Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2012 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52
Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, e' istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto puo' modificare la composizione del Comitato, ((sentite le Commissioni parlamentari competenti)). Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
((1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonche' forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma e' associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.
1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalita' di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne da' comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1-bis, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da' inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una piu' efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime.))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 01 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148:
«Art. 01 (Revisione integrale della spesa pubblica). -
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di
superamento del criterio della spesa storica, il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri
interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre
2011 un programma per la riorganizzazione della spesa
pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza
con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per
l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la
razionalizzazione di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale
concentrazione in un ufficio unitario a livello
provinciale, il coordinamento delle attivita' delle forze
dell'ordine, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121,
l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la
razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile,
penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la
riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il
programma, comunque, individua, anche attraverso la
sistematica comparazione di costi e risultati a livello
nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione
ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di
evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare
le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate.
2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare
approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o
della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i
disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il
triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene
delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire
le modalita' della predisposizione del programma di cui al
comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
comma 1, nonche' per garantire l'uso efficiente delle
risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a
partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri
interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"
mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di
spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In
particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato
sono proposte specifiche metodologie per quantificare i
relativi costi, anche ai fini della allocazione delle
risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».
- La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.



 

((Art. 1 bis

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta'
metropolitane, province e regioni

1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.))




Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta'
metropolitane e Province» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2010, n. 294.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»:
«Art. 13 (Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio). - 1. Nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in
sede comunitaria, nonche' della specifica cornice
finanziaria dei settori interessati relativa al
finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali,
la legge statale stabilisce le modalita' di determinazione
dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle
materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna
delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di
servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo
erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i
costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e
dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle materie
dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico
locale, con riferimento alla spesa in conto capitale,
nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio
di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1,
lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per
gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con
l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione
(CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua
una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
che le regioni a statuto ordinario effettivamente
garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i
risultati della ricognizione effettuata al Ministro
dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui
all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati
confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonche' in quella di cui all'art. 5 della citata
legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni
effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e
finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20,
comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi
costi standard e obiettivi di servizio».



 
Art. 2
Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresi' la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita' di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto((, nonche', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche)). Il Commissario collabora altresi' con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attivita' di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorita', anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e ((le societa' non quotate controllate da soggetti pubblici nonche', limitatamente alla spesa sanitaria,)) le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. ((Alle societa' a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo' individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico e' svolto senza corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi.
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
3. (soppresso).))

4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto ((dei principi)) di sussidiarieta', ((di differenziazione, di adeguatezza)) e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
 
Art. 3

Organizzazione e programma di lavoro

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:
a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
b) l'indennita' del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario. ((Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresi' alle competenti Commissioni parlamentari.))
 
Art. 4

Relazione al Parlamento

((1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresi' al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attivita'. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012.))
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei conti.
 
