Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012, n. 98
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 e successive modificazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo Competitivita' regionale ed occupazione, e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006 e successive modificazioni, che stabilisce modalita', di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modilicazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
Visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
Visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilita' degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
Visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010;
Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno a reddito ed alle competenze;
Visto l'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha trasferito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni, gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2010, previste dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, recante conferimento dell'incarico per la coesione territoriale al Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2012, con il quale il Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione, di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale;
Visto l'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la coesione territoriale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per gli affari europei;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca modifiche alle disposizioni in tema di ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, al fine di adeguare il pertinente quadro normativo nazionale alle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dai regolamenti (CE) n. 396/2009 e 397/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 e dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, tenendo altresi' conto dell'Accordo siglato fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi di sostegno al reddito.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 56, paragrafo 4, del
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
«Art. 56. (Ammissibilita' delle spese). - (Omissis).
4. Le norme in materia di ammissibilita' delle spese
sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le
eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun
Fondo. Esse riguardano la totalita' delle spese dichiarate
nell'ambito del programma operativo.».
- Il testo del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999 e' pubblicato nella G.U.U.E.
31 luglio 2006, n. L 210.
- Si riporta in particolare il testo dell'art. 7, cosi'
come modificato dal regolamento CE 397/2009 e dal
regolamento UE 437/2010 e dell'art. 13 del citato
regolamento:
«Art. 7. (Ammissibilita' delle spese). - 1. Le spese
seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:
a) gli interessi passivi;
b) l'acquisto di terreni per un importo superiore
al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione
considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati
l'autorita' di gestione puo' autorizzare una percentuale
piu' elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
c) la disattivazione di centrali nucleari;
d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.
1-bis. In ogni Stato membro, le spese per i
miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo
di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono
ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello
stanziamento FESR totale.
Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi
ammissibili nelle norme nazionali, in conformita' dell'art.
56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine
di sostenere la coesione sociale.
2. Le spese per l'edilizia abitativa, ad esclusione
di quelle per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di
energie rinnovabili previste nel paragrafo 1-bis, sono
ammissibili nei seguenti casi:
a) per gli Stati membri che hanno aderito
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e
nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o
di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal
deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
b) per tutti gli Stati membri soltanto nell'ambito
di un approccio integrato per le comunita' emarginate.
L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un
massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai
programmi operativi interessati ovvero al 2% della
dotazione totale del FESR.
2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma
fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le
spese sono limitate ai seguenti interventi:
a) rinnovo delle parti comuni nell'edilizia
plurifamiliare esistente;
b) rinnovo e cambio d'uso di edifici esistenti di
proprieta' di autorita' pubbliche o di operatori senza
scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a
persone con esigenze particolari.
Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli
interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione
degli edifici esistenti.
La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari
per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a),
e l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla
procedura di cui all' art. 103, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Le norme di ammissibilita' di cui all'art. 11 del
regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni
cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo
d'applicazione dell' art. 3 di tale regolamento.
4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono
considerate ammissibili a un contributo del FESR, purche'
siano sostenute conformemente alle normative nazionali,
comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni
specifiche sottoindicate:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un'operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.
Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono
essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una
diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate
per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.
I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono
stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo
e verificabile.
L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede
la somma di 50.000 EUR.».
«Art. 13.(Norme in materia di ammissibilita' delle
spese). - Per determinare l'ammissibilita' delle spese, si
applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli
Stati membri che partecipano ad un programma operativo
nell'ambito dell'obiettivo ''Cooperazione territoriale
europea'', eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.
La Commissione stabilisce, ai sensi dell' art. 56,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto
salvo l'art. 7 del presente regolamento, norme comuni in
materia di ammissibilita' delle spese secondo la procedura
di cui all'art. 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1083/2006.
