Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 luglio 2012 |
Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - esercizio 2011. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la regolamentazione del settore postale
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, e in particolare: l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale, l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto fondo; Visto il contratto di programma 2009-2011 fra questo Ministero e Poste Italiane s.p.a. approvato con legge 12 novembre 2011, n,183; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56; Considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore postale e' chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale; Visto il decreto 1° luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 2011, con la quale e' stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2010; Vista la documentazione relativa all'esercizio 2011 trasmessa dalla societa' di PricewaterouseCoopers al fornitore del servizio universale, Poste Italiane s.p.a, con nota del 21 giugno 2012; Considerato che i prospetti della separazione contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione della societa' Poste Italiane sono stati certificati dalla societa' di revisione PricewaterouseCoopers; Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2011, ante compensazioni finanziarie dello Stato e' pari ad € 581.000.000,00 che le compensazioni finanziarie ammontano ad € 357.000.000,00 e che l'onere residuo non coperto da rimborsi e a carico di Poste Italiane e' di € 224.000.000,00; Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2011; Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2011 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale; Rilevata l'opportunita' di confermare la determinazione adottata per l'anno 2010, anche in considerazione della completa liberalizzazione del mercato postale, fissata dalla direttiva 2008/6/CE;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale a parziale compensazione degli oneri del servizio postale universale, relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2011, e' determinato nella misura del 3% (tre per cento) degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto. |
| Art. 2
1. Le somme di cui all'art. l devono essere versate all'erario, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2012. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2012
Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale ad interim Troisi |
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