Art. 5

Poteri

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni ((e verifiche)) a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ((Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario puo' altresi' richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.)) Le amministrazioni pubbliche e le societa' a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche', comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. ((Il Commissario puo' altresi' emanare direttive generali nei riguardi delle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale.))
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri ((e al Presidente della Regione interessata)) le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Su ((motivata)) proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato ((o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato)) possono adottare le seguenti misure:
a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi ((anche per motivate ragioni di opportunita'));
b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione ((attribuite)) al Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni ((e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,)) le misure di razionalizzazione della spesa, ((inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,)) e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri puo' autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
((7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 2011, n. 68, recante «Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:
«1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione
alle proprie competenze in materia economica e finanziaria,
collabora con gli organi costituzionali. La stessa
collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita'
indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne
facciano richiesta».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata
legge 4 marzo 2009, n. 15:
«Art. 11 (Corte dei conti). - 1. Le disposizioni di
delega della presente legge non si applicano alle funzioni
della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme
vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del
presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di
svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali
ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
con decreto motivato del Presidente, su proposta della
competente sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo'
disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti
ritardi nella realizzazione di piani e programmi,
nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente.
Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma
restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il
termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di
comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno
2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della
Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo nei confronti delle
gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal
caso la facolta' attribuita al Ministro competente si
intende attribuita ai rispettivi organi di governo e
l'obbligo di riferire al Parlamento e' da adempiere nei
confronti delle rispettive Assemblee elettive.
4. All'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il
seguente:
"8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
salva diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
delle Province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385".
5. Il comma 61 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei
conti puo' acquisire ai sensi dell'art. 3, comma 8, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate,
sono anche quelli formati o conservati in formato
elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di
governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di
sezione della Corte medesima, presenta annualmente al
Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui
all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte
dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente
attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o
monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di
presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle
norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza
collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa.
Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi
extra-istituzionali in corso di svolgimento, per
sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Puo'
esercitare la facolta' di cui all'art. 41, ultimo
capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si
applica al Presidente della Corte dei conti, per la
composizione nominativa e per la determinazione delle
competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse
attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, la
disposizione di cui all'art. 1, quinto comma, della legge
27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 54 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti,
quale organo di amministrazione del personale di
magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente
attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente
della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal
Procuratore generale, da quattro rappresentanti del
Parlamento eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera
d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive
modificazioni, e dell'art. 18, comma 3, della legge 21
luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da
tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio,
tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il
Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto
alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora,
per specifiche questioni, uno dei due sia designato
relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega
del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione
dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale
e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le
funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di
presidenza gli affari da trattare e puo' disporre che le
questioni siano previamente istruite dalle commissioni
ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di
presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta
idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare
i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati.
Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza
rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle
proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
All'onere conseguente si provvede mediante riduzione
lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente
dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in
carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti
indice le elezioni per il rinnovo della composizione del
Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del gia' citato
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68:
«Art. 33 (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 5
della citata legge n. 42 del 2009, e' istituita,
nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori
oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo
stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni,
province, citta' metropolitane, regioni e Stato, e ne sono
disciplinati il funzionamento e la composizione».
- Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni [Cost. 16], ne' limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 457, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa
costituiscono un sistema a rete, perseguendo
l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro
del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i
programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi,
definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei
risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».



 
Art. 6

Requisiti di nomina

1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone((, anche estranee alla pubblica amministrazione,)) provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di notorie esperienza e capacita'.
 
((Art. 7
Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali» sono soppresse e, dopo le parole: «utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.».
2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328».
3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla societa' Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 449, della
gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dalla presente legge:
«449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro
stipulate da Consip S.p.A.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 450, della
gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dalla presente legge:
«450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo art. 328».
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario.
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante
«Legge-quadro sul volontariato», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti».
- Si riporta il testo dell'art. 328 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:
«Art. 328 (Mercato elettronico). - 1. Fatti salvi i
casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico
previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'art. 85,
comma 13, del codice, la stazione appaltante puo' stabilire
di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il
mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione
appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture
tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso
il mercato elettronico realizzato dalle centrali di
committenza di riferimento di cui all'art. 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e
telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi
organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche
di acquisto mediante il mercato elettronico vengono
adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione
delle procedure, di parita' di trattamento e non
discriminazione.
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato
elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi
tramite uno o piu' bandi aperti per tutta la durata del
mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di
abilitazione sono pubblicati in conformita' della
disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui
all'art. 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo
del sito informatico presso il quale e' possibile
consultare la documentazione della procedura direttamente e
senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato
elettronico contiene, tra l'altro:
a) le categorie merceologi che per settori di prodotti
e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita'
dei beni, nonche' i livelli dei servizi che devono
possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
c) le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed
oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i
principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione
delle eventuali procedure automatiche per la loro
valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a
partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono
rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con
particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per
la presentazione delle domande di abilitazione; agli
strumenti informatici e telematici messi a disposizione
degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio
delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del
mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed
esclusione del singolo fornitore; alle modalita' ed ai
criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro
permanenza.
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi
sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in
economia di cui al capo II.
Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera
a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per
la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi
generali stabiliti all'art. 70, comma 1, del codice.
5. Nel caso siano consultati piu' fornitori abilitati,
il sistema informatico di negoziazione del mercato
elettronico provvede a predisporre automaticamente una
graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione
appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il
contratto e' stipulato per scrittura privata, che puo'
consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla
stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei
confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso
dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui
all'art. 113, del codice, e, nel caso siano stati
consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai
controinteressati l'esito della procedura.
6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato
elettronico sono realizzati seguendo i principi di
sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, nonche' secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, e nel rispetto dell'art. 77, commi 5 e 6,
del codice.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
289, 290, 293 e 294».



