2001 del Consiglio
dell'8 ottobre 2001 (Regolamento del Consiglio relativo
allo statuto della Societa' europea (SE)) e' pubblicato
nella G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294.
Il testo degli articoli da 2409-octies a
2409-quaterdecies del codice civile e' il seguente:
"Art. 2409-octies.Sistema basato su un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza.
Lo statuto puo' prevedere che l'amministrazione ed il
controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da
un consiglio di sorveglianza in conformita' alle norme
seguenti .

Art. 2409-nonies.Consiglio di gestione.
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al
consiglio di gestione, il quale compie le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Puo'
delegare proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi
componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e
quinto comma dell'articolo 2381.
E' costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono
essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con
scadenza alla data della riunione del consiglio di
sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione
.
Art. 2409-decies. Azione sociale di responsabilita'.
L'azione di responsabilita' contro i consiglieri di
gestione e' promossa dalla societa' o dai soci, ai sensi
degli articoli 2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di responsabilita' puo' anche essere
proposta a seguito di deliberazione del consiglio di
sorveglianza. La deliberazione e' assunta dalla maggioranza
dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se e' presa
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la
revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui
e' proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente
lo stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione puo' essere esercitata dal consiglio di
sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione
dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza puo' rinunziare
all'esercizio dell'azione di responsabilita' e puo'
transigerla, purche' la rinunzia e la transazione siano
approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio di sorveglianza e purche' non si opponga la
percentuale di soci indicata nell'ultimo comma
dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della societa' o del
consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle
azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis .

Art. 2409-undecies.Norme applicabili.
Al consiglio di gestione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis,
quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e
quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis,
2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di
gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad
impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di
sorveglianza .
Art. 2409-duodecies.Consiglio di sorveglianza.
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il
consiglio di sorveglianza si compone di un numero di
componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo
statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in
carica per tre esercizi e scadono alla data della
successiva assemblea prevista dal secondo comma
dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di
sorveglianza e' stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di
sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con
deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'articolo 2393, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei
danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi
speciali in relazione all'esercizio di particolari
attivita', puo' subordinare l'assunzione della carica al
possesso di particolari requisiti di onorabilita',
professionalita' e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea
provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza e' eletto
dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del
consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del
consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa'
da questa controllate o a quelle sottoposte a comune
controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita che ne compromettano l'indipendenza.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi .
Art. 2409-terdecies.Competenza del consiglio di
sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa
competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo
comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilita'
nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui
all'articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine
alle operazioni strategiche e ai piani industriali e
finanziari della societa' predisposti dal consiglio di
gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo
per gli atti compiuti.
Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata
approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un
terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i
componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono
assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono
partecipare alle assemblee .
Art. 2409-quaterdecies. Norme applicabili.
Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400,
terzo e quarto comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo
comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e
2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con
cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica
l'articolo 2434-bis ed essa puo' venire impugnata anche dai
soci ai sensi dell'articolo 2377."
Il testo dell'articolo 1, comma 90, della citata legge
n. 247 del 2007 e' il seguente:
"90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai
sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato della relazione tecnica di cui all'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale,
nonche', relativamente agli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare e delle
forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali
schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo
all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto
termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa la proroga del termine per l'espressione del
parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.".
Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' il
seguente:
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso
sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.".
Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009 e' il seguente:
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
(Omissis).
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; ".
Il testo dell'articolo 21, comma 5, della citata legge
n. 196 del 2009 e' il seguente:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.".
- Il testo dell'articolo 164, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 27,5 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'
articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da
quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 27,5 per cento, limitatamente ad
un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa'
semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la
deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio
o associato. I limiti predetti, che con riferimento al
valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di
noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere
variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e'
elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati
da agenti o rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta."
Il testo dell'articolo 37 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge, a decorrere dall'anno
2013, e' il seguente:
"Art. 37. Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari
e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale
per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a
destinazione speciale o particolare sono sottoposti a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella
capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque
ogni 10 anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro delle finanze previo parere della Commissione
censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole
zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di
stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il
nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la
pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto
di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno
successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora
iscritte in catasto e' determinato comparativamente a
quello delle unita' similari gia' iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto forfettariamente del 5 per cento, sia
superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il
reddito e' determinato in misura pari a quella del canone
di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
riduzione e' elevata al 35 per cento.".


Il testo dell'articolo 6-quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti) e' il seguente:
" 2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno
del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione del personale del settore del trasporto
aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291."
Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)) e' il seguente:
"11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1,00 euro (14) per passeggero imbarcato ed e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in
un apposito fondo istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV
Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio
di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665,
per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la
sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza
operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero dell'interno e
ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale
secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.".
Il testo dell'articolo 334 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
e' il seguente:
"Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei
veicoli e dei natanti.
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo
delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che
erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario
nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del
responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il
rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del
diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve
essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei
confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi
soggetti al contributo, per la riscossione e per le
relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e successive modificazioni.".
Il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 e' il seguente:
"Art. 10. Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
(Omissis ).
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti; ".
Il testo dell'articolo 4, comma 66, della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge di
stabilita' 2012)) e' il seguente:
"66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e
16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono
versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato.".
Il testo dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e' il seguente:
"Art. 21. Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1°
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze
di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari
intese ad adeguare in misura corrispondente
l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di
appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.".
Il testo dell'articolo 4, comma 38, della citata legge
n. 183 del 2011 e' il seguente:
"38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento, con esclusione delle spese di
natura obbligatoria e del personale, in misura non
inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio
2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.".



 
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