Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2012
Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche e costi di smaltimento delle carcasse per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, riguardante, tra l'altro, il Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 127, comma 3, che istituisce presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli;
Visto il decreto del presidente della repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante regolamento di riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che inserisce l'istituto nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale e' stata istituita presso l'Ismea la Banca dati sui rischi in agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cosi' come integrato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2011, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 dove e' stabilito che il Piano assicurativo agricolo annuale e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla banca dati rischi agricoli;
Ritenuto necessario adeguare le funzioni della banca dati dei rischi agricoli, per avere una migliore qualita' dei dati utilizzati nelle elaborazioni necessarie per il calcolo dell'aiuto pubblico;

Decreta:

Articolo unico
Integrazioni al decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali con il quale e' stata istituita
presso l'Ismea la banca dati sui rischi in agricoltura.
1. La lett. a) dell'art. 2, comma 1, e' sostituita dalla seguente: a) le informazioni e i dati relativi alle singole polizze assicurative, ivi comprese quelle richiamate all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 100.260 del 12 febbraio 2007, ed in particolare:
la campagna assicurativa di riferimento;
la tipologia di polizza;
l'evento avverso assicurato;
il prodotto assicurato;
il riferimento territoriale (regione/provincia/comune);
il valore assicurato e i quintali assicurati;
il premio totale e il contributo pubblico;
i sinistri pagati;
i quintali danneggiati e risarciti;
le franchigie, la soglia.
I suddetti dati dovranno pervenire alla banca dati assicurativi nei termini previsti dal decreto ministeriale 20 aprile 2011.
2. Dopo la lett. d) dell'art. 2, comma 1, e' aggiunta la lettera: d-bis) I dati delle perizie georeferenziati, trasmessi contestualmente alla conclusione dell'operazione.
3. L'art. 4 e' integrato con il seguente periodo: in particolare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua controlli incrociati dei dati relativi alle perizie con altri elementi inseriti nella predetta banca e svolge ogni altra forma di controllo, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' delle operazioni di perizia.
Il presente decreto e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 58
 
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