 
((Art. 7 bis
Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle
aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi
1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, come modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012,
sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui all'art. 16, le
seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa
sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'art. 11, alle condizioni di
maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico
del Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere
a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi
di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni
adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati
accreditati; Qualora sulla base dell'attivita' di
rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, non giustificate da
particolari condizioni tecniche o logistiche delle
forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a
proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che
abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura
ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che
cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso
di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di
recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle
stesse, in deroga all'art. 1671 del codice civile.».



 
Art. 8

Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.
2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonche' delle attivita' strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. ((nonche', per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,)) i dati di cui al comma 1.
((2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 8, lettere a)
e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», come modificato dalla presente
legge:
«8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale».



 
Art. 9
Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso sistema
informatico

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 29 (Acquisizione di beni e servizi attraverso il
ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi
per l'editoria). - 1. Le amministrazioni pubbliche centrali
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale
di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di
beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di
razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di
risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi
quelli previsti dall'art. 4, comma 66, della legge 12
novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per
lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di
cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio
di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di
contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento
alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal
1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010,
n. 223, al fine di conseguire il risanamento della
contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione
dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa
pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla
ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della
contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del
settore, a contenere l'aumento del costo delle materie
prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari
a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del
programma 3.5 "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti
alle Regioni a statuto speciale" della missione "Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative
culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali di cui all'art. 16
della legge 23 febbraio 2001, n. 38».



 
Art. 10
((Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e
interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177))


((1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi».
1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non e' dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, recante
«Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69», come modificato dalla
presente legge:
«3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono
facoltativi per le centrali di committenza e per le
amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni
di beni e servizi. Il parere dell'Ente e' reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art.
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a
questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e'
trasmessa da DigitPA a detta Autorita'».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, del gia'
citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177:
«Art. 18 (Entrate). - 1. Le entrate dell'Ente, iscritte
in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono
costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di
pubbliche amministrazioni centrali e locali per
l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri
organismi internazionali per la partecipazione a programmi
e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati
per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di
prodotti dell'ingegno o di know-how;
f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua
attivita' o prevista dall'ordinamento;
g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
h) entrate per partite di giro.
2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al
comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento
delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei
posti in dotazione organica.
3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti
direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle
funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle
amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse
ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un
contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un
importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un
minimo e un massimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale
sul valore del contratto sottoscritto».



 
Art. 11

Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del ((regolamento))».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 10-bis,
lettera b), del gia' citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, come modificato dalla presente legge:
«10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto
del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano gia' respinte con decisione
definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all'art. 59 e in caso di appalti specifici basati su
un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 60 e
nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
328 del regolamento».



 
Art. 12
Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo: «La commissione((, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,)) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo: «La commissione((, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,)) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti» ((e dopo le parole: «In una o piu' sedute riservate, la commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» sono soppresse)).
((3. (soppresso).))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 120 del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, come modificato dalla presente legge:
«2. La commissione, anche per le gare in corso ove i
plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati
ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta
pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di
procedere alla verifica della presenza dei documenti
prodotti. La commissione apre in seduta pubblica i plichi
contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla
verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o
piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel bando o
nella lettera di invito secondo quanto previsto
nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la
commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei
ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna
di esse, procede secondo quanto previsto dall'art. 121».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 283 del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, come modificato dalla presente legge:
«2. La commissione, costituita ai sensi dell'art. 84
del codice, anche per le gare in corso ove i plichi
contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora
aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica
i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di
procedere alla verifica della presenza dei documenti
prodotti. La commissione apre in seduta pubblica i plichi
contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla
verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o
piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel bando o
nella lettera di invito secondo quanto previsto
nell'allegato P.».



 
Art. 13

Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 8 giugno
1962, n. 604, recante «Modificazioni allo stato giuridico e
all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e
provinciali»:
«Art. 40 (Provento e ripartizione dei diritti di
segreteria). - E' obbligatoria in tutti i Comuni la
riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a
Mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la
spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti
nella tabella D indicata nel precedente comma.».



