Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2012 |
Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012». |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012» ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'articolo 2, che prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione della aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che il comma 2 dell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilita la ripartizione del predetto Fondo per la ricostruzione fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Considerato, altresi', che la disposizione normativa in rassegna prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati criteri generali idonei ad assicurare, ai fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sulla base dei danni subiti dalle singole Regioni; Considerata la necessita' di dettare in via immediata criteri generali per la concessione, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, di contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati, al fine di favorire prioritariamente il rientro delle popolazioni nelle abitazioni, ferma restando la successiva definizione dei criteri relativi alle altre misure finanziate a valere sul predetto Fondo; Su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, formulata con nota del 23 giugno 2012; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per l'anno 2012, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'articolo 20, comma 1, del citato decreto del 6 giugno 2012, n. 74, che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilita' speciali, sono cosi' ripartite: a. 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; b. 4 % in favore della Regione Lombardia; c. 1 % in favore della Regione Veneto. 2. La ripartizione di cui al comma 1, per gli anni successivi al 2012, verra' rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all'anno 2012. 3. Al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere: a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato puo' tener conto della presenza di piu' abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio; b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto; c) ai titolari delle attivita' produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. 4. Il contributo e' erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo. 5. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, adottati ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma 3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2012
Il Presidente: Monti |
|
|
|