Qualora l'art. 7 preveda diverse norme in materia di
ammissibilita' delle spese in diversi Stati membri che
partecipano ad un programma operativo nell'ambito
dell'obiettivo ''Cooperazione territoriale europea'', le
norme piu' ampie di ammissibilita' si applicano a tutta la
zona interessata dal programma».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del regolamento CE
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n.
396/2009, relativo al Fondo sociale europeo e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, pubblicato
nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
«Art. 11. (Ammissibilita' delle spese). - 1. Il Fondo
contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'art.
53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1083/2006, puo' includere le risorse finanziarie costituite
collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o
globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni
di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia
e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme
in materia di appalti pubblici.
2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un
contributo del Fondo:
a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
b) gli interessi passivi;
c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli,
infrastrutture, beni immobili e terreni.
3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a
un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purche'
siano sostenute conformemente alle normative nazionali,
comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni
specifiche sottoindicate:
a) le indennita' o retribuzioni versate da un terzo
a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate
al beneficiario;
b) nel caso di sovvenzioni:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un'operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l'insieme o una parte dei costi di un'''operazione'';
c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili
di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente
per la durata di un'operazione, nella misura in cui
sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di
tale attivo.
Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e
iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di
esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se
sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa
operazione.
I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii),
sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto,
equo e verificabile.
L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto
iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.
4. Le norme di ammissibilita' enunciate all'art. 7
del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni
cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo
d'applicazione dell' art. 3 del suddetto regolamento.».
- Il testo del regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27
dicembre 2006, n. L 371.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
3 ottobre 2008 (Regolamento di esecuzione del regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
sul fondo di coesione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294.
- Si riporta il testo dell' art. 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009,
n. 22, S.O.:
«Art. 19. (Potenziamento ed estensione degli
strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal
lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in deroga). - 1.
Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del
presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni
di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e'
riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di
priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai
seguenti istituti di tutela del reddito in caso di
sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento
della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo
familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo
comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art.
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non puo' superare novanta giornate annue di indennita'.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 7,
comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art.
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non puo' superare novanta giornate annue di indennita'.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12
milioni e subordinatamente a un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di
sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in
caso di licenziamento, pari all'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori
assunti con la qualifica di apprendista alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre
mesi di servizio presso l'azienda interessata da
trattamento, per la durata massima di novanta giornate
nell'intero periodo di vigenza del contratto di
apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione
della attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per
beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all'atto della presentazione
della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento
integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono
direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni
caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo
quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
1-ter. In via transitoria, e per il solo quadriennio
2009-2012, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011
e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13
milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e
comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro,
fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in
un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito
percepito l'anno precedente e comunque non superiore a
4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di
cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l'INPS di cui all' art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall' art. 1, comma 212, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno
due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente
almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata
di cui all' art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione
dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall' art. 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il
medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'
art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per
l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'art. 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo si computano
anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura
assicurativa svolti sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni
precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di applicazione dei
commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la
ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita
banca dati nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la
gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono
accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la societa' Italia lavoro S.p.a. e l'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al
lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella
borsa continua nazionale del lavoro di cui all' art. 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di
sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi
all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro,
l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
lavoro congruo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i
commi da 7 a 12 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali
occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale
delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, promuove
la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al
fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare
sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e
destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i
predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della
modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la
massima accessibilita' internazionale e intercontinentale
diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si
provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico
delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita', e'
altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009,
di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per
la formazione di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme
residue non destinate alle finalita' di cui all'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con
conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla
disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori
entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del
trattamento e' subordinato all'intervento integrativo, il
sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al
comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I
contratti e gli accordi interconfederali collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere
sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e
di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di
sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012,
volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto
di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al
trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di
mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto,
nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima
concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la
formazione continua e i fondi di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui
all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro
aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio
precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui
alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati
dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio
2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e'
altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in
cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa,
anche integrate ai sensi del procedimento di cui all' art.
