Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2012 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO |
DECRETO 30 giugno 2012 |
Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e, in particolare: - l'articolo 117-bis, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche in materia di trasparenza e comparabilita', nonche' il potere di estendere la medesima disciplina anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; - l'articolo 114-undecies e l'articolo 114-quinquies.3, che estendono agli istituti di pa-gamento e agli istituti di moneta elettronica l'applicazione del titolo VI del TUB; - l'articolo 120, che disciplina i tempi di riconoscimento della disponibilita' delle somme relative ad assegni circolari o bancari e la decorrenza degli interessi sul versamento delle stesse; - l'articolo 127, comma 01, che attribuisce alle Autorita' creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela; Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, gli articoli 27 e 27-bis; Visto l'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce in quali casi non e' dovuta la commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-bis, comma 2, del TUB; Vista la delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria"; Vista la delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"; Visto il decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, recante "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"; Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'articolo 127 del TUB; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) "cliente": un soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con l'intermediario. Non sono clienti le banche, le societa' finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attivita' di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le societa' appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti sopra indicati; b) "intermediario": le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti abilitati a offrire al pubblico i contratti previsti dall'articolo 2; c) "affidamento", "somma messa a disposizione del cliente" o "linea di credito": la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facolta' del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilita'; d) "sconfinamento": - le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido"); - le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido"), ferma restando la possibilita' per l'intermediario di non consentire l'utilizzo o l'addebito. |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB. Esso si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori: a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facolta' di utilizzare e di ripristinare la disponibilita' dell'affidamento; b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito; c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente; d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito; e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito. 2. Le commissioni applicate a linee di credito e sconfinamenti sono disciplinate dall'articolo 117-bis del TUB, dall'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dal presente decreto solo quando riguardano i servizi indicati al comma 1. |
| Art. 3 Affidamento
1. Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), puo' comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione e' liberamente determinato - in coerenza con il presente decreto - nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente; b) un tasso di interesse. 2. Ai fini del comma 1: i) l'onnicomprensivita' della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi ne' all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attivita' che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento; ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa e' messa a disposizione; iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se ad-debitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente; iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate. |
| Art. 4 Sconfinamento
1. Agli sconfinamenti previsti dall'articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione di istruttoria veloce; b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento. 2. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche: a) e' determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed e' espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo e' superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti piu' di tre sca-glioni di importo; b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4; c) e' applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; d) e' applicata solo quando vi e' sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. 3. Se lo sconfinamento e' solo sul saldo per valuta non sono applicati ne' la commissione di istruttoria veloce ne' il tasso di interesse previsto al comma 1, lett. b). 4. In conformita' di quanto previsto dall'articolo 12-bis della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, come modificata dall'articolo 14 del decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono: a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui e' svolta un'istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di piu' sconfinamenti nel corso della stessa giornata non puo' comunque essere applicata piu' di una commissione; b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione e' formalizzata e adeguatamente motivata. 5. I casi in cui e' applicata la commissione di istruttoria veloce in base alle procedure definite ai sensi del comma 4, lettera a), sono resi noti alla clientela. 6. La commissione di istruttoria veloce non e' dovuta quando: a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da piu' addebiti - e' inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da piu' addebiti - e' inferiore o pari a 500 euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario; c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perche' l'intermediario non vi ha acconsentito. 7. Il consumatore beneficia dell'esclusione prevista dal comma 6, lettera a), per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. 8. Ai sensi dell'articolo 117-bis, comma 2, del TUB, a seguito dello sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo. Ne consegue che, in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l'utilizzo extrafido si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse relativo all'affidamento puo' essere aumentato solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti dall'articolo 118 del TUB. |
| Art. 5 Disposizioni finali
1. Per assicurare trasparenza e comparabilita' dei costi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate in attuazione della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, e del decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117. 2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni applicative del presente decreto. 3. Rimane fermo quanto stabilito, ai sensi dell'articolo 120 del TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria". 4. I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il 1° luglio 2012. Roma, 30 giugno 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio Monti |
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