 
((Art. 13 bis
Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti
vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al secondo periodo, le parole da: «provvede la Ragioneria territoriale dello Stato» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi»;
c) dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dello Stato, degli enti pubblici nazionali,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,»;
c) al quarto periodo, le parole: «la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente debitore» e le parole: «della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente debitore».
3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 1-ter, le parole da: «; le modalita' di certificazione» fino alla fine del comma sono soppresse.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). - All'art.
15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili
sono iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per
provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il
cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'
nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui
ammontare e' accertato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle
risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere
trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio' per i rimborsi richiesti
da piu' di dieci anni, per la successiva erogazione ai
contribuenti.".
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da
inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo art. 3,
comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli
enti locali nonche' gli enti del Servizio sanitario
nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla
Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio per le certificazioni di pertinenza delle
amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene
nel rispetto dell'art. 117 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art.
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in
relazione a crediti sorti prima del commissariamento
stesso. Nel caso di gestione commissariale, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in
relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi.
3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di
cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le
certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'art. 13,
comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
- Si riporta il testo dell'art. 28-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito», come modificato dalla presente legge:
«1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore
acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o le certificazioni richiamate all'art. 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e
la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla
verifica dell'esistenza e validita' della certificazione.
Qualora l'ente debitore non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente: "Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A
partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore
acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla
verifica dell'esistenza e validita' della certificazione.
Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio
sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione
l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della
riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico
del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti
della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio
sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione
del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica".
1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009
e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2012)»:
«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni
recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo
precedente restano valide le certificazioni prodotte in
applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica»:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, lettera b),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106:
«5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire
la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le
modifiche che seguono:
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso
l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu' efficiente delle
risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e
integrati i criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi,
anche introducendo delle differenziazioni in termini di
percentuali di finanziamento garantito e di onere della
garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni
sopra citate. A tali fini, il Fondo puo' anche sostenere
con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di
rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari
chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento
del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto
degli equilibri di finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 39 (Misure per le micro, piccole e medie
imprese). - 1. In materia di Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la
controgaranzia possono essere concesse a valere sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di
piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il
territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti
previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura
della copertura degli interventi di garanzia e
controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima
delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di
operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie
finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del
Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento
minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere
definita con decreto di natura non regolamentare adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal
Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e
cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni
finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali,
le aree geografiche e i settori economici di appartenenza
individuati con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota
non inferiore [all'80] per cento delle disponibilita'
finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non
superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo
garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le tipologie di operazioni
ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di
selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita'
finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere modificata la
misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al
comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e
le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la
controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di
cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al
capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
29 e 32 dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326
possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di
legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione,
imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese
socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti
esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti
degli organi che esercitano funzioni di gestione e di
supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale
disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra
liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito di cui all'art. 111 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialita'. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,
sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula
convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni,
nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del
Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per
l'istituzione di fondi di riserva separati presso il
medesimo Fondo».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1175, della
gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale».



 
((Art. 13 ter
Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso
convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione

1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalita' per le quali il citato acquisto e' effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.
2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale e' reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.
4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.))




Riferimenti normativi

- Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, vedasi nei riferimenti normativi
all'art. 7.
- Per il riferimento al testo dell'art. 328 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
vedasi nei riferimenti normativi all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 782 del codice civile:
«Art. 782 (Forma della donazione). - La donazione deve
essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se
ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per
quelle specificate con indicazione del loro valore
nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a
parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con
atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non
e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di
accettazione e' notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante
quanto il donatario possono revocare la loro
dichiarazione.».



 
Art. 14
Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di
efficientamento degli usi finali dell'energia

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115((, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)).



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n.
242, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 15-ter, del
gia' citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di
partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per
oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, il
contratto di disponibilita' l'affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto
o in parte posticipato e collegato alla disponibilita'
dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti
salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44,
comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico
privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del gia' citato
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
«Art. 15 (Procedure di gara). - 1. Agli appalti
pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati
dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei
servizi energetici e che prevedono unitamente
all'effettuazione di una diagnosi energetica, la
presentazione di progetto in conformita' ai livelli di
progettazione specificati dall'art. 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la
realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del
finanziamento tramite terzi, si applica il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'art. 83
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in
mancanza di progetto preliminare redatto a cura
dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che
possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di
cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste
dall'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163».



 
Art. 15

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

- Si riporta l'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario), come determinata dalla tabella
C della legge 12 novembre 2011, n. 183:

«Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico


... Omissis ...».



 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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