18, nonche' con le risorse di cui al comma 1 eventualmente
residuate, possono essere utilizzate con riferimento a
tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i
contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo
restando il limite del tetto massimo nonche' l'uniformita'
dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle
misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
medesime anche in funzione della compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai
regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura
dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10
per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel
caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
nel caso di proroghe successive alla seconda, possono
essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse
destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
regioni e al fine di assicurare la continuita' di
trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei
fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai
sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il
lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del
datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
10-bis.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009,
a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9,
sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per
l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di
lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'art. 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa'
derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai
sensi dell' art. 21, comma 1, lettera b), della medesima
legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''e di 45 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009''.
14. All'art. 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2008''
sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''. Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata,
per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All' art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all' art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono
inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,».
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a
ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna alla societa'
Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione.
17. All' art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: ''e di
80 milioni di euro per l'anno 2008'' sono sostituite dalle
seguenti: ''e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009''.
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del
Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il
rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre
mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal
presente comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del
presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.».
- Si riporta il testo del Regolamento (CE) 396/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1081, relativo al Fondo sociale europeo
per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo
del FSE, pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126:
«Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione
Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunita'
europea, in particolare l' art. 148,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 del
trattato, considerando quanto segue:
(1) L' art. 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, statuisce che le
norme in materia di ammissibilita' delle spese sono
stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni
previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il
Fondo sociale europeo (FSE).
(2) L' art. 11, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del
FSE a norma dell' art. 11, paragrafo 1, di detto
regolamento.
(3) La crisi finanziaria giustifica la necessita'
di semplificare ulteriormente le norme al fine di
facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE.
(4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte
dei conti europea ha raccomandato alle autorita'
legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere
la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in
debita considerazione la semplificazione della base di
calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a
pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di
costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».
(5) Al fine di garantire la necessaria
semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del
controllo delle operazioni che beneficiano di una
sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un
metodo di rimborso basato sul risultato, e' opportuno
aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili,
segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su
tabelle standard di costi unitari.
(6) Al fine di garantire la certezza del diritto
con riguardo all'ammissibilita' delle spese, e' opportuno
che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni
del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione
retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata
in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006.
(7) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 1081/2006, hanno adottato il
presente regolamento:
Art. 1 - L' art. 11, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1081/2006 e' modificato come segue:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) nel caso di sovvenzioni:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un'operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l'insieme o una parte dei costi di un"operazione";
2) sono aggiunti i seguenti commi: «Le opzioni di
cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere
combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa
categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per
diversi progetti relativi ad una stessa operazione.
I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e
iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo
giusto, equo e verificabile.
L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto
iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.» .
Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° agosto
2006.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addi' 6 maggio 2009».
- Si riporta il testo del Regolamento (CE) n. 397/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilita'
degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e
delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa,
pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. L 126:
«Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione
Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunita'
europea, in particolare l' art. 162,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 del
trattato CE, considerando quanto segue:
(1) Al fine di aumentare il potenziale di crescita
sostenibile a lungo termine dell'Europa, il 26 novembre
2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa
a un piano europeo di ripresa economica che evoca
l'importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare
l'efficienza energetica dell'edilizia, compreso il settore
abitativo.
(2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
appoggia gli interventi nel settore dell'edilizia
abitativa, compreso l'aspetto dell'efficienza energetica,
soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a
tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui
all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno agli
investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle
energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa
andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.
(3) Si dovrebbero sostenere gli investimenti
effettuati nell'ambito di programmi pubblici conformemente
agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici.
(4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi della politica di coesione di cui all'art. 158
del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la
coesione sociale.
(5) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte
dei conti europea ha raccomandato alle autorita'
legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la
concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in
debita considerazione la semplificazione della base di
calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore
ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti
sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle
«spese effettive».
(6) Al fine di garantire la necessaria
semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del
controllo delle operazioni che beneficiano di una
sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un
metodo di rimborso basato sul risultato, e' opportuno
aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili,
segnatamente i costi indiretti, le somme forfettarie e i
costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.
