Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 luglio 2012 |
Avvio a regime delle procedure per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori regionali e ricetta elettronica presso le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio e Sicilia. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la ricetta elettronica; Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato articolo 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica; Visto l'articolo 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, tra l'altro, sono state introdotte ulteriori modalita' tecniche da rendere disponibili ai medici per la trasmissione telematica delle ricette e la ricetta elettronica, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria; Visto l'articolo 1 del decreto 2 febbraio 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2009, attuativo del comma 5-bis del citato articolo 50, il quale prevede che: - l'avvio sperimentale delle attivita' realizzative in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato DPCM 26 marzo 2008, e' definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'articolo 4 del medesimo DPCM 26 marzo 2008; - in relazione ai predetti accordi, con decreto del Ministero dell'economia e' comunicata la fine della sperimentazione e entrata a regime delle procedure in ogni singola regione; Visti gli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola Regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria; Visto il decreto 14 luglio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede la data di avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori presso la Regione Lombardia e prevede, altresi', ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, che l'inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato si verifica nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di avvio a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema Tessera Sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale; Visto il decreto 21 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2011, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede la data di avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la Provincia Autonoma di Bolzano; Visto il decreto 21 luglio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2011, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede la data di avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Toscana, Sardegna, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento; Visto il decreto 2 novembre 2011, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, attuativo del citato articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010, concernente la de materializzazione della ricetta medica cartacea; Viste le note n. 63857 del 26 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e n. 19087 del 1° marzo 2012 della Regione Sicilia con le quali e' stata fissata al 30 giugno 2012 la data di avvio a regime delle procedure nella medesima Regione Sicilia, nonche', ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, sono stati definiti i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato, come previsti dall'articolo 1, comma 3 del citato Decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 53438 del 14 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la Regione Veneto, il Ministero della Salute e la Sogei di quanto segue: - la data di entrata a regime dal 30 giugno 2012 del sistema informativo della Regione Veneto, riconosciuto conforme ai sensi dell'articolo 4 del medesimo DPCM 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; - ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionali con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato Decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 56804 del 28 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la Regione Lazio, il Ministero della Salute e la Sogei di quanto segue: - la data di entrata a regime dal 30 settembre 2012 del sistema informativo della Regione Lazio, riconosciuto conforme ai sensi dell'articolo 4 del medesimo DPCM 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori delle strutture pubbliche; - ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato Decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 57122 del 28 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la Regione Umbria, il Ministero della Salute e la Sogei di quanto segue: - la data di entrata a regime dal 31 dicembre 2012 del sistema informativo della Regione Umbria, riconosciuto conforme ai sensi dell'articolo 4 del medesimo DPCM 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori, finalizzato anche all'attuazione delle procedure per la de materializzazione delle ricette mediche cartacee, di cui al citato decreto 2 novembre 2011; - ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato Decreto 14 luglio 2010; Vista la nota n. 57547 del 2 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Salute e la Sogei di quanto segue: - la data di entrata a regime dal 31 ottobre 2012 del sistema informativo della Regione Friuli Venezia Giulia, riconosciuto conforme ai sensi dell'articolo 4 del medesimo DPCM 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori, finalizzato anche all'attuazione delle procedure per la de materializzazione delle ricette mediche cartacee, di cui al citato decreto 2 novembre 2011; - ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionali con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato Decreto 14 luglio 2010; Viste le note n. 70581 del 14 giugno 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e n. 449195 del 27 giugno 2012 della Regione Marche con le quali e' stata fissata al 30 giugno 2012 la data di avvio a regime delle procedure nella medesima Regione Marche, nonche', ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, sono stati definiti i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato, come previsti dall'articolo 1, comma 3 del citato Decreto 14 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1 Chiusura sperimentazione e avvio a regime
1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al DPCM 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del SSN da parte dei medici prescrittori, e' definito il seguente programma di avvio a regime: a. Regione Veneto, Marche e Sicilia, dal 30 giugno 2012; b. Regione Lazio, dal 30 settembre 2012; c. Regione Friuli Venezia Giulia, dal 31 ottobre 2012; d. Regione Umbria, dal 31 dicembre 2012; 2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionali con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle Regioni di cui al comma 1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema Tessera Sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale, tenuto anche conto dei sistemi informativi regionali di cui all'articolo 4 del DPCM 26 marzo 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 2 luglio 2012
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |
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