Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2012 (vai al sommario)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91, riguardante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate".(Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 2 luglio 2012).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
all'articolo 2, comma 11, capoverso 1 dell'articolo 83-terdecies (Pagamento dei dividendi), alla pag. 3, prima colonna, dove e' scritto: "1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili la cui distribuzione e' deliberata dall'assemblea di societa' italiane con azioni ammesse con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea e' determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile individuata dall'assemblea con la medesima delibera, la quale fissa altresi' la data e le modalita' del relativo pagamento.", leggasi: "1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, e' determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresi' le modalita' del relativo pagamento.";
all'articolo 3, comma 7, al capoverso 1-bis dell'articolo 127-ter, alla pag. 5, prima colonna, al primo rigo, dove e' scritto: "...dell'assemblea e rese pubbliche..." leggasi: "...dell'assemblea anche mediante pubblicazione..."; al capoverso 2 dell'articolo 127-ter, alla pagina 5, prima colonna, al quinto e sesto rigo, dove e' scritto: "...quando al richiedente sia gia' stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata..." leggasi :" ...quando la risposta sia stata pubblicata..."; al capoverso 3 dell'articolo 127-ter, alla pagina 5, prima colonna, dove e' scritto: "3. Ove il soggetto che ha posto una domanda prima dell'assemblea non sia presente, neppure per delega, all'adunanza, si considera fornita in assemblea la risposta allegata al verbale della medesima.", leggasi: "3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.";
all'articolo 5, alla pag. 6, seconda colonna, dopo il comma 2 e prima della formula terminativa finale, leggasi: "3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
 
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