(7) Al fine di garantire la certezza del diritto
con riguardo all'ammissibilita' delle spese, e' opportuno
che queste ulteriori forme di costi ammissibili si
applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe
pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere
dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 1080/2006.
(8) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 1080/2006,
hanno adottato il presente regolamento:
Art. 1 - L' art. 7 del regolamento (CE) n.
1080/2006 e' modificato come segue:
1) e' inserito il seguente paragrafo:
«1-bis. In ogni Stato membro, le spese per i
miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo
di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono
ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello
stanziamento FESR totale.
Gli Stati membri definiscono le categorie di
alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformita'
dell' art. 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.;
2) al paragrafo 2, la frase introduttiva e'
sostituita dalla seguente: «2. Le spese per l'edilizia
abitativa, fatta eccezione di quelle a favore
dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie
rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili
soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione
europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data,
qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»;
3) e' inserito il seguente paragrafo: «4. Nel
caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate
ammissibili a un contributo del FESR, purche' siano
sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese
quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche
sottoindicate:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un'operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.
Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono
essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una
diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate
per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.
I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono
stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo
e verificabile.
L'importo forfettario di cui al punto iii) non
eccede la somma di 50.000 EUR.» .
Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l' art. 1, paragrafo 3, si applica a
decorrere dal 1° agosto 2006.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addi' 6 maggio 2009.».
- Si riporta il testo del Regolamento (CE) n. 437/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo
regionale per quanto riguarda l'ammissibilita' degli
interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle
comunita' emarginate, pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio
2010, n. L 132:
«Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione
europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l' art. 178,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di migliorare la coesione economica e
sociale dell'Unione, e' necessario sostenere interventi
limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati
ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data.
Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni
stabilite all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale.
(2) Le spese dovrebbero essere programmate
nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o
di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate dal
deterioramento fisico e dall'esclusione sociale. A fini di
chiarezza, le condizioni in base alle quali possono essere
effettuati gli interventi nel settore dell'edilizia
abitativa nelle zone urbane dovrebbero essere semplificate.
A tal fine, le spese per gli interventi nel settore
dell'edilizia abitativa dovrebbero essere programmate
tenendo conto dei diversi parametri indipendentemente dalla
fonte di finanziamento. Inoltre dovrebbero essere
considerate come spese ammissibili solo quelle per
interventi su edifici esistenti.
(3) In numerosi Stati membri, l'alloggio
costituisce un fattore decisivo d'integrazione per le
comunita' emarginate che vivono in aree urbane o rurali. E'
quindi necessario estendere a tutti gli Stati membri
l'ammissibilita' delle spese per gli interventi nel settore
dell'edilizia abitativa alle comunita' che vivono nelle
aree urbane o rurali.
(4) Indipendentemente dalla circostanza che le
comunita' vivano in aree urbane o rurali dovrebbero essere
considerate come spese ammissibili, a causa dell'infima
qualita' delle loro condizioni di alloggio, anche le spese
destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante
nuove costruzioni, di alloggi esistenti.
(5) Conformemente al principio n. 2 dei principi di
base comuni sull'inclusione dei rom reiterato dal Consiglio
nelle sue conclusioni sull'inclusione dei rom dell'8 giugno
2009, gli interventi in materia di edilizia abitativa
destinati ad un gruppo specifico non dovrebbero escludere
altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche
analoghe.
(6) Conformemente al principio n. 1 di tali
principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di
segregazione, gli interventi nel settore dell'edilizia
abitativa per le comunita' emarginate dovrebbero
intervenire nell'ambito di un approccio integrato che
comprenda, in particolare, azioni nei settori
dell'istruzione, della salute, delle politiche sociali,
dell'occupazione e della sicurezza e misure tese
all'abolizione della segregazione razziale.
