Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 giugno 2012
Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno per il triennio 2012 - 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 31, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, in cui e' previsto, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183/2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;
Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, e il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, per gli enti che risultano collocati nella classe piu' virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che per le province ed i comuni diversi da quelli di cui al comma 5 prevede l'applicazione delle percentuali di cui al summenzionato comma 2 del medesimo articolo come rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori, per le province, a 16,9 per l'anno 2012 e a 20,1 per gli anni successivi e, per i comuni, a 16,0 per l'anno 2012 e a 15,8 per gli anni successivi;
Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilita' interno di cui all'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle regioni Sardegna e Sicilia;
Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno;
Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010 che, a decorrere dall'anno 2011, prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;
Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lett. d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;
Visto il comma 140, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del decreto-legge n. 225 del 2010, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;
Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183/2011 che prevede, per gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008, adottino, come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009;
Visto il comma 24 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali e che la mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 del richiamato art. 31 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183/2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 maggio 2012;

Decreta:
Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A al presente decreto.
2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it» - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183/2011, inadempienti al patto di stabilita' interno.
4. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole sottostanti il calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2012

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:
1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo 2. Definizione del saldo finanziario 3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole 3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data dalla spesa media 3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti 3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base a "virtuosita'" e "sperimentazione" 3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato (patto regionalizzato) 4. Riduzione degli obiettivi annuali 5. Comunicazione dell'obiettivo 6. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL 7. Enti di nuova istituzione 8. Elenco prospetti allegati

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014.
Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011) ha introdotto una regola di carattere generale per gli enti locali, valida a decorrere dall'anno 2011, che prevede il conseguimento da parte di ciascun ente locale del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero, nonche' una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica che opera quando, per esigenze di finanza pubblica, e' richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 trova applicazione la regola specifica cosi' come definita dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012).
Come per l'anno scorso, la regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. In particolare, il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilita' 2012.
Ogni ente dovra', quindi, conseguire un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore cosi' determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che, a decorrere dall'anno 2012, e' complessivamente pari a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni.
Le percentuali di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012 si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che introduce un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su specifici criteri di virtuosita' (rispetto del patto di stabilita' interno; autonomia finanziaria; equilibrio di parte corrente; rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente).
A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31, gli enti che sulla base dei summenzionati parametri di virtuosita' risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al successivo comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni che non si collocano nella suddetta classe dovranno, invece, applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6); percentuali che comunque non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilita' interno 2012-2014, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto sul sito web dedicato al patto di stabilita' interno "http://pattostabilitaintemo.tesoro.it", un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui e' indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2012-2014. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo, inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2012-2014 e' costituita da quattro fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/12/P e OB/12/C relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilita' interno,
il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioe', per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.
Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare ne' l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione ne' il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilita' interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole
3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data dalla spesa media

Il comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e successivi, gli enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:


|=============|========================|
| Anno 2012 | Anno 2013 e seguenti | |============================|=============|========================| | Province | 16,5% | 19,7% | |============================|=============|========================| |Comuni con pop. superiore a | 15,6% | 15,4% | | 5.000 abitanti | | | |============================|=============|========================|


Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008.
Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.
Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2012 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non e' esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2012-2014 nella misura quantificata dai decreti legge n. 78 del 2010, n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi', da escludere la possibilita' di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78 del 2010.
Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene cosi' il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.
Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti e' stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla "virtuosita'" e alla "sperimentazione"

Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del piu' volte richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale saranno annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti non "virtuosi".
In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosita' sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi e' attribuito, per l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia". I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6 dell'articolo 31 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non puo' essere superiore allo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008.
La definizione dei richiamati parametri di virtuosita', nonche' il riparto degli enti nelle due classi di virtuosita' e i criteri adottati verranno individuati, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosita' per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.
Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quelli degli enti non virtuosi.
Per l'anno 2012, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica e' determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, secondo le modalita' indicate alle Fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risultera' inferiore a quello che sara' successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del piu' volte citato decreto, non virtuosi. Cio' premesso, si ritiene opportuno che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioe' calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato articolo 31 e cioe' pari a quelle indicate nella tabella riportata nella Fase 1 incrementate di 0,4. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosita' sara' operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi. Pertanto, sino alla data di emanazione del decreto sulla virtuosita', tutti gli enti calcoleranno il proprio obiettivo seguendo la metodologia di calcolo descritta nella fase 3-A, successivamente all'emanazione, gli enti che risulteranno virtuosi accederanno alla fase 3-B.
Per l'anno 2012 e', inoltre, prevista, dal penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, la riduzione, per complessivi 20 milioni di euro, dell'obiettivo delle regioni, delle province e dei comuni che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine e' stata predisposta la fase 3-C mediante cui e' operata la citata riduzione.

3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato (patto regionalizzato)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi e' definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto regionalizzato. Come anticipato nella premessa, il comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilita' 2012 ripropone, per l'anno 2012, le disposizioni in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.
In base a tali disposizioni, le regioni possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalita':

a) la prima modalita' (c.d. Patto regionale "verticale") -
disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'articolo
I della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede che la regione
possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali
compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in
termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si
concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in
conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il
proprio obiettivo attraverso una riduzione dei pagamenti eio una
riduzione degli impegni soggetti ai limiti del patto. A tal fine,
ai sensi del comma 138-bis1 , le regioni definiscono i criteri di
virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i
rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del
comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e),
del decreto legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno,
quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province
autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei
pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e
le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei
saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione
comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla
compensazione verticale.
b) la seconda modalita' (c.d. "Patto regionale orizzontale") -
disciplinata dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220 - prevede, invece, che sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di intesa con la. Conferenza unificata, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli
enti locali del proprio territorio, integrare le regole e
modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in
relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme
restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di
sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato
per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione
definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo
annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla
base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie
locali. La regione comunica altresi' al Ministero dell'economia e
delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione,
inoltre, comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati
dalla compensazione orizzontale. I criteri di attuazione del patto
orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.
Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa
del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari
ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello
regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari,
nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati
per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.
Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al patto
regionalizzato "orizzontale" sono attribuiti negli anni 2012 e
2013 contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o
acquisiti nel 2011 (come previsto dall'articolo 3 del citato
decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali
contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi
conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto
regionalizzato orizzontale del 2012. Per il 2012, quindi, le
regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni
relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun
ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi
finanziari derivanti dall'adozione del patto regionalizzato
orizzontale del 2011.
Il saldo obiettivo 2012 da considerare sara', dunque, quello
risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base
alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in
base al Patto regionalizzato "verticale" e/o "orizzontale".
L'applicazione calcolera' automaticamente il valore obiettivo per
il 2012, rideterminato in virtu' del citato Patto regionalizzato,
sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero
dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni
dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (cella (an))
dell'Allegato OB/12/P, per le province, e dell'Allegato OB/12/C,
per i comuni). Il saldo obiettivo finale 2012, cosi'
rideterminato, verra' indicato nella cella (aq) dell'allegato
OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni.

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1 Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n.10

4. Riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2012 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di' concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle Regioni Sardegna e Sicilia. Il decreto sara' predisposto in corso d'anno successivamente all'individuazione degli enti soggetti a tale sanzione.
Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno e, a decorrere dal 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014 con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno (ultimo periodo del comma 19).
Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra' piu' essere comunicato.
L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno al nuovo indirizzo "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".
Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

6. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL

Come per l'anno precedente, le regole del patto di stabilita' interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, articolo 31, della legge n. 183 del 2011).
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.
Si segnala che la mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno al nuovo indirizzo web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it", della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto.

7. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2009, sara' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2012.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2009 assumera' come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2010.
Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

8. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti allegati, OB/12/P (per le province) e OB/12/C (per i comuni), sono evidenziate le modalita' di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i' comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per il triennio 2012-2014.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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