Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 giugno 2012
Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione che, tra l'altro, attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale si fa obbligo alle unita' sanitarie locali di inviare alle regioni e alle province autonome nonche' al Ministero della sanita' le informazioni relative alle proprie attivita' gestionali ed economiche;
Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanita', con proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati sulle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale, all'art. 118, individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attivita' di informazione ed in particolare alla lettera e) del comma 1 il coordinamento informativo e statistico;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie locali;
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003, riguardante l'estensione agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico dell'obbligo della redazione dei modelli per l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della salute del 23 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006, riguardante l'estensione alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico) dell'obbligo della redazione dei modelli per l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2007, n. 289, supplemento ordinario, recante i nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP), alla cui compilazione sono tenute le aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le attivita' sanitarie gestite direttamente (cosiddetta «gestione sanitaria accentrata»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008, n. 14, supplemento ordinario, recante la codifica e le linee guida dei nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP) di cui al richiamato decreto del 13 novembre 2007;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (rep. atti 243/CSR) ed in particolare l'art. 11 che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano «in funzione della necessita' di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualita' dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, a garantire l'accertamento della qualita' delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonche' la qualita' dei dati contabili» e che, a tal fine, si impegnano, tra gli altri, «ad avviare le procedure per perseguire la certificabilita' dei bilanci»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e in particolare l'art. 2 che reca una delega legislativa al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili alle procedure e ai criteri stabiliti dall'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed in particolare il titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario» che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;
Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, che i bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale debbano essere predisposti secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011;
Ritenuto necessario, per adeguare i modelli di rilevazione economica vigenti ai debiti informativi previsti dall'intervenuta normativa attuativa della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, adottare un nuovo modello CE per le rilevazioni del conto economico a preventivo, trimestrali e a consuntivo da parte delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale;
Ritenuto, per le medesime motivazioni sopraesposte, di dover, altresi', adottare un nuovo modello SP per le rilevazioni dello stato patrimoniale a consuntivo da parte delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli stessi enti;
Ritenuto di procedere comunque alla revisione dei modelli di rilevazione economica CE e SP nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di certificabilita' dei bilanci sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale si provvedera' ad integrare le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di garantire uniformita' di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;
Visto l'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede che il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione del modello di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive ivi previste;
Tenuto conto che il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalita' stabilite dal richiamato decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive integrazioni di adozione dei modelli di rilevazione economica, costituisce adempimento cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dall'art. 3, comma 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato, altresi', che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilita' dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005;
Acquisito il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(rep. atti n. 93/CSR);

Decreta:

Art. 1
Modello di rilevazione del Conto economico (CE)
e dello Stato patrimoniale (SP)

1. A partire dall'anno 2012, per l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (denominato NSIS) dei dati economici relativi alla gestione del Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale inviano i modelli del Conto economico (CE) preventivo, trimestrali e consuntivo alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l'apposito modello riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, con riferimento all'anno 2012, a trasmettere il modello dello Stato patrimoniale (SP) consuntivo alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l'apposito modello riportato nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle proprie aziende sanitarie per gli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraindicati.
 
Art. 2
Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli

1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi.
2. I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda e, per quanto riguarda i modelli alla cui compilazione sono tenute le regioni e le province autonome, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale, dal responsabile individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 3
Modalita' di trasmissione dei modelli economici

1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento; i modelli CE rilevazione a preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento.
2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze:
i) per il primo trimestre, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
ii) per il secondo trimestre, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;
iii) per il terzo trimestre, entro il 31 ottobre dell'armo di riferimento;
iv) per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell'armo successivo a quello di riferimento.
3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «999» riepilogativo regionale devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze:
i) per il primo trimestre, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
ii) per il secondo trimestre, entro il 31 agosto dell'anno di riferimento;
iii) per il terzo trimestre, entro il 15 novembre dell'anno di riferimento;
iv) per il quarto trimestre, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. I modelli CE rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli CE rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. I modelli SP rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli SP rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Restano fermi gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta (CP) e dei livelli di assistenza (LA) alle relative scadenze contenuti nel decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001) e successive modificazioni.
7. Limitatamente all'anno 2012, i modelli CE rilevazione a preventivo e primo trimestre, contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 15 giugno 2012, mentre i modelli CE consolidato regionale, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno 2012.
8. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, i predetti enti inviano i dati utilizzando la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario.
 
Art. 4
Validazione dei dati

1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «999», riepilogativo regionale, e' utilizzato dalle regioni per validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende e per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare. Alle scadenze per la trasmissione dei modelli riepilogativi regionali CE e SP previste dall'art. 3, il Ministero della salute provvede ad utilizzare i dati.
 
Art. 5
Ritardi e inadempienze

1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione, comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza, ai fini della confermabilita' dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il vice Ministro delegato
Grilli
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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