(7) E' opportuno assicurare condizioni uniformi di
esecuzione per quanto concerne l'adozione dell'elenco dei
criteri necessari per la determinazione delle zone colpite
o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione
sociale e l'adozione dell'elenco degli interventi
ammissibili. L'art. 291 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea dispone che le regole e i principi
generali relativi alle modalita' di controllo da parte
degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione siano stabiliti
preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la
procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di
tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi
interruzione dell'attivita' legislativa dell'Unione, e'
opportuno che continuino ad essere applicate le
disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione .
(8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 1080/2006,
hanno adottato il presente regolamento:
Art. 1 - L' art. 7, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1080/2006 e' sostituito dal seguente:
«2. Le spese per l'edilizia abitativa, ad
esclusione di quelle per l'efficienza energetica e per
l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1
bis, sono ammissibili nei seguenti casi:
a) per gli Stati membri che hanno aderito
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e
nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o
di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal
deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
b) per tutti gli Stati membri soltanto
nell'ambito di un approccio integrato per le comunita'
emarginate.
L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a
un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai
programmi operativi interessati ovvero al 2% della
dotazione totale del FESR.
2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b),
ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le
spese sono limitate ai seguenti interventi:
a) rinnovo delle parti comuni nell'edilizia
plurifamiliare esistente;
b) rinnovo e cambio d'uso di edifici esistenti di
proprieta' di autorita' pubbliche o di operatori senza
scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a
persone con esigenze particolari.
Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli
interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione
degli edifici esistenti.
La Commissione adotta l'elenco dei criteri
necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2,
lettera a), e l'elenco degli interventi ammissibili
conformemente alla procedura di cui all'art. 103, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.».
Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addi' 19 maggio 2010».
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica). convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010,
n. 176, S.O.:
«Art. 7. (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - (Omissis).
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.».
- Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 dicembre 2011 (Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza
portafoglio per la coesione territoriale dott. Fabrizio
Barca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio
2012 n. 39:
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 16 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca
e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con
il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l'incarico in materia di politiche per la
coesione territoriale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e
n. 303;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122, ed in particolare l' art. 7, comma 26,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione;
Visto l'art. 7, comma 27 del citato decreto-legge n.
78/2010 in cui si prevede che il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali, nonche' il comma 28 che prevede la
ricognizione delle risorse;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 giugno 2007, recante istituzione del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento
della politica economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° marzo 2011 e, in particolare, gli articoli
25 e 27;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la coesione
territoriale le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1 - 1. A decorrere dal 17 novembre 2011, il
Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale,
dott. Fabrizio Barca, e' delegato ad esercitare le funzioni
di coordinamento, di indirizzo, di promozione di
iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica,
nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri,
relativamente alla materia delle politiche per la coesione
territoriale.
2. In particolare, salve le competenze attribuite
dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato:
a) a esercitare le funzioni di cui all'art. 7,
commi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122;
b) a promuovere e coordinare le politiche e gli
interventi finalizzati allo sviluppo economico dei
territori, promuovendo e indirizzando i processi di
concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi
livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze
operanti nell'economia dei territori. A tal fine, adotta le
iniziative necessarie per assicurare un costante e
sistematico monitoraggio della dinamica delle economie
territoriali per promuovere, ove necessario, interventi o
azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera
a) il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la
coesione territoriale, il quale se ne avvale unitamente
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa e, limitatamente alle funzioni
delegate dal presente decreto, al Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera
b) il Ministro per la coesione territoriale si avvale del
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.
Art. 2 - 1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il
Ministro senza portafoglio dott. Fabrizio Barca e' altresi'
delegato ad esercitare le funzioni di supervisione delle
attivita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di investimenti pubblici e affari economici, ivi
incluse quelle di analisi macroeconomica con riferimento
anche alla finanza pubblica, nonche' di monitoraggio e
valutazione degli andamenti economici.
2. Per l'adempimento delle funzioni delegate di cui
al presente articolo il Ministro Fabrizio Barca si avvale
del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento
della politica economica.».
