Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2012
Disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.


IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTERO DEL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Vista la legge 11 novembre 2005, n. 231, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente prime disposizioni urgenti per l'economia;
Considerato che l'art. 8, comma 11 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la possibilita' della cessione dei titoli di pagamento riguardanti i finanziamenti della politica agricola comune;
Ritenuto necessario, ai sensi del predetto art. 8, comma 12 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, definire le relative modalita' con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Gli Organismi pagatori riconosciuti, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, erogano gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nell'ambito dei fondi FEAGA e FEASR, sulla base della presentazione e sottoscrizione, da parte degli aventi diritto, di apposita domanda ed a seguito dell'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco prescritti.
2. In conformita' all'art. 11 del regolamento (CE) n. 1290/2005, i pagamenti, di cui al comma 1, sono versati integralmente ai beneficiari e sono accreditati, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis della legge 11 novembre 2005, n. 231, sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati, anche nei casi di cessione del credito di cui al comma 3.
3. Gli importi, oggetto di liquidazione da parte degli Organismi pagatori a titolo di aiuti previsti dalla politica agricola comune, a valere sull'annualita' di riferimento, possono essere ceduti dai beneficiari agli Istituti finanziari, a condizione che si tratti di un rapporto tra soggetti privati ai fini dello sconto di credito, ai sensi dell'art. 1858 del codice civile.
4. La cessione dei crediti, di cui al comma 3 del presente decreto, e' eseguita senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 12, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
5. Gli Organismi pagatori procedono alle erogazioni in favore degli aventi diritto nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione europea e provvedono ai recuperi delle indebite percezioni tramite compensazione sui pagamenti futuri, ai sensi dell'art. 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, ovvero mediante l'attivazione delle procedure coattive previste dalla normativa vigente.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2012

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 267
 
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