- Il parere del Consiglio dei Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21
marzo 2011, e' stato depositato in data 13 aprile 2011, n.
01446/2011.

Note all'art. 1:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294.
- Il testo del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999, e' pubblicato nella G.U.U.E.
31 luglio 2006, n. L 210.
- Il testo del regolamento CE 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi' come
modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1784/1999, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio
2006, n. L 210. Si veda anche nelle note alle premesse.
- Per i riferimento normativi relativi al testo del
Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081,
relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE, pubblicato nella
G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126, si rinvia alla relativa
nota in premessa.
- Per i riferimento normativi relativi al testo del
Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto
riguarda l'ammissibilita' degli investimenti a favore
dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili
nell'edilizia abitativa, pubblicato nella G.U.U.E. 21
maggio 2009, n. L 126, si rinvia alla relativa nota in
premessa.
- Per i riferimenti normativi relativi al testo del
Regolamento (CE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006
sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda
l'ammissibilita' degli interventi in materia di edilizia
abitativa a favore delle comunita' emarginate, pubblicato
nella G.U.U.E. 29 maggio 2010, n. L 132, si rinvia alla
relativa nota in premessa.



 
Art. 2
Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorita' di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:
a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
b) le unita' di costo standardizzate;
c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione), modificato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294.
- Per il testo dell'art. 11, paragrafo 3, del
Regolamento CE 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi' come modificato dal
regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al Fondo sociale
europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1784/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L
210, si rinvia alla relativa nota in premessa.
- Per il testo dell'art. 7, paragrafo 4, del
Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999,
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, si
rinvia alla relativa nota in premessa.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del Regolamento CE
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
«Art. 59 (Designazione delle autorita'). - 1. Per
ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:
a) un'autorita' di gestione: un'autorita' pubblica
o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o
locale, designato dallo Stato membro per gestire il
programma operativo;
b) un'autorita' di certificazione: un'autorita'
pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o
locale, designato dallo Stato membro per certificare le
dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del
loro invio alla Commissione;
c) un'autorita' di audit: un'autorita' pubblica o
un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale,
funzionalmente indipendente dall'autorita' di gestione e
dall'autorita' di certificazione, designato dallo Stato
membro per ciascun programma operativo e responsabile della
verifica dell'efficace funzionamento del sistema di
gestione e di controllo.
La stessa autorita' puo' essere designata per piu' di
un programma operativo.
2. Lo Stato membro puo' designare uno o piu'
organismi intermedi per svolgere una parte o la totalita'
dei compiti dell'autorita' di gestione o di certificazione,
sotto la responsabilita' di detta autorita'.
3. Lo Stato membro definisce le norme che
disciplinano le sue relazioni con le autorita' di cui al
paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento,
lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le
autorita' di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri
compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali,
giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.
4. Fatto salvo l'art. 58, lettera b), alcune o tutte
le autorita' di cui al paragrafo 1 possono essere parte
dello stesso organismo.
5. Norme specifiche in materia di gestione e
controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006
per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
''Cooperazione territoriale europea''.
6. La Commissione adotta le modalita' di applicazione
degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui
all' art. 103, paragrafo 3.».



 
Art. 3
Efficienza energetica ed energie rinnovabili

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). - 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta' pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.».



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7, paragrafo 1-bis, 2 e 2-bis del
Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento CE
397/2009 e dal regolamento UE 437/2010 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31
luglio 2006, n. L 210, e' riportato nelle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306:
«1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale
pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli
acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di
cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con
concorso o con contributo dello Stato, della regione o di
enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi derivanti
da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo
Stato, da enti pubblici territoriali, nonche' dagli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro
consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
regionale.».



 
Art. 4
Interventi di tutela attiva dell'occupazione

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). - 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Barca, Ministro per la coesione
territoriale

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012 registro n. 6, foglio n. 311



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 185